lunedì 28 dicembre 2009

Cos'è un certificato di deposito?

Un certificato di deposito è un titolo di credito emesso dalle banche commerciali che può avere scadenza non superiore ai 18 mesi (a breve termine) oppure compresa tra i 18 e i  60 mesi (a medio termine).

I certificati di deposito a breve termine sono al portatore e il tasso d'interesse è diverso a seconda della scadenza. Ovviamente, a scadenze più lunghe corrispondono tassi più elevati e viceversa.

All'atto dell'acquisto il risparmiatore versa l'importo del certificato di deposito e alla scadenza la banca gli restituisce il montante, che è costituito dal capitale più gli interessi.

Il montante si determina calcolando gli interessi e detraendo la ritenuta fiscale.

I certificati di deposito a medio termine sono emessi dagli istituti di credito speciale (ad esempio, Mediobanca). Essi possono essere nominativi o al portatore.

In buona sostanza, i certificati di depositi possono essere suddivisi in tre categorie:

  1. Certificati di deposito a tasso fisso: remunerano l'investimento ad un tasso di interesse fisso stabilito prima dell'emissione;
  2. Certificati di deposito a tasso variabile: remunerano l'investimento ad un tasso di interesse variabile. Il tasso varia a determinate scadenze temporali seguendo i tassi di mercato;
  3. Certificati di deposito zero-coupon: sono senza cedola (coupon) non liquidano periodicamente gli interessi ma li corrispondono unitamente al capitale alla scadenza del titolo.
In linea di massima i certificati di deposito rappresentano una buona forma di investimento a basso rischio.

Tra i principali rischi a cui si può andare incontro citiamo:

  • la  variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera;
  • la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di certificati di deposito emessi a tasso variabile;
  • l' impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo qualora il certificato di deposito sia a tasso fisso;
  • il cosiddetto rischio di controparte. I titoli nominativi sono garantiti nel limite di euro 103.291,38, così come previsto dallo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

venerdì 25 dicembre 2009

Postepay lunch di Poste Italiane

La Postepay lunch è la nuova carta Postepay lanciata da Poste Italiane con l'intento di fornire uno strumento semplice ed efficace alle imprese. Con la Postepay  lunch, Poste Italiane di fatto entra nel mercato business to business delle carte elettroniche per i servizi food.

La nuova carta prepagata aderisce al circuito Visa/MasterCard ed è rivolta alle aziende che assicurano ai propri dipendenti buoni pasto con pagamento elettronico.

La Postepay lunch è una carta che associa tutti i servizi garantiti dalla normale Postepay alla gestione del buono pasto: in questo modo i titolari di carta Postepay lunch possono pagare il pasto, utilizzando il buono e saldando le eventuali eccedenze con un'unica carta, alla mensa aziendale o nei bar e ristoranti convenzionati e potranno anche utilizzare la card sui circuiti postali e bancari per prelevare denaro contante, pagare l'acquisto di beni e servizi nei punti vendita convenzionati.

lunedì 21 dicembre 2009

Valutazione del Prestito Bancoposta

Il Prestito Bancoposta, concesso da Deutsche Bank S.p.A., è stato già oggetto di una nostra valutazione ben due anni fa per ciò che attiene la versione online, quest'oggi, invece, intendiamo parlare del Prestito Bancoposta "classico" ma in un modo un pò diverso, ovvero per bocca di un nostro gentile e affezionato lettore che ci ha inviato un dettagliatissimo resoconto della sua esperienza personale.

Testimonianza reale del Signor Salvatore De Simone (CS), segue uno stralcio dell'email che abbiamo ricevuto.

"Simile in tutto e per tutto alla versione online, questo prestito personale, contratto da me non più di 2 mesi fa per far fronte a delle piccole spese derivanti dalla necessità di dover ristrutturare parte della cucina di casa mia, è destinato a tutti i clienti di Poste Italiane che siano in possesso di un Conto Bancoposta.

Recatomi presso l'ufficio postale a me più vicino e dopo aver sbrigato alcuni rapidi adempimenti burocratici, non direttamente allo sportello ma nel salottino riservato al funzionario operante in filiale, in maniera tale da non intralciare la fila, ho contratto il Prestito Bancoposta per un ammontare di 2.000 euro. Il finanziamento può essere assistito da garanzie richieste dalla Deutsche Bank. Il cliente ha la possibilità, se è interessato, di aderire alle coperture assicurative a protezione del finanziamento a fronte dei rischi di morte, invalidità totale permanente, malattia grave, inabilità temporanea totale e perdita d’impiego.

Personalmente, avendo costatato l'utilità di tali coperture, ho ritenuto opportuno aderire e quindi ho compilato l'apposita sezione del modulo di richiesta del prestito denominata "dichiarazione di adesione". E' bene precisare che il premio unico, indicato nel modulo di richiesta di Prestito Bancoposta, è calcolato in percentuale sull'ammontare del prestito ed è corrisposto in via anticipata mediante trattenuta sull’importo finanziato.

Oltre ai vantaggi legati alla copertura assicurativa in sé mi è stato spiegato che ci sono pure delle agevolazioni di carattere fiscale, anche se minime, sul premio versato. Sto parlando di piccole somme ed esattamente di un importo pari al 19% del premio versato per l’assicurazione calcolato su un massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti. Nel mio caso, l'assicurazione mi è costata 198 euro, il che vuol dire che potrò portare in detrazione 37,62 euro. Poca roba direte, ma è pur sempre un piccolo "risparmio". Sul fronte delle uscite, invece, vi è da segnalare che sul premio grava una imposta del 2,50%, ovvero 4,95 euro in totale. Per completezza d'informazione vi dico che ho stipulato il contratto Eurizon Vita.

Il prestito Bancoposta, essendo io un dipendente statale e non avendo mai avuto bisogno di chiedere mai altri soldi in prestito e potendo vantare casa si proprietà, mi è stato concesso in tempi abbastanza rapidi, in circa 4 giorni lavorativi. Preciso che per motivi personali ho preferito richiedere l'accreditamento dell'importo direttamente sul mio conto Bancoposta anche se il funzionario mi ha detto che potevo anche richiedere un assegno non trasferibile.

Il tasso base massimo, il cosiddetto TAN sarebbe stato del 9,50% e il TAEG del 9,94% ma dopo qualche minuto di trattative il TAN è stato fissato al 9,40% e il TAEG al 9,90%. Anche in questo caso, devo dire la verità, sono rimasto piacevolmente colpito dalla cordialità dell'addetto che ha seguito la mia pratica. Mi ha detto che non è una cosa che fanno sempre ma essendo io un cliente di vecchia data, un piccolo ritocchino ha ritenuto opportuno farlo. Ed in effetti di ritocchino si è trattato! Ma comunque è un segnale di attenzione che ho gradito parecchio!

A questo punto vi starete chiedendo quanto pago ogni mese? Pago circa 181 euro al mese per 12 mesi, ovvero 2.172 euro in totale, con addebito diretto sul conto corrente. Alla fine dei conti mi ritengo soddisfatto e consiglierei questo finanziamento a chi ne ha bisogno".

A cura di Salvatore De Simone

Questa segnalazione, che abbiamo ritenuto interessante proporvi, anche se non per intero (abbiamo omesso le parti che non riguardavano nello specifico il prodotto finanziario oggetto di questo post), speriamo possa rappresentare la prima di una lunga serie. A tal fine abbiamo ritenuto opportuno predisporre un apposito indirizzo email (segnalazioni[chiocciola]email.it) al quale potrete inviare le vostre personalissime impressioni su mutui, prestiti e polizze assicurative da voi contratti. L'unica cortesia che vi chiediamo è di utilizzare un linguaggio appropriato privo di improperi. Tutte le vostre segnalazioni verranno valutate e, se ritenute idonee, saranno pubblicate sul nostro blog.

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domenica 20 dicembre 2009

Le polizze assicurative ostacolano la surroga del mutuo? Ora non più!


La notizia è di quelle importanti, non solo per i consumatori ma anche perché, di fatto, sancisce il crollo di un sodalizio, quello tra Abi e Ania, durato poco più di un anno e mezzo e che, a dispetto dei timori iniziali avanzati dall'Antitrust relativi ai rischi legati alla possibile creazione di cartelli volti ad inficiare la concorrenza, ha dato la stura ad un progetto irrealizzabile vista l'impossibilità o l'incapacità, da parte dei protagonisti, di mettere in campo sinergie concrete.

A determinare un simile "terremoto" è stata una decisione dell'Isvap relativa alle polizze assicurative legate ai mutui ipotecari. Da quando è entrato in vigore il famoso Decreto Bersani, nel 2007 (legge numero 40/2007), la surroga e la portabilità del mutuo da un istituto di credito all'altro, sono state oggetto di tutta una serie di pastoie burocratiche che ne hanno condizionato pesantemente l'uso da parte dei mutuatari.

Quello inerente le polizze assicurative è un aspetto poco noto agli utenti ma, il meccanismo alla base dei contratti stipulati a corredo dei mutui ha ulteriormente osteggiato la piena operatività del Decreto Bersani.

Il fenomeno è assai diffuso. Ci sono, ad esempio, le assicurazioni obbligatorie incendio e scoppio che hanno la duplice funzione di tutelare, da un lato, il cliente e, dall'altro, la banca, da eventi direttamente collegati all'immobile oggetto del contratto di mutuo. In caso di sinistro, l'assicurazione provvede a rimborsare l'ammontare equivalente al costo che sarebbe necessario sostenere per ricostruire l'abitazione ipotecata.

Tra le altre coperture assicurative non obbligatorie ma, vivamente consigliate dalle banche, vi sono la TMC (polizza temporanea caso morte) che garantisce un capitale nel caso in cui il mutuatario dovesse perdere la vita durante l'erogazione del mutuo. Questa copertura impedisce che il debito residuo debba essere rimborsato dagli eredi della parte contraente, al posto dei quali, sarà la compagnia assicurativa a indennizzare la banca.

C'è anche la classica polizza vita che, se abbinata al mutuo, prevede la possibilità per il mutuatario, in caso di perdita del posto di lavoro, di attingervi per compensare i mancati introiti mensili facendo sì che il debito residuo venga rimborsato con l'aiuto della compagnia assicuratrice in maniera tale da non mettere a rischio la propria casa.

Infine, un'altra polizza facoltativa, legata al mutuo, è la cosiddetta polizza fideiussoria che, a differenza delle altre precedentemente citate, consiste semplicemente nella garanzia fornita dalla compagnia qualora il cliente non dovesse per qualche motivo rimborsare il prestito della banca.

Tutte queste polizze vengono solitamente stipulate per una durata pari a quella del mutuo. Il costo, a volte consistente, può essere spalmato nelle rate, ma più frequentemente viene pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ed è qui che nasce il problema. Nel caso di un trasferimento del mutuo in un'altra banca, che fine fa la quota parte del premio relativa al periodo di assicurazione non goduto?

A spiegare l'inghippo ci ha pensato Giancarlo Giannini, presidente dell'Isvap: "il meccanismo funziona così: quando accendi un mutuo presso una banca, questa ti chiede di sottoscrivere una polizza a garanzia. Premio e commissioni, anche per un mutuo decennale, sono generalmente pagate subito, in un'unica soluzione. Se vuoi cambiare banca, la nuova polizza ti chiede altrettanto, ma se il costo per estinguere la vecchia polizza è ingiustificatamente alto perché non recuperi premio e commissioni, il cambio di banca è scoraggiato. Per dare piena attuazione alla portabilità e alla surroga del mutuo, occorre garantire al cliente che vuole estinguere la polizza la restituzione integrale della quota assicurativa di premio non goduto e riconsiderare la misura delle provvigioni applicate che sono eccessivamente penalizzanti per gli assicurati, da un minimo del 40% ad un massimo dell'80%."

Da queste considerazioni è nata, in sintesi, l'indicazione da parte dell'Isvap che né le banche, né le compagnie d'assicurazione, avrebbero mai voluto udire, ovvero, secondo l'Authority, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese devono restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Ma non è tutto, l'Isvap va anche oltre e chiede che, nel caso specifico della portabilità del mutuo, le assicurazioni restituiscano al cliente anche le commissioni, lasciando a loro il compito di rivalersi poi sugli intermediari. Quest'ultima indicazione si pone in netto contrasto a quanto previsto dal protocollo Abi-Ania secondo il quale, invece, l'onere di restituire la quota parte del premio pagato, corrispondente alle provvigioni corrisposte dall'impresa, spetti direttamente all'intermediario, circostanza questa che, di fatto, significherebbe per il cliente una moltiplicazione delle pratiche da evadere e del tempo necessario per ottenere la liquidazione del dovuto.

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mercoledì 16 dicembre 2009

Piano famiglie: raggiunta intesa tra Abi e Associazioni dei consumatori!

Il piano famiglie, di cui abbiamo già ampiamente discusso all'interno di un precedente post, è un elaborato insieme di misure volte a favorire tutti quei nuclei familiari che versano in pessime condizioni dal punto di vista economico e finanziario.

Tra le novità più rilevanti, frutto di lunghe trattative tra Abi (Associazione bancaria italiana) e Associazioni dei consumatori, vi è, nel campo dei mutui per l'acquisto della propria abitazione principale, l'innalzamento del tetto massimo dell'ammontare del mutuo contratto che va dai precedenti 120.000 euro agli attuali 150.000 euro, garantendo, di fatto, l'interessamento di una fetta più ampia di mutuatari che, in tal modo, potranno usufruire delle agevolazioni previste dal piano (la cosiddetta moratoria di un anno nel pagamento delle rate). E' stato, poi, fissato anche un limite reddituale di 40.000 euro l'anno come soglia limite per accedere al beneficio.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un anno intero sarà appannaggio di chi ha perso il proprio posto di lavoro, in caso di decesso, non autosufficienza dovuta anche ad invalidità grave, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni.

Il mutuatario che si trovi, o si sia trovato, in una delle situazioni sopracitate in una data compresa tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 avrà libero accesso alla moratoria. Inoltre, l'Abi ha dato ampia disponibilità anche ad estendere a 180 giorni (raddoppiando i 90 previsti in prima battuta) il limite massimo di ritardo nel pagamento oltre il quale la moratoria non può essere applicata.

Un'altra cosa da tenere presente è che queste misure sono alla base di tutta una serie di provvedimenti che ciascun istituto di credito è libero di prendere, in maniera del tutto autonoma, a favore del mutuatario al fine di potenziare gli effetti della moratoria.

Infine, è bene ricordare che l'accordo tra Abi e Associazioni dei consumatori stabilisce che la moratoria non comporta l'applicazione di interessi debitori (mora) per il periodo di sospensione delle rate. Durante questo periodo restano comunque valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo.

Il piano famiglie partirà a febbraio 2010 e non nel mese di gennaio come precedentemente era stato annunciato.

domenica 13 dicembre 2009

Il prestito vitalizio conviene veramente?


Il prestito vitalizio conviene veramente? In linea di massima la risposta non può che essere affermativa! Questa particolare forma di finanziamento è sicuramente atipica, si tratta, infatti, di un contratto riservato a tutti coloro i quali hanno compiuto i 65 anni di età e che, proprietari di un immobile, decidano di far gravare su questi un ipoteca di primo grado a copertura del prestito ottenuto.

Il meccanismo che sta alla base di un prestito vitalizio è piuttosto semplice. Il contraente può ottenere, a seconda del valore dell'immobile, una somma che va dai 32.000 euro (fino ad un massimo del 50% del valore di perizia dell’immobile) ai 350.000/400.000 euro e, finché sarà in vita, non dovrà rimborsare nulla alla società finanziatrice, accollandosi, di fatto, il solo costo della perizia. Capitale ed interessi, che vengono capitalizzati per tutta la durata del finanziamento, sono dovuti dagli eredi in un’unica soluzione, entro 10 mesi dalla scadenza del finanziamento assieme ad ogni altra somma dovuta per spese e commissioni, ivi comprese le commissioni di istruttoria, gli interessi, le spese amministrative annuali ed i costi per l’assicurazione sull'immobile ipotecato.

A tutela dei contraenti sono stati studiati tutta una serie di escamotage per evitare che, ad esempio, gli eredi si trovino nella sgradevole situazione di dover pagare una cifra spropositata. Il contratto di prestito vitalizio comprende, anche in assenza di eredi, una procura speciale a vendere l'immobile di proprietà della parte contraente a favore della società finanziatrice. Qualora il debito accumulato ecceda il valore dell'immobile oggetto della vendita, il totale dovuto sarà pari al ricavato della vendita. Inoltre, se il prestito è stato richiesto da una coppia, il coniuge superstite non dovrà rimborsare nulla finché sarà in vita.

Tra le altre cose, questa forma di finanziamento si rivela molto utile per far fronte alle più svariate esigenze, eccezion fatta per l'acquisto o la ristrutturazione di una casa di proprietà o per fornire liquidità ad una attività professionale o commerciale.

Non tutti gli immobili, però, sono idonei a garantire un prestito vitalizio. Sono esclusi, tra le altre, tutte le abitazioni che abbiano un valore pari o inferiore a 70.000 euro, quelle che siano state costruite su un terreno ad alto rischio sismico, gli immobili gravati da vincoli artistici, paesistici o idrogeologici o senza concessione edilizia, gli immobili edificati su zone concesse dai comuni ex legge 167/1962 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree su cui costruire immobili appartenenti alla classe dell'edilizia economica e popolare). Ovviamente, se sul bene dovesse già gravare un'ipoteca, questa andrà estinta prima di poter accedere al prestito vitalizio.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico davanti a un notaio. Una volta espletate tutte le formalità per l’iscrizione dell’ipoteca, il finanziamento verrà erogato e tutti i costi relativi all’operazione verranno dedotti dall’importo del finanziamento, cosicché, il contraente non dovrà sostenere direttamente alcun costo.

Dunque, riepilogando, il finanziamento ha una durata iniziale di 30 anni ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta inviata dalla parte contraente almeno 3 mesi prima della scadenza. Il finanziamento scade comunque con la morte del debitore o del coniuge sopravvissuto in caso di finanziamenti cointestati (la data di scadenza naturale del finanziamento) e deve essere rimborsato entro i 10 mesi successivi dagli eredi. Il contraente ed i suoi successori o aventi causa possono rimborsare integralmente il finanziamento con i proventi derivanti dalla vendita dell’immobile dato in garanzia.

Un'altra cosa da tenere presente è che l’ipoteca viene iscritta per un importo fino ad un massimo del 500% del valore di perizia dell’immobile. L’ipoteca ha durata di 20 anni e la società finanziaria o la banca provvederà a rinnovare l’ipoteca almeno due mesi prima della scadenza del 20° anno per i finanziamenti ancora in essere.

Mediamente, a tutt'oggi, un prestito vitalizio è tipicamente da intendersi come finanziamento a tasso fisso così composto: il TAN è calcolato tenendo in considerazione le oscillazioni del tasso IRS lettera a 30 anni, maggiorato di uno spread minimo del 3%, e massimo del 4%. Gli interessi sono calcolati annualmente in via posticipata ed in capitalizzazione composta. L'ISC, invece, è pari al tasso fisso applicato al finanziamento ricalcolato per tenere conto delle spese accessorie che possono incidere con una maggiorazione fino ad un massimo dell’1%. Alcuni istituti di credito possono applicare anche una quota per la gestione annuale del finanziamento che, in media, si attesta sulle 50 euro.

Durante tutta la durata del finanziamento, ovvero fino alla morte del contraente, l'immobile oggetto d'ipoteca non potrà mai essere affittato o venduto se non dopo aver estinto l'obbligazione assunta.

In conclusione possiamo affermare che il prestito vitalizio è senz'altro una soluzione valida sia dal punto di vista dei tassi d'interesse applicati sia per ciò che attiene le modalità legate all'estinzione del debito da parte degli eredi che, di fatto, potranno vendere l'immobile trattenendo la differenza tra il ricavato e quanto speso per rimborsare la finanziaria o la banca. Uno dei rischi connessi ai prestiti vitalizi, tuttavia, riguarda proprio la possibilità che l’importo totale da restituire alla scadenza del finanziamento, a causa di un andamento non favorevole del mercato immobiliare ed a seguito della capitalizzazione annuale degli importi dovuti, raggiunga o superi il valore di mercato dell’immobile dato in garanzia. In questo caso, come abbiamo detto in precedenza, il soggetto finanziatore si limiterà a richiedere l'intero ricavato dalla vendita e non l'eccedenza. VOTO: 8

venerdì 11 dicembre 2009

Scudo fiscale: pubblicata la circolare 52/E

E' on line la versione definitiva della circolare 52/E sullo "scudo fiscale". L'Agenzia delle Entrate con questa circolare chiarisce che l'adesione allo scudo, consente di evitare, in caso di successivo accertamento la presunzione introdotta dall'articolo 12 del decreto legge n. 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attivita' finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia, salvo la prova contraria.

La circolare 52/E conferma, inoltre, che l'emersione delle attivita' detenute all'estero e' ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attivita' da parte del contribuente, ma anche nell'ipotesi di attivita' intestate a societa' fiduciarie o possedute dal contribuente tramite interposta persona. In questo contesto si inserisce anche l'ipotesi di attivita' detenute all'estero attraverso il trust.

Altro importante chiarimento riguarda le Cfc ovvero le imprese estere controllate o collegate a un soggetto residente in Italia. Anche queste ultime possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione. Si ricorda che sul sito dell'Agenzia e' disponibile anche il modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse con le relative istruzioni. Il modello deve essere presentato da persone fisiche, enti non commerciali, societa' semplici e associazioni equiparate per la dichiarazione delle attivita' detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, che sono oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione. Il modello va presentato in banca o ad un intermediario entro il 15 dicembre 2009.

mercoledì 9 dicembre 2009

Pronte le bozze dei modelli 730 e IVA 2010


Sono gia' on line quest'anno le bozze dei modelli di dichiarazione IVA e 730 da presentare nel 2010. Le principali novita' del 730 riguardano il prospetto "Coniuge e familiari a carico" e i quadri relativi ai "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", agli "Oneri e Spese" e ai "Crediti d'imposta".

Dal prospetto "Coniuge e familiari a carico"sparisce la colonna 8, che andava compilata se il contribuente intendeva richiedere il bonus "famiglia". Nel quadro relativo ad "Oneri e spese" c'e' uno spazio riservato alla detrazione del 20% per mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, Tv e computer acquistati per l'arredo di immobili in ristrutturazione.

Nel quadro "Crediti d'imposta" e' stata introdotta la sezione IV, per consentire ai contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo di fruire del credito d'imposta per le spese di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato o per l'acquisto di un nuovo immobile.


La bozza del modello Iva 2010 si presenta invece in una veste semplificata rispetto alla precedente, piu' facile da compilare con meno passaggi per i calcoli. Sono state ridotte le informazioni da inserire nel quadro VA, ovvero quello che solitamente contiene i dati generali sulle attivita' che vengono svolte da chi compila la dichiarazione ed e' stato eliminato il quadro VG ideato per essere utilizzato dai contribuenti che si trovano in regime speciale, come gli agricoltori. La nuova versione del modello prevede, in questo caso, che si utilizzi il quadro VF.

lunedì 7 dicembre 2009

Mutui a tasso misto e decreto anticrisi: si evidenzia un paradosso!

Tortuosa, difficile, criptica, maledettamente complicata è la strada che devono percorrere i mutuatari che hanno sottoscritto un contratto a tasso misto con opzione di scelta fisso/variabile a scadenze prefissate!

Maximilian Cellino di Plus 24 ha analizzato brillantemente la situazione a circa un anno di distanza dall'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto anticrisi" che, pregno di buone intenzioni, mirava a fornire tutta una serie di agevolazioni ai consumatori.

"Nel caso specifico, ha detto Cellino, una circolare del ministero ha chiarito che le norme del decreto anticrisi (decreto 185/2008 poi convertito dalla legge 2/2009) si applicano a un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento. Un'indicazione, questa, che è stata interpretata in modo differente dalle diverse banche. Si va da chi ha applicato il tetto del 4% in modo estensivo includendo tutti i prodotti misti, anche quelli che nel 2009 avevano in vigore l'opzione tasso fisso (vedi Mps, Intesa Sanpaolo, Bpm, Ubi e Ugf) a chi, invece, ha riconosciuto il diritto al beneficio soltanto a chi quest'anno ha versato rate indicizzate all'Euribor (Bnl, Unicredit e Credem) a chi, infine, ha del tutto escluso questa tipologia di prestito".

Questa diversità nell'interpretazione delle norme determina, per tutti i soggetti che hanno contratto la medesima tipologia di mutuo, un paradosso che, di fatto, li sottopone ad un trattamento differente a seconda della banca con la quale hanno stipulato il contratto.

A tal fine sono già stati presentati oltre 150 ricorsi nei primi 2 mesi di attività dell'Abitro Bancario Finanziario.

sabato 5 dicembre 2009

I servizi di mobile banking semplificano la vita!

Il mobile banking è sempre più apprezzato e, a tutt'oggi, sono numerosi gli istituti di credito che rendono disponibili siti ottimizzati per telefoni cellulari e PDA.

Volete saldare una fattura o semplicemente controllare il saldo del vostro conto corrente? Vi serve solo un telefono cellulare con accesso a Internet per inviare i dati e ricevere un sms contenente il numero della transazione che servirà per confermare l'operazione effettuata.

Per evitare che la navigazione mobile diventi eccessivamente onerosa è preferibile sottoscrivere un piano tariffario che contempli un'opzione dati di tipo flat. Alcune banche forniscono gratuitamente programmi grazie ai quali i clienti possono predisporre i bonifici in anticipo sul cellulare, abbattendo, di fatto, i tempi della connessione e, di conseguenza, i costi ad essa legati.

Tramite la connessione a Internet del proprio cellulare si eseguono i seguenti passaggi:

  • si avvia il browser sul cellulare e si digita l'indirizzo del sito Internet, in versione mobile, della banca;
  • si effettua l'operazione bancaria come di consueto, inserendo il PIN, necessario per autenticarsi, e il codice della transazione.
Come si evince da questa breve descrizione, l'intera prassi è molto semplice, si direbbe "user friendly". Effettuare un bonifico digitando sulla piccola tastiera di un cellulare è in genere scomodo, rispetto all'uso di un personal computer. In compenso, il mobile banking è molto sicuro: non esistono programmi nocivi pericolosi ed è quasi impossibile intercettare il traffico dati tra il telefono e la rete mobile.

Uno tra i primi istituti di credito operante in Italia ad aver reso disponibile alla propria clientela i servizi di mobile banking è stato il Gruppo Intesa Sanpaolo, in partnership con Nòverca. Il servizio, denominato "La tua banca"  è rivolto a tutti i possessori di un conto corrente bancario presso una delle filiali di Banca Intesa che hanno abilitato, presso lo sportello, il conto "Servizi via Internet, cellulare e telefono". Attraverso questo servizio è possibile consultare il saldo e la lista movimenti, ricaricare il cellulare e la carta Superflash. Il servizio è gratuito fino ad Aprile 2010.

Anche IWBank è presente in questo particolare settore grazie all'interfaccia grafica "IW Lite", concepita per tutti i dispositivi mobili di ultima generazione, telefonini e computer palmari, che possono navigare in Internet con browser html. Il servizio è gratuito per tutti i clienti IW Bank.

Banca Sella, invece, offre tutta una serie di servizi denominati "Portafoglio in tasca", attraverso i quali è possibile visualizzare la posizione completa del proprio portafoglio titoli, visualizzare la sintesi del controvalore degli investimenti e del saldo liquidità di conto e visualizzare il dettaglio degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli.

A questi servizi di mobile banking potremmo aggiungerne decine, tutti estremamente validi e sicuri. Non vi resta che provarli!

venerdì 4 dicembre 2009

I benefici dei covered bond, per famiglie e imprese, sono un miraggio!

Da tanto se ne parla e, con grandissima lentezza, solo da poco tempo sono arrivati sul mercato i primi covered bond delle banche italiane ma, a ben vedere, i vantaggi per le famiglie e le imprese che fanno ricorso al credito bancario sono pressoché nulli!

Il meccanismo che sta alla base dei covered bond, almeno nelle intenzioni, offre la possibilità alle banche di raccogliere fondi a costi inferiori e, indirettamente, dovrebbe garantire costi più contenuti per ciò che attiene il credito bancario.

Queste obbligazioni, vengono emesse dagli istituti di credito con una duplice garanzia per i sottoscrittori, quella dell'emittente e quella degli attivi sottostanti segregati in una società costituita ad hoc.

Come dicevamo, i covered bond (dette anche "obbligazioni garantite"), consentono alle banche di finanziarsi a costi più contenuti rispetto ai tassi riconosciuti ai sottoscrittori delle obbligazioni ordinarie e che consentono una gestione più equilibrata fra raccolta e impieghi, con un aumento della competitività.

"In quest'ottica, a rigor di logica - come ha affermato Gianfranco Ursino de Il Sole 24 Ore - laddove si riesce a diminuire il costo della raccolta, dovrebbero scendere anche i tassi applicati dalle banche ai clienti sui mutui a tasso fisso". I margini per operare in tal senso c'erano e ci sarebbero tutti, come ha tenuto a precisare in una nota diramata qualche tempo fa l'Abi (Associazione bancaria italiana). Si parlava, addirittura, della possibilità di far scendere il costo del credito bancario di ben mezzo punto percentuale ma, invece, a tutt'oggi, di benefici reali per le famiglie e le imprese non vi è traccia, anzi, gli spread applicati sui mutui sono aumentati!

Anche questa volta, le banche hanno perso un'occasione d'oro per farsi "amare" un po' di più dai consumatori!

giovedì 3 dicembre 2009

Tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.

Per quanto tempo i dati personali di chi richiede un prestito vengono conservati all'interno dei sistemi d'informazione creditizia (S.I.C.)?

La risposta non può che essere: dipende da molteplici fattori legati alla natura della causa che ha provocato l'iscrizione nella banca dati.

Le informazioni contenute nei S.I.C. sono comunemente utilizzate dagli istituti di credito e dalle società finanziarie per verificare, in tempi rapidi, l'affidabilità di un potenziale cliente. Una volta che è stata istruita una pratica e il finanziamento è stato concesso, i dati del cliente vengono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (ad esempio, l'esposizione debitoria residuale, il numero e le caratteristiche dei rapporti di credito in essere, l'andamento e la storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, l'eventuale presenza e le caratteristiche delle nuove richieste di credito, la storia dei rapporti di credito estinti, l'anagrafica).

Tutti questi parametri diventano poi oggetto di particolari elaborazioni statistiche che hanno il fine di attribuire un giudizio sintetico e/o un punteggio inerente il grado di affidabilità e solvibilità del cliente detto "credit scoring".

Di seguito, in estrema sintesi, proponiamo una tabella riassuntiva dei tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.

  • Richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o un mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa;
  • Morosità di due rate o di due mesi, poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
  • Ritardi superiori ai 2 mesi, sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
  • Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
  • Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

Esistono, oltre ai S.I.C. anche due “centrali rischi pubbliche”. Per ciò che attiene le strutture pubbliche, che sono state istituite per legge, citiamo la Centrale Rischi della Banca d’Italia, che riguarda esposizioni (mutui, anticipazioni, aperture di credito, eccetera) pari o superiori a 75.000,00 Euro e la Centrale Rischi della SIA (Società Interbancaria per l’Automazione), che, invece, riguarda esposizioni fra i 31.246,00 Euro e i 74.990,00 Euro.

Ciascuna Banca o Società finanziaria è tenuta a fornire a tali enti i dati, i nominativi e gli importi, delle esposizioni in capo a ciascun soggetto, privato o impresa che sia.

Tra i S.I.C. più noti in Italia vi sono CRIF, Consorzio per la tutela del credito ed Experian.

Modulo per la consultazione dei dati conservati nella centrale rischi della Banca d'Italia

mercoledì 2 dicembre 2009

Valutazione Prestito Fidiamo Fiditalia

Il prestito personale "Fidiamo" della Fiditalia è un finanziamento flessibile caratterizzato dalla possibilità di cambiare o saltare il pagamento di una rata, in modo semplice e del tutto gratuito.

Un'altra, importante, caratteristica di "Fidiamo" è la possibilità di concordare la rata che si ritiene più confacente alla propria capacità economica riducendo al minimo i casi di insolvenza. Per farlo sarà sufficiente telefonare allo 02-43018799 ed utilizzare il servizio denominato "Jolly Credit" che, salvo approvazione da parte della Fiditalia, permetterà alla clientela di variare l'importo della rata scelta inizialmente oppure di saltarne il pagamento per poi recuperarlo alla fine. Questo servizio può essere usato al massimo una volta all'anno.

La cifra che è possibile ottenere va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 40.000 euro, con piani d'ammortamento che non possono superare le 120 mensilità. Sul fronte dei tassi le opzioni, a seconda dell'ammontare richiesto, sono molte e racchiuse in una forbice che va dal 7,15% al 12,65%, per ciò che attiene il TAN e dal 7,73% al 15,98% per quanto riguarda il TAEG.

A fronte di un prestito di 15.000 euro, rimborsabili a mezzo RID in 48 mesi, la rata di rimborso sarà pari a 402,17 euro al mese con un TAN del 9,50% e un TAEG del 9,93%, il che vuol dire che alla fine del piano d'ammortamento, "Fidiamo" costerà in tutto 19.304,16 euro, ovvero 4.304,16 euro in più rispetto a quanto ottenuto (Dati: Fiditalia).

In conclusione possiamo affermare che il prestito personale "Fidiamo" di Fiditalia brilla in fatto di flessibilità a fronte di tassi tutto sommato accettabili che si attestano nella media di mercato. L'indiscutibile serietà della compagnia, per altro soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Gruppo Société Générale S.A., collocano questo prodotto sicuramente tra i migliori che si possano reperire oggi in questo particolare settore finanziario. VOTO: 6,5
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