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Rinegoziazione dei mutui, ecco i dettagli dell'accordo Abi-Governo
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Antonio Marano
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La proposta di rinegoziazione dei mutui da parte delle banche arriverà ai clienti interessati entro il 29 agosto 2008. Vediamo più in dettaglio quali sono le caratteristiche principali dell'accordo stipulato tra Abi e Governo.
Possono formare oggetto di rinegoziazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché della convenzione Abi-Governo, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale ed erogati da banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo.
La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo e alla scadenza originari del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006. Per i contratti stipulati, rinegoziati o accollati anche a seguito di frazionamento dopo il 31 dicembre 2006 l’importo della rata da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 è pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento rispettivamente successiva alla stipula, alla rinegoziazione e all’accollo.
La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base all’IRS a dieci anni, maggiorato, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, di uno spread di 0,50 punti percentuali e quello contrattualmente previsto, come determinati – entrambi in misura fissa – alla data di rinegoziazione. Sono altresì addebitate nel conto di finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione.
Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista se più favorevole per il mutuatario rispetto a quella determinata in importo fisso.
L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione. L’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito come determinato, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del mutuo.
MODALITA' E TERMINI DELLA PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO
Banche e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008, ed entro 3 mesi dalla data di sua entrata in vigore, ossia entro tutto il 29 agosto 2008. La proposta è effettuata nel rispetto della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e alla sua normativa di attuazione, con modalità di comunicazione chiare, comprensibili e con appropriata evidenziazione grafica, anche utilizzando, quando possibile, le comunicazioni che banche e intermediari effettuano periodicamente alla clientela.
La proposta, scritta e datata, richiama in modo esplicito le diverse opportunità cui, il cliente interessato, può fare ricorso in materia di mutui, (fare riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera A) specificato che il mutuatario può usufruire anche di più di una di tali opportunità, ovvero i benefici possono essere cumulativi.
La proposta riporta i contenuti principali dell’offerta di rinegoziazione, formulata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, in relazione al contratto in essere con il mutuatario, includendo elementi che consentano al mutuatario di valutare gli effetti della rinegoziazione in termini di riduzione dell’importo delle rate nonché le possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione dell’evoluzione dei tassi di interesse.
L’accettazione della proposta, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il suo accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario. L’accettazione della proposta assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell’accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
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