Benvenuti nel blog ufficiale del sito "Guida ai Prestiti" !

Cari amici,benvenuti nel blog ufficiale del sito "Guida ai Prestiti". Era da tempo che sentivamo l'esigenza di creare uno spazio indipendente nel quale far confluire le vostre opinioni, le vostre esperienze, in positivo e non, con le banche, le società finanziarie, le compagnie d'assicurazione e tutto ciò che attiene il mondo del credito in generale. L'obiettivo del blog è quello di rendere un utile servizio conoscitivo a tutti coloro i quali hanno la necessità, ad esempio, di contrarre un prestito personale o un mutuo, cambiare compagnia d'assicurazione,ma non solo. Il nostro sito "Guida ai Prestiti" si occupa anche di fondi comuni d'investimento, titoli azionari, leggi e normative in materia fiscale e molto altro ancora. Il blog è consultabile anche dal telefono cellulare:

domenica 5 luglio 2009

Prestiti alle imprese: i dettagli dell'accordo siglato tra Confindustria e Banca Intesa

Strangolate dal fisco, indebolite dai parametri estremamente restrittivi dettati da "Basilea 2", travolte dall'attuale, sfavorevole, congiuntura economico-finanziaria, le imprese italiane, secondo i dati forniti dalla CGIA di Mestre, da gennaio a settembre 2008 hanno chiuso i battenti in 336.846 unità, con un saldo negativo, tra nuove iscrizioni e cessazioni, di ben 13.184 aziende.

In un siffatto scenario va ad inquadrarsi l'accordo siglato venerdì scorso tra Confindustria e Banca Intesa Sanpaolo. Un piano che prevede tutta una serie di misure a favore delle aziende con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo ed la ripresa economica e produttiva condizione, questa, assolutamente necessaria per salvaguardare l'occupazione e rilanciare l'economia del Paese.

Il fabbisogno di liquidità verrà assicurato attraverso il sostegno al capitale circolante, effettuato tramite il conto insoluti, grazie al quale, le imprese, riceveranno una specifica linea di credito che gli permetterà di addebitare gli insoluti trimestrali su un conto corrente appositamente dedicato, senza intaccare, in tal modo, quello ordinario dell'impresa. Solo alla scadenza del trimestre il saldo debitore verrà addebitato nuovamente sul conto ordinario.

Un altro punto cardine dell'accordo è la possibilità, per le imprese, di rinviare il pagamento delle rate di mutui e leasing per un periodo massimo di 12 mesi.

Inoltre, per le società che assumono l'impegno a migliorare la struttura patrimoniale dell'azienda, entro un dato periodo, è disponibile un finanziamento massimo di 3 milioni di euro, con una durata compresa tra i 3 e i 5 anni.

Per le società che effettuano un aumento di capitale è disponibile un finanziamento di importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci, con un massimo di 5 milioni di euro, per una durata compresa tra i 5 e i 10 anni. Il finanziamento sarà erogato in base alle garanzie rilasciate e sarà soggetto ad un preammortamento massimo di 2 anni.

Il piano potrà contare su ingenti risorse. Infatti si parla di circa 60 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo metterà a disposizione, nell'arco dei prossimi tre anni, delle imprese con un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di euro.

sabato 4 luglio 2009

Analisi short selling Webank

Tempo fa, ci siamo occupati approfonditamente dello short selling (vendita di titoli allo scoperto) definendone ogni aspetto.

Quest'oggi, in particolare, vogliamo soffermarci ad analizzare lo short selling di Webank che permette alla clientela di operare secondo due modalità: a) Intraday (applicabile sui principali titoli FTSE Italia All Share); b) Multiday (applicabile sui titoli del paniere FTSE MIB).

L'obiettivo primario dello short selling è, senza ombra di dubbio, quello di sfruttare delle fasi ribassiste di mercato. Per sua natura, è bene dirlo, la vendita allo scoperto è piuttosto complicata da effettuare ed è consigliabile che lo faccia un trader esperto ed evoluto piuttosto che un piccolo risparmiatore privo di esperienza nel settore.

Proprio per questo motivo Webank, per poter effettuare operazioni di vendita allo scoperto, richiede, per l'attivazione del servizio, un profilo di esperienza e conoscenza della materia alta o medio alta.

Le modalità di utilizzo dello short selling, come detto, sono due e il cliente, all'atto dell'inserimento di un ordine, ha la possibilità di scegliere se inserire un ordine intraday o multiday.

L'ordine di short selling intraday consente di vendere dei titoli senza averli in portafoglio, per poi riacquistarli all'interno della stessa giornata operativa. La formula multiday, invece, consente di mantenere aperta la posizione per più giorni, fino ad un massimo di 90.

A protezione delle posizioni di short selling intraday e multiday, Webank offre un servizio di stop loss automatico, ovvero un limite alle perdite fissato ad una percentuale del -10% del margine.

Una buona strategia è quella di operare a margine, ovvero immobilizzare sul proprio conto soltanto una piccola percentuale dell'investimento complessivo. Webank, a tal fine, permette al cliente di scegliere, all'atto dell'inserimento dell'ordine, la percentuale del margine, in un range che va dal 20% al 40% e, in funzione di quello che sarà il valore del margine, verrà impostato il valore di stop loss automatico a protezione dell'investimento. Operare a margine, in buona sostanza, vuol dire moltiplicare gli utili ma anche moltiplicare le eventuali perdite.

Un'altra, importante caratteristica dello short selling Webank è quella di consentire all'investitore di trasformare una posizione intraday in una posizione multiday. Infatti, se lo strumento finanziario, sul quale opera il cliente, dispone dell'operatività sia intraday che multiday, questi può decidere in ogni momento, prima della fine della giornata borsistica, di trasformare la sua posizione da intraday a multiday utilizzando la funzionalità "carry on" presente all'interno del portafoglio short.

Ovviamente, per poter effettuare operazioni di short selling è necessario aprire un conto corrente, ad esempio il conto@me di Webank, ed un portafoglio titoli.

L'attivazione del servizio di short selling è gratuita mentre sono previsti il pagamento di 10 euro per l'accensione del prestito titoli (solo nella formula multiday) e 100 euro a titolo di commissione per mancata ricopertura, ma solo nel caso in cui la posizione risulti scoperta. Sulle operazioni di short selling è prevista l'applicazione del piano commissionale scelto (fisso o variabile) e, di conseguenza, la commissione si applica sulla vendita allo scoperto e sulla chiusura dell'operazione con l'acquisto dei titoli. Infine, per quanto riguarda il tasso prestito titoli, questi è variabile nella versione multiday. VOTO: 7,5

venerdì 3 luglio 2009

La crescita dei prestiti è ai minimi storici!

Netta frenata dei prestiti al settore privato, con particolare riferimento alle famiglie e alle imprese, in tutta Europa.

Nel solo mese di maggio di quest'anno, secondo i dati in possesso della Banca Centrale Europea, messi a confronto con le serie storiche, i prestiti hanno registrato il tasso di crescita più basso di sempre.

Secondo la Bce i prestiti al settore privato hanno segnato un rialzo pari ad appena l'1,8% su base annua dopo il +2,3% di Aprile, aumentando dello 0,2% su base mensile (primo rialzo in 4 mesi).

La recessione sta spingendo molte aziende a tagliare gli investimenti, riducendo, così, la domanda di prestiti, mentre le banche di Eurolandia adottano una politica del credito più rigida contro la crisi.

Un altro dato fornito dalla Bce riguarda la massa monetaria all'interno dell'area Euro, anche in questo caso si è registrato un calo che complessivamente ammonta al 3,7%.

In un siffatto scenario, i tassi d'interesse sono stati confermati, dai vertici della Bce, sui livelli del recente passato, ovvero all'1%.

martedì 30 giugno 2009

Commissione di massimo scoperto allo 0,5%

Tra i mille balzelli inopinatamente appioppati ai clienti da parte delle banche, quello più indigesto è di sicuro colui il quale risponde al nome di "Commissione di massimo scoperto".

Le associazioni dei consumatori da una parte ed il Governo dall'altra, a più riprese hanno cercato soluzioni in grado di rimodulare questa voce di costo a vantaggio dei consumatori, pur tuttavia riconoscendone la leggittimità applicativa da parte degli istituti di credito.

Inizialmente si è stabilito, con il Decreto anticrisi, la nullità della commissione di massimo scoperto quando il cliente non ha un fido o il saldo del conto corrente è in rosso per meno di 30 giorni consecutivi. Per ciò che attiene la banca, invece, è prevista una remunerazione per la sola messa a disposizione di una linea di credito a prescindere dall'utilizzo e dalla durata dell'utilizzo dei fondi.

Le banche, fiutando il minor guadagno, hanno abilmente aggirato la norma, inventando, con estro e creatività, nuove voci di costo dai nomi più disparati come, ad esempio, "corrispettivo sull'accordato", "penale di sconfino", "tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido", tutte aventi lo stesso fine, ovvero svolgere la medesima funzione della commissione sul massimo scoperto.

Ebbene, tutte queste voci assimilabili alla CMS sono state dichiarate nulle da un decreto legge ad hoc, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, in base al quale, l'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente non può, in nessun caso, superare lo 0,5% per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Restano, invece, ancora in vigore le spese, per lo più forfettarie, previste in caso di utilizzo extra fido o di sconfinamento in rosso per i clienti non affidati.

domenica 28 giugno 2009

Mutui: chi ha diritto al 4%?

L’Abi, attraverso una circolare inviata agli istituti di credito operanti sul territorio nazionale, lo scorso 16 giugno, ha esteso a tutti i mutuatari la possibilità di ottenere, con una semplice autocertificazione (da produrre entro il 31 gennaio 2010), la riduzione al 4% degli interessi da versare quest’anno sui mutui prima casa, contratti prima del 31 ottobre 2008.

Di fatto, gli effetti di questa circolare interessano tutti i possibili beneficiari, prescindendo dalla presenza o meno di questi ultimi, all’interno delle liste dell’Agenzia delle Entrate così come, in un primo tempo, dettava l’articolo 2 commi 1-3 della legge 2/2009.

Le banche dovranno inviare un’informativa chiara al riguardo in maniera da rendere edotti di questa opportunità i clienti. Le modalità attraverso le quali questa informativa dovrà essere fatta possono inerire le normali comunicazioni periodiche o anche gli avvisi di pagamento delle rate.

Per quanto riguarda il contenuto dell’informativa, le banche dovranno riportare la descrizione sintetica del provvedimento, i requisiti dei beneficiari della norma e indicazioni inerenti l’utilizzo del documento di autocertificazione.

L’agevolazione spetta, ovviamente, solo a chi non ha ancora ottenuto la riduzione della rata.

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