martedì 30 agosto 2011

Conto Rendimax lancia l'opzione interessi anticipati Top

Rendimax, il conto deposito di Banca Ifis, a partire da domani lancia l'opzione denominata "Interessi anticipati Top". L'opzione permetterà di aprire una serie di depositi con interessi posticipati su scadenze pari o superiori a 90 giorni, che riconosceranno ai clienti un tasso più elevato rispetto agli interessi anticipati, oggi accreditati sul conto deposito ad alto rendimento a parità di scadenza. La liquidazione degli interessi posticipati avverrà secondo il calendario solare con cadenza trimestrale. La nuova opzione consentirà di impiegare somme con scadenze oltre il 31/12/2011 beneficiando del nuovo regime fiscale a partire dal 1/1/2012 in conseguenza del D.L. 13 agosto 2011 che prevede il passaggio dell’aliquota fiscale al 20%. Così, ad esempio, per scadenze fino a 90 giorni, il tasso di interesse lordo sarà pari al 3,34%; su scadenze fino a 180 giorni, il tasso si assesta sul 3,56% lordo; e via via a salire fino al tetto massimo fissato a 730 giorni, con interessi lordi pari a 4,57%. Non c'è che dire, si tratta di un'ottima opportunità da cogliere senz'altro al volo. Se l'aliquota del 27% non venisse modificata l'opzione "Interessi Posticipati Top" rimarrebbe ma ovviamente la tassazione applicata sarebbe quella decisa per legge.

giovedì 25 agosto 2011

New economy: le imprese prestano soldi alle banche!

Banche e imprese hanno da sempre fatto sistema, con le imprese sempre alla ricerca di nuovi finanziamenti atti a soddisfare esigenze sempre maggiori sul fronte dell'incremento della produtiività e dell'innovazione tecnologica. Che in un momento tanto delicato, come quello che stiamo vivendo, le banche, anche se non in maniera esplicita, chiedessero alle imprese dei veri e propri prestiti, nessuno poteva aspettarselo. Ovviamente non si tratta di prestiti classici, ma di depositi assai consistenti che permettono agli istituti di credito di investire il denaro depositato e ottenere del profitto. Le imprese accettano le proposte dei loro banchieri e, di fatto, prestano soldi a chi invece dovrebbe prestarli a loro. In buona sostanza, dunque, le imprese tengono sempre più il denaro depositato in banca e comprano sempre più obbligazioni del loro istituto di credito. Non esistono dati precisi che confermino questo fenomeno, ma sul mercato lo conoscono tutti. E' questo l'ennesimo paradosso della crisi. E' vero che le imprese hanno sempre depositato i soldi in banca, ma se ora la cifra sale perché gli istituti fanno di tutto per tenere in casa soldi preziosi, significa che il mondo gira al contrario. Le banche che sono a caccia di liquidità, fanno di tutto per convincere le imprese a depositare ingenti somme di denaro per lunghi periodi, e per farlo non esitano ad offrire tassi sui depositi sempre più competitivi, propongono investimenti nelle loro obbligazioni, suggeriscono condizioni interessanti. Si strappano la liquidità delle imprese l'una con l'altra, a volte anche in maniera feroce e spietata.

lunedì 22 agosto 2011

I conti di deposito migliori offrono rendimenti elevati

Rendimenti buoni e zero rischi? Oggigiorno, la crisi economica mondiale offre poche alternative oltre al mattone, ma tra gli strumenti finanziari più appetibili, sicuri e remunerativi, senz'altro spiccano per convenienza e semplicità d'uso i conti di deposito. Alla stregua di veri e propri salvadanaio questi conti correnti atipici, offrono opportunità di guadagno assai interessanti rispetto a prodotti più conosciuti ma ormai poco efficienti come i Bot, i Pronti contro termine e simili. Il conto corrente tradizionale non offre quasi mai alcuna remunerazione e quando lo fa, gli interessi creditori sono bassissimi, nell'ordine dello zero virgola lordo. Tra i prodotti oggi maggiormente convenienti vi sono il conto deposito Rendimax di Banca Ifis che offre un tasso base del 2,50% lordo, ma per le somme vincolate a 12 e 24 mesi, rende rispettivamente il 3,80% e il 4,30%. Sulla stessa lunghezza d'onda si muovono anche altri istituti di credito che, a fronte di un vincolo sottoscritto dal cliente, sono disposti a concedere qualcosa in più in termini di rendimento. Santander infatti propone un conto di deposito che, a fronte di un tasso base del 2,25% lordo, offre il 3% e il 3,50% su somme vincolate a 12 e 24 mesi. Ibl Banca, dal canto suo, propone il ContosuIbl che, per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno il contratto offre il 3,03% lordo e sulle somme vincolate a 24 mesi, ben il 4,04%. Questi rendimenti, sommati al prossimo calo delle imposte applicate ai depositi che, come noto, diminuirà dall'attuale 27% al 20%, fanno dei conti di deposito il prodotto sicuramente da preferire al fine di ottenere rendimenti certi e sicuri. Nello schema in basso potrete leggere i dettagli della nostra indagine sui conti di deposito.


sabato 20 agosto 2011

Cosa significa vendere allo scoperto?

Cosa significa vendere allo scoperto? Significa cercare di guadagnare sfruttando i ribassi delle Borse. Se solitamente un'azione prima si compra e poi si vende, guadagnando dall'eventuale rialzo, le vendite allo scoperto funzionano all'opposto: prima si vende e poi si compra. In questo modo il guadagno si realizza se il titolo in questione scende, perché il prezzo di vendita iniziale è più alto di quello d'acquisto.

Come si fa avendere allo scoperto? Ci sono vari modi. Il più lineare ricorre al prestito titoli: dato che vuole vendere qualcosa che non possiede, l'investitore va da una banca e si fa prestare le azioni in questione. Così può venderle e, quando il prezzo è sufficientemente basso, le ricompra e le restituisce a chi gliele ha prestate. Le vendite allo scoperto, però, possono anche essere nude, senza cioè ricorrere al prestito titoli. In questo caso l'investitore sfrutta il fatto che il regolamento dell'operazione avviene tre giorni dopo averla effettuata, ci sono dunque tre giorni in cui non è necessario avere il titolo.

Tuttavia le vendite nude sono vietate da molto tempo. Quelle vestite (col prestito titoli immediato) erano invece consentite fino a pochi giorni fa. Ora, per 15 giorni, non lo sono più su 29 titoli, solo se portano l'investitore ad avere una posizione netta corta. La posizione netta su ogni singola azione si calcola così: se tutte le vendite (anche usando derivati) superano le posizioni lunghe (titoli in portafoglio, acquisti non ancora regolati e derivati) allora il saldo netto è corto, cioè ribassista, dunque vietato.

Elenco dei titoli interessati al blocco dello short selling

  1. Azimut Hldg
  2. Carige
  3. Finnat
  4. Generali
  5. Ifis
  6. Intermobiliare
  7. Mps
  8. Banca Popolare Emilia
  9. Banca Popolare Etruria Lazio
  10. Banca Popolare Milano
  11. Banca Popolare Sondrio
  12. Banca Profilo
  13. BD Brianza
  14. Banca Sardegna Rsp
  15. Banco Popolare
  16. Cattolica Assicurazioni
  17. Credito Artigiano
  18. Credito Emiliano
  19. Credito Valtellinese
  20. Fondiaria Sai
  21. Banca Generali
  22. Intesa Sanpaolo
  23. Mediobanca
  24. Mediolanum
  25. Milano Assicurazioni
  26. Ubi Banca
  27. Unicredit
  28. Unipol
  29. Vittoria Assicurazioni

venerdì 19 agosto 2011

Mutui: si stima un calo delle rate nell'ordine del 4%

Non tutti gli aspetti di una crisi finanziaria sono necessariamente da dimenticare e lo sa bene chi in questi giorni sta osservando l'andamento dei tassi Euribor, quelli ben noti alle famiglie perché servono a determinare le rate dei mutui variabili. Da quando la tensione per i debiti europei si è acutizzata (e le Borse sono crollate) il valore di questi indicatori è leggermente sceso (il tasso interbancario a un mese è adesso all'1,37% e quello a tre mesi all'1,53%). Per ora si tratta di pochi centesimi, che però sono piuttosto significativi perché arrivano ad interrompere una fase di rialzi che non era preoccupante, ma che qualche effetto sulle rate lo aveva già fatto sentire. Guardando al futuro prossimo la prospettiva sembra farsi più rosea, perché i mercati sembrano pronosticare una sostanziale riduzione dei tassi Euribor. Se i livelli dovessero confermarsi si potrebbe prevedere da qui a un anno una riduzione media attorno al 4% per le rate (e il 10% in meno rispetto ai valori che si temevano soltanto un mese fa). Le tensioni Hanno anche sortito l'effetto di abbassare sensibilmente gli Irs (il 10 anni è al 2,81%, il 20 anni è al 3,22%), cioè i tassi che servono da base per il mutuo fisso e che ora potrebbero tornare nuovamente appetibili se pur in un'ottica di lunghissimo periodo.

venerdì 12 agosto 2011

Possibile per le banche modificare i tassi dei finanziamenti alle imprese

Possibile per le banche modificare i tassi dei finanziamenti alle imprese. Anche per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato. Il Decreto Sviluppo integra l'articolo 118 del Testo Unico Bancario e, con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro impresa, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, ammette la possibilità di inserire clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente. Ai fini dell'applicazione della disposizione va tenuto presente che, in base alla raccomandazione numero 2003/361/CE, nella categoria delle PMI, "microimpresa" è quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro. L'articolo 118 citato in generale stabilisce limiti alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; in particolare, nei contratti a tempo indeterminato subordina la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto alla sottoscrizione di una clausola approvata specificamente dal cliente e al ricorrere di un giustificato motivo. Con la modifica in commento si introduce la modificabilità dei tassi per clienti diversi da consumatori e microimprese. Con una disciplina transitoria, poi, si stabilisce che le novità non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (14/05/2011) e, quindi, sono inefficaci le modifiche introdotte ai contratti in corso a quella data. Peraltro qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere sempre comunicata espressamente al cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

giovedì 11 agosto 2011

Soglia d'usura più alta, una manna per le banche!

Si allontana il pericolo di cadere nell'usura per le banche. Il Decreto Sviluppo rimodella il calcolo del tasso soglia dei finanziamenti illeciti e dà la possibilità di applicare tassi più alti. Vediamo come. Innanzitutto ricordiamo che in base alla legge sull'usura (legge 108/1996, articolo 2) la soglia oltre la quale l'interesse era da considerarsi usurario corrisponde al tasso medio, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale relativamente a ciascuna categoria di crediti, aumentato della metà. Con le modifiche il reato di usura scatta se il tasso del finanziamento supera il tasso medio risultante dalla rilevazione, ma aumentato di un quarto; e al tasso medio aumentato di un quarto va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali; nella versione precedente lo spread era, invece, del 50%, senza aggiunte. Viene stabilito, inoltre, che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali. Il risultato dell'operazione è che, per i tassi attualmente sul mercato, si alza il livello soglia a partire dal quale il tasso è considerato automaticamente usurario; c'è quindi più possibilità di applicare tassi più alti senza incorrere nell'usura. Lo scopo della modifica è, come si legge nel dossier di documentazione del disegno di legge di conversione del decreto legge, restituire margini d'azione agli istituti di credito e agli intermediari abilitati, stante la difficoltà di concedere finanziamenti senza superare le soglie stabilite dalla legge sull'usura nell'attuale congiuntura economica, in cui i tassi di mercato si sono mantenuti sostanzialmente bassi. Rimane ferma, ai fini del calcolo del tasso, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente, per operazioni aventi la medesima natura medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno.

Facciamo alcuni esempi degli effetti delle novità. Nella rilevazione effettuata con il D.M. 27 giugno 2011 (applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011). Tra le varie categorie di finanziamento si segnala per le aperture di credito oltre 5.000 euro un tasso medio di 9,27%; ad esso corrisponde un tasso soglia del 15,5875% calcolato con le nuove regole, mentre con le vecchie regole il tasso soglia avrebbe raggiunto il tasso del 13,905%; gli scoperti senza affidamento oltre 1.500 euro registrano un tasso medio del 13,94% con un tasso soglia del 21,4250% (nuovo metodo) contro il 20,91% (vecchio metodo); i prestiti con cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 euro registrano un tasso medio del 13,61% con un tasso soglia del 21,0125% (nuovo metodo) contro il 20,415% (vecchio metodo).

Lo scoperto di conto corrente non giustifica la segnalazione al Crif

Il solo scoperto di conto corrente non giustifica la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia: è il principio fatto proprio dal Tribunale di Cosenza che ha recentemente sanzionato il Banco di Napoli accusato di avere segnalato, senza che ci fossero le condizioni previste dalla legge, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia una società locale i cui conti bancari, a causa di illegittimi addebiti effettuati dallo stesso istituto, risultavano in rosso per diverse centinaia di migliaia di euro.

La vicenda nasce nel 2005 quando la società, spinta dal sospetto che la banca le avesse addebitato importi a vario titolo non dovuti, aveva sottoposto i propri conti correnti a revisioni e controlli operati da Giuliana Veltri, presidente dell'associazione SOS Utenti Calabria, che si occupa, appunto, di verificare possibili comportamenti illegittimi e usurari da parte degli enti preposti legalmente alla gestione del denaro, istituti di credito e intermediari finanziari.

Appurati tali comportamenti illegittimi, la società aveva citato in giudizio la banca per ottenere la restituzione del dovuto. Nel 2010 la società, a seguito di una nuova perizia, ha riscontrato la reiterazione di comportamenti oggetto del giudizio in corso e, addirittura, l'applicazione di tassi di interesse fino al 36 per cento. Il circolo vizioso in cui la società è venuta a trovarsi, spezzato dalla decisione del Tribunale di Cosenza, consisteva nella "creazione" ad hoc da parte della banca di una situazione finanziaria gravemente debitoria della società, continuamente accresciuta dagli illegittimi addebiti di somme non dovute (compresi interessi palesemente usurari), che giustificasse la segnalazione da parte dell'istituto di credito alla Banca d'Italia.

Un circolo vizioso durato sei anni durante i quali, nonostante la contestazione del credito e le cause in corso, l'istituto di credito ha reiterato comportamenti illegittimi fino a, per esempio, chiudere d'imperio e senza alcuna richiesta da parte del correntista, uno dei conti correnti, già gravati da addebiti ingiustificati, al fine di accrescere il saldo dovuto dalla società ed addebitare elevati interessi usurari. Tale situazione è stata risolta dalla decisione del Tribunale di Cosenza che, nell'ordinare alla banca l'immediata cancellazione della segnalazione, ha fatto proprio l'importante principio secondo il quale il solo scoperto di conto corrente non giustifica la segnalazione alla Centrale Rischi, come nel caso della società, che ha dimostrato di godere di una situazione finanziaria complessiva più che solida (vantando anche un patrimonio immobiliare adeguato a coprire il credito vantato dalla banca e anche oltre).

La divulgazione della sentenza, ad opinione del difensore della società, l’avvocato Teresa M. Faillace, ha lo scopo di sensibilizzare e allertare gli utenti del sistema bancario, dalle grandi aziende ai piccoli risparmiatori, sugli abusi che alcuni istituti di credito quotidianamente e subdolamente operano ai danni dei propri correntisti. "Nella pubblica opinione, infatti, e soprattutto fra gli stessi utenti del sistema bancario - osserva l'avvocato Faillace - vi è una notevole difficoltà a comprendere come comportamenti illegittimi, fino ad essere forieri di reato, possano essere compiuti da rappresentanti del sistema bancario. Alcontrario, l'usura operata dalle banche non costituisce un evento da considerarsi eccezionale, tanto che la legge n. 108 del 1996, nel riformare l'articolo 644 del codice penale (dedicato appunto alla repressione del reato di usura) ha stabilito un inasprimento della pena (che viene infatti aumentata da un terzo alla metà) nel caso in cui "il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare". La difficoltà ad individuare e comprendere tali situazioni è ulteriormente aumentata dal fatto che gli addebiti illegittimi vengono compiuti in maniera diluita nel tempo ed ogni volta per piccole somme, tanto che, nella maggior parte dei casi, solo un controllo successivo sugli estratti conto consente di acclarare, mettendo insieme tutte le somme addebitate quale costo dell'erogazione del credito, così come previsto dalla legge, l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quelli definiti, di volta in volta, ai sensi della legge contro l'usura e, quindi, usurario. Quando ciò accade il correntista ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate".

Ma per Faillace "vi è un altro aspetto che deve essere evidenziato: quando il correntista, spesso a causa, come abbiamo appena detto, degli addebiti illegittimi, non riesce a coprire il proprio presunto debito e quest'ultimo va oltre i limiti del fido concesso dalla banca (la quale, peraltro, ha diritto di ridurlo a proprio piacimento, così spesso aggravando ulteriormente la posizione debitoria del proprio cliente), quest'ultima effettua il cosiddetto "passaggio a sofferenza" del rapporto intrattenuto con il cliente e lo segnala ad una banca dati denominata "Centrale Rischi" presso la Banca d'Italia. Tale segnalazione ha, come facilmente si intuisce, un effetto deflagrante e moltiplicativo nei confronti dell'utente del sistema bancario in quanto tutti gli altri intermediari finanziari (istituti di credito, finanziarie, ecc...) con i quali l'utente viene in contatto successivamente alla segnalazione, effettuando un controllo nominativo (sulla persona o sulla società), vengono a conoscenza del presunto credito vantato dalla banca e, di conseguenza, danno a loro volta una valutazione negativa della solvibilità dell'utente, negandogli qualsiasi altra possibilità di accesso al credito".

E’, quindi, estremamente chiaro, anche a coloro che non si sono mai trovati in una situazione quale quella appena descritta, che la segnalazione spesso produce degli effetti devastanti, soprattutto nei confronti degli imprenditori, determinando in diversi casi il definitivo blocco dell'attività imprenditoriale sino, in qualche caso, alla chiusura o al notevole ridimensionamento dell'azienda.

"Proprio in considerazione - chiarisce l’avvocato Faillace - degli effetti potenzialmente gravi collegati alla segnalazione la giurisprudenza ha sancito che la banca, prima di procedere in tal senso, deve fare una preventiva valutazione sulla solvibilità complessiva del proprio cliente. La segnalazione, in altri termini, non dovrà essere effettuata solo perché l'utente della banca ha uno scoperto, per quanto di notevole entità, ma quando, attraverso l'esame della complessiva situazione del cliente, la banca ritenga che il cliente medesimo non sia nelle condizioni di fare fronte alle proprie obbligazioni. Al contrario, nella comune prassi bancaria, ad ogni passaggio del rapporto a sofferenza consegue la segnalazione presso la sopra menzionata banca dati presso la Banca d'Italia".

Il legale conclude ricordando che "proprio tale prassi, assolutamente non corretta, è stata sanzionata dal Tribunale di Cosenza che, adito da una società che aveva subito il micidiale uno-due dell'illegittimo addebito di somme e della successiva, ed altrettanto illegittima, segnalazione, ha ordinato, in via d'urgenza, alla banca di procedere all'immediata cancellazione della segnalazione".

mercoledì 10 agosto 2011

La portabilità dei mutui dopo il Decreto Sviluppo

Il Decreto Sviluppo modifica l'articolo 120 quater del Testo Unico Bancario, per quanto riguarda la portabilità dei mutui (tecnicamente si parla di surrogazione), grazie alla quale il debitore sostituisce alla precedente banca una nuova con cui ha evidentemente spuntato condizioni migliori, stabilisce che, innanzitutto vi è la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri. Inoltre è stata modificata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, precisando adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione tra banche (quella sostituita e quella subentrante). La norma prevede, inoltre, un risarcimento del cliente per il ritardo (oltre trenta giorni dalla richiesta) nel perfezionamento delle relative procedure, per una somma pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, ferma restando la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. Il decreto precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. Si precisa anche che le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori o micro imprese.

martedì 9 agosto 2011

Decreto Sviluppo rinegoziazione del mutuo

La versione definitiva del Decreto Sviluppo prevede delle novità di assoluto rilievo sul fronte dei mutui. In estrema sintesi, potremo dire che si tratta di una mini rivoluzione che, ad esempio, consentirà la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile. Fino al 31 dicembre 2012, è possibile la rinegoziazione dei seguenti tipi di mutuo:

  • mutui stipulati, o accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
  • mutui aventi un importo originario non superiore a 200.000 euro;
  • mutui finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
  • mutui aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto.
Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo se al momento della richiesta presenta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro e se, salvo diverso accordo tra le parti, non è moroso con il pagamento delle rate del mutuo.

Ma vediamo più in dettaglio le condizioni alle quali è effettuata la rinegoziazione.

Il tasso variabile è sostituito con un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, ovvero non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra i seguenti: l'IRS (Interest Rate Swap) in euro a 10 anni (al 5 luglio 2011 è del 3,41%)  e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo; se quest'ultimo valore non è disponibile, si fa riferimento alla quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters. Il valore così calcolato viene maggiorato di uno spread  pari a quello indicato nel contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso.

Come spiegano i lavori parlamentari la nuova rata verrà calcolata in base al minore dei suddetti due tassi: IRS a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente, cui si aggiunge lo spread originario. L'applicazione del tasso d'interesse rinegoziato potrà operare per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore.

Il decreto consente al debitore e alla banca di concordare, l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni. Le garanzie ipotecarie già prestate continuano ad assistere il rimborso senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. La rinegoziazione si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

giovedì 4 agosto 2011

Fondi comuni d’investimento, cambia il regime di tassazione

L’agenzia delle Entrate con la circolare 33/E chiarisce al meglio il regime di tassazione dei fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati, entrato in vigore lo scorso anno con il decreto mille proroghe. Dal 1° luglio i gestori dei fondi italiani e quelli “lussemburghesi” non devono più applicare l’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato del fondo stesso ma l’imposta è dovuta dal detentore delle quote nel momento che percepisce i proventi. Il nuovo regime si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati (e non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.

mercoledì 3 agosto 2011

Investimenti: va sempre rispettato il proprio profilo di rischio!

Il risparmiatore che intende puntare sulla possibile ripresa dei corsi azionari deve evitare di esporsi a rischi non in linea con il suo profilo personale. Anziani, piccoli investitori dalle limitate disponibilità, imprenditori o professionisti con improvvise disponibilità di cassa da reinvestire però a data certa devono tenersi lontani dalla volatilità dei corsi azionari e accettare rendimenti inferiori in cambio di maggior sicurezza e protezione del proprio capitale. Viceversa gli investitori giovani o che hanno già accumulato una buona riserva di capitale possono cercare di migliorare le performance del proprio portafoglio accostandosi alle Borse, sempre in un'ottica di diversificazione ed evitando quindi di concentrare il capitale su pochi titoli. Gli strumenti più adatti, a meno di non disporre di grandi patrimoni, sono quelli che acquistano interi indici azionari, come gli Etf, purché garantiscano liquidità anche nei momenti di tensione.
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