giovedì 11 agosto 2011

Lo scoperto di conto corrente non giustifica la segnalazione al Crif

Il solo scoperto di conto corrente non giustifica la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia: è il principio fatto proprio dal Tribunale di Cosenza che ha recentemente sanzionato il Banco di Napoli accusato di avere segnalato, senza che ci fossero le condizioni previste dalla legge, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia una società locale i cui conti bancari, a causa di illegittimi addebiti effettuati dallo stesso istituto, risultavano in rosso per diverse centinaia di migliaia di euro.

La vicenda nasce nel 2005 quando la società, spinta dal sospetto che la banca le avesse addebitato importi a vario titolo non dovuti, aveva sottoposto i propri conti correnti a revisioni e controlli operati da Giuliana Veltri, presidente dell'associazione SOS Utenti Calabria, che si occupa, appunto, di verificare possibili comportamenti illegittimi e usurari da parte degli enti preposti legalmente alla gestione del denaro, istituti di credito e intermediari finanziari.

Appurati tali comportamenti illegittimi, la società aveva citato in giudizio la banca per ottenere la restituzione del dovuto. Nel 2010 la società, a seguito di una nuova perizia, ha riscontrato la reiterazione di comportamenti oggetto del giudizio in corso e, addirittura, l'applicazione di tassi di interesse fino al 36 per cento. Il circolo vizioso in cui la società è venuta a trovarsi, spezzato dalla decisione del Tribunale di Cosenza, consisteva nella "creazione" ad hoc da parte della banca di una situazione finanziaria gravemente debitoria della società, continuamente accresciuta dagli illegittimi addebiti di somme non dovute (compresi interessi palesemente usurari), che giustificasse la segnalazione da parte dell'istituto di credito alla Banca d'Italia.

Un circolo vizioso durato sei anni durante i quali, nonostante la contestazione del credito e le cause in corso, l'istituto di credito ha reiterato comportamenti illegittimi fino a, per esempio, chiudere d'imperio e senza alcuna richiesta da parte del correntista, uno dei conti correnti, già gravati da addebiti ingiustificati, al fine di accrescere il saldo dovuto dalla società ed addebitare elevati interessi usurari. Tale situazione è stata risolta dalla decisione del Tribunale di Cosenza che, nell'ordinare alla banca l'immediata cancellazione della segnalazione, ha fatto proprio l'importante principio secondo il quale il solo scoperto di conto corrente non giustifica la segnalazione alla Centrale Rischi, come nel caso della società, che ha dimostrato di godere di una situazione finanziaria complessiva più che solida (vantando anche un patrimonio immobiliare adeguato a coprire il credito vantato dalla banca e anche oltre).

La divulgazione della sentenza, ad opinione del difensore della società, l’avvocato Teresa M. Faillace, ha lo scopo di sensibilizzare e allertare gli utenti del sistema bancario, dalle grandi aziende ai piccoli risparmiatori, sugli abusi che alcuni istituti di credito quotidianamente e subdolamente operano ai danni dei propri correntisti. "Nella pubblica opinione, infatti, e soprattutto fra gli stessi utenti del sistema bancario - osserva l'avvocato Faillace - vi è una notevole difficoltà a comprendere come comportamenti illegittimi, fino ad essere forieri di reato, possano essere compiuti da rappresentanti del sistema bancario. Alcontrario, l'usura operata dalle banche non costituisce un evento da considerarsi eccezionale, tanto che la legge n. 108 del 1996, nel riformare l'articolo 644 del codice penale (dedicato appunto alla repressione del reato di usura) ha stabilito un inasprimento della pena (che viene infatti aumentata da un terzo alla metà) nel caso in cui "il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare". La difficoltà ad individuare e comprendere tali situazioni è ulteriormente aumentata dal fatto che gli addebiti illegittimi vengono compiuti in maniera diluita nel tempo ed ogni volta per piccole somme, tanto che, nella maggior parte dei casi, solo un controllo successivo sugli estratti conto consente di acclarare, mettendo insieme tutte le somme addebitate quale costo dell'erogazione del credito, così come previsto dalla legge, l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quelli definiti, di volta in volta, ai sensi della legge contro l'usura e, quindi, usurario. Quando ciò accade il correntista ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate".

Ma per Faillace "vi è un altro aspetto che deve essere evidenziato: quando il correntista, spesso a causa, come abbiamo appena detto, degli addebiti illegittimi, non riesce a coprire il proprio presunto debito e quest'ultimo va oltre i limiti del fido concesso dalla banca (la quale, peraltro, ha diritto di ridurlo a proprio piacimento, così spesso aggravando ulteriormente la posizione debitoria del proprio cliente), quest'ultima effettua il cosiddetto "passaggio a sofferenza" del rapporto intrattenuto con il cliente e lo segnala ad una banca dati denominata "Centrale Rischi" presso la Banca d'Italia. Tale segnalazione ha, come facilmente si intuisce, un effetto deflagrante e moltiplicativo nei confronti dell'utente del sistema bancario in quanto tutti gli altri intermediari finanziari (istituti di credito, finanziarie, ecc...) con i quali l'utente viene in contatto successivamente alla segnalazione, effettuando un controllo nominativo (sulla persona o sulla società), vengono a conoscenza del presunto credito vantato dalla banca e, di conseguenza, danno a loro volta una valutazione negativa della solvibilità dell'utente, negandogli qualsiasi altra possibilità di accesso al credito".

E’, quindi, estremamente chiaro, anche a coloro che non si sono mai trovati in una situazione quale quella appena descritta, che la segnalazione spesso produce degli effetti devastanti, soprattutto nei confronti degli imprenditori, determinando in diversi casi il definitivo blocco dell'attività imprenditoriale sino, in qualche caso, alla chiusura o al notevole ridimensionamento dell'azienda.

"Proprio in considerazione - chiarisce l’avvocato Faillace - degli effetti potenzialmente gravi collegati alla segnalazione la giurisprudenza ha sancito che la banca, prima di procedere in tal senso, deve fare una preventiva valutazione sulla solvibilità complessiva del proprio cliente. La segnalazione, in altri termini, non dovrà essere effettuata solo perché l'utente della banca ha uno scoperto, per quanto di notevole entità, ma quando, attraverso l'esame della complessiva situazione del cliente, la banca ritenga che il cliente medesimo non sia nelle condizioni di fare fronte alle proprie obbligazioni. Al contrario, nella comune prassi bancaria, ad ogni passaggio del rapporto a sofferenza consegue la segnalazione presso la sopra menzionata banca dati presso la Banca d'Italia".

Il legale conclude ricordando che "proprio tale prassi, assolutamente non corretta, è stata sanzionata dal Tribunale di Cosenza che, adito da una società che aveva subito il micidiale uno-due dell'illegittimo addebito di somme e della successiva, ed altrettanto illegittima, segnalazione, ha ordinato, in via d'urgenza, alla banca di procedere all'immediata cancellazione della segnalazione".
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