Si premette, innanzitutto, che il decreto legislativo numero 150 dell'1 settembre 2011 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009 numero 69" ha riformato, tra gli altri, i riti collegati al protesto. In materia di registro dei protesti e riabilitazione del debitore protestato, pur in un quadro normativo sostanzialmente invariato, si inseriscono alcune novità riguardanti le procedure di impugnazione dei provvedimenti ad essi relativi.
Per ottenere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti vi sono diverse procedure a seconda della tipologia del titolo protestato, dei tempi del pagamento e dell'eventuale erroneità o illegittimità della levata. Protesto della cambiale o del vaglia cambiario: il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informativo dei Protesti.
Il debitore che provveda al pagamento dopo i 12 mesi dalla levata può chiederne l'annotazione (ma non la cancellazione immediata) sul Registro Informatico, inoltrando al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio la relativa formale istanza. Lo stesso debitore che intenda, invece, ottenerne la cancellazione, può chiedere, trascorso un anno dalla levata del protesto e se non ha subito ulteriori protesti, la riabilitazione del Tribunale e successivamente inoltrare al Presidente della Camera di Commercio l'istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione del Tribunale.
Protesto dell'assegno bancario o postale: il debitore che esegue il pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto e se non ha subito ulteriori protesti, la riabilitazione del Tribunale e successivamente inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente l'istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione del Tribunale.
Chiunque dimostri, infine, di aver subito levata di protesto - sia di cambiale o vaglia cambiario, sia di assegno bancario o postale - illegittimamente o erroneamente, può inoltrare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio. Su tutte le citate istanze (previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 numero 77), il dirigente responsabile dell'ufficio protesti deve provvedere entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, non oltre 5 giorni dalla pronuncia, dispone la cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, che si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. Il debitore che non provveda al pagamento del titolo protestato o che non ottenga la cancellazione, rimarrà iscritto nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni dalla levata.
Riguardo la procedura relativa alla riabilitazione, si ribadisce dunque che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriori protesti può, trascorso un anno dalla levata, presentare istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale. Si ricorda che per le cambiali pagate prima dei 12 mesi dalla levata non è necessario ottenere la riabilitazione, ma è sufficiente inoltrare una semplice istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio che decide con decreto. Nel caso in cui il Presidente rigetti l'istanza, il debitore può impugnare il decreto ricorrendo alla Corte d'Appello. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di riabilitazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti. Con il decreto di riabilitazione, si ricorda ancora, è possibile inoltrare istanza per la cancellazione del protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.