martedì 27 novembre 2012

Il vero volto della patrimoniale italiana

Chi invoca ancora la patrimoniale in Italia è fuori strada. Un'imposta che colpisce in maniera significativa i patrimoni già c'è ed è il bollo titoli. A prescindere dall'IMU, che attacca le proprietà immobiliari, il bollo titoli colpisce la ricchezza finanziaria, come recita la stessa norma, in qualsiasi modo rappresentata. L'imposta ha un'aliquota dello 0,10% per il 2012 che sale allo 0,15% per il 2013 applicata al controvalore del rapporto. A valere fino al 31 dicembre di quest'anno ci sarà un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Dal prossimo anno non vi sarà alcun limite, via il tetto massimo. Il bollo diventa così una pura imposta proporzionale. Più che di bollo titoli più correttamente si dovrebbe parlare di bollo su prodotti e strumenti finanziari. Nella base imponibile rientrano, infatti, oltre ai titoli azionari e obbligazioni, i titoli di stato, le quote dei fondi comuni di investiento mobiliare e immobiliare, le polizze assicurative finanziarie, gli etf, le valute e tutte le manifestazioni della ricchezza finanziaria. Nel calcolo della base imponibile ci sono, poi, conti di deposito e certificati di deposito, strumenti emessi dalle banche molto popolari. Con riferimento a questi ultimi prodotti sono colpiti i depositi liberi e vincolati detenuti dai risparmiatori presso le poste e le banche. 

Il controvalore del deposito al saldo del periodo di riferimento per esplicita disposizione del Consiglio dei Ministri verrà calcolato sulla base del valore di mercato, le quotazioni di borsa, per intenderci, per azioni e titoli di stato. Solo in mancanza del valore di mercato gli intermediari finanziari potranno fare ricorso per il calcolo dell'imposta al valore nominale, quello stampato sui titoli o in alternativa al valore di rimborso. Rimangono escluse, per esplicita disposizione del legislatore, le quote dei fondi pensione e le polizze assicurative finalizzate alla copertura dell'assistenza sanitaria. L'imposta ha carattere annuale ma potrebbe essere rateizzata a seconda del numero di comunicazioni che invia l'intermediario. Il prelievo avrebbe infatti la veste giuridica dell'imposta di bollo sulle comunicazioni inviata dalla banca al cliente. Il nuovo bollo titoli è il risultato uscito dai testi da una sequenza di manovre finanziarie licenziate dal governo Berlusconi e a seguire da quello Monti. I provvedimenti sono diventati sempre più omnicomprensivi degli strumenti finanziari. L'imposta non si applica, invece, in alcun modo ai conti correnti. La liquidità detenuta sul conto non è colpita da questo tipo di imposta. I conti correnti sopra i 5.000 euro già scontano un bollo fisso di 34,20 euro, 100 se detenuti da persone giuridiche. Si tratta di differenze rilevanti. Il bollo titoli è infatti una vera e propria imposta patrimoniale che lievita con il crescere del deposito, quella sul conto corrente è un'imposta fissa.

I contribuenti, però, non devono affannarsi in particolari ricerche per assolvere l'imposta. Il tributo andrà assolto dagli intermediari finanziari. Le banche agiranno come sostituti d'imposta prelevando il dovuto dai conti dei clienti e girando il tutto su un conto dell'Agenzia delle Entrate. Se un cliente ha tutto investito in fondi al momento del pagamento dell'imposta e non ha la liquidità sul conto, la banca è autorizzata a effettuare disinvestimenti per recuperare una provvista. Lo stesso legislatore lo ha stabilito per i fondi di investimento, il principio, però, potrebbe valere qualora il cliente si dimostrasse insensibile alle richieste di provvista della liquidità della banca. Tale comportamento è sconsigliato da alcune fondazioni di studi bancari. Il suggerimento è quello di recuperare quanto dovuto alla banca per imposte al momento del disinvestimento.

Se il contribuente ha più conti presso lo stesso intermediario, nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l'imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa un'unica comunicazione, l'imposta deve essere assolta una sola volta. Il caso tipico in questione è quello relativo al marito e alla moglie contitolari di un conto e quello del conto intestato a uno dei genitori con uno o più figli. Il bollo andrà applicato una sola volta. Una vera e propria novità destinata sicuramente a fare breccia fra le imprese è quella relativa agli investimenti esteri. Secondo alcune interpretazioni di fonte bancaria, se un'impresa detiene attività finanziarie su banche estere non paga l'imposta di bollo. Il comma 18 dell'articolo 9 del decreto legge 16/2012 stabilisce che l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero colpisce solo le persone fisiche non quindi le persone giuridiche. Portare i soldi all'estero non serve quindi a schivare l'imposta.
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