giovedì 2 febbraio 2012

Torna la commissione di massimo scoperto anche se avrà un nome diverso

Non ne sentivamo di certo la mancanza, ma tra le altre norme varate dal Governo Monti, spunta la reintroduzione della famigerata commissione di massimo scoperto, anche se non si chiamerà più così, ma bensì, "commissione onnicomprensiva" o "commissione di istruttoria veloce" a seconda dei casi. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Sul fronte dei fidi il decreto sulle liberalizzazioni stabilisce che i contratti di apertura di credito e di conto corrente già esistenti, devono essere adeguati entro 90 giorni con la "commissione onnicomprensiva" o la "commissione di istruttoria veloce", che hanno sostituito la commissione di massimo scoperto, introdotte all'articolo 117 bis del Testo Unico Bancario. Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i contratti di apertura di credito, meglio conosciuti come fidi, potranno quindi prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate, che però dovrà essere corrisposta anche per sconfinamenti di un solo giorno. Per andare incontro alle esigenze delle aziende di credito, sono stati abrogati infatti i commi 1 e 3 dell'articolo 2 bis del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che esentava i clienti dal pagamento delle commissioni di massimo scoperto se il saldo del conto risultava a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni. L'ammontare della commissione onnicomprensiva non potrà comunque superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione. Tuttavia, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido, i conti correnti e i fidi possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Altre clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a questi sono nulle ma non comportano la nullità del contratto di fido o di conto corrente.
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