martedì 28 febbraio 2012

Allungamento dei finanziamenti alle imprese e sospensione dei pagamenti

L'Avviso comune firmato oggi da Abi e Imprese è un primo, importante passo avanti sul fronte della rimodulazione dei finanziamenti alle imprese, mai come in quest'ultimo periodo messe alle strette dalla sfavorevolissima congiuntura economica. Le parti si sono impegnate a favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie. Ma non solo, l'accordo mira ad agevolare anche un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione non appena siano stati resi operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti rendendoli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario. In fine, ma non per ultimo, si cercherà di valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Ma vediamo più in dettaglio i termini dell'accordo:

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

saranno ammissibili

  • le rate (per la quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario in essere a oggi e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle pmi del 3 agosto 2009;
  • i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo alle parti firmatarie. A seguito dell'operazione di sospensione, però, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non dovrà essere modificato;
  • per incassare la sospensiva le rate devono essere in scadenza o scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. E le operazioni di sospensione determineranno la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso saranno corrisposti alle scadenze originarie.
ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

saranno ammissibili

  • i mutui in essere alla data di oggi che non abbiano fruito di un analogo beneficio ai sensi dell'accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2001. Il periodo massimo di allungamento dei mutui previsto è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. E comunque sia, il periodo di allungamento dei mutui non potrà superare i 2 anni per i mutui chirografari e i 3 anni per quelli ipotecari;
  • i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune del 3 agosto 2009. In tal caso, però, l'impresa potrà chiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione;
  • i finanziamenti assistiti dal contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l'ente erogante l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione, segnalando la cosa alle parti firmatarie. Ovviamente, a seguito dell'allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non dovrà essere modificato;
  • le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni sui crediti potranno essere richieste sugli insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
In conclusione, sul fronte della ripresa e dello sviluppo delle attività, per le imprese costituite in forma di società di capitali (incluse la forma cooperativa), che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri  realizzati dall'impresa. Finanziamento comunque concedibile se l'aumento di mezzi propri sia valido per incassare le agevolazioni fiscali di cui al decreto legge 201/2011.

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