Il leasing, altrimenti detto "locazione finanziaria di un bene", secondo quanto definito all'interno del regolamento CE numero 1083 del 2006, a partire dal primo gennaio 2009, con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 numero 196, è soggetto all'ammissibilità al cofinanziamento nei seguenti casi:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente;
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore.
Vediamo un pò più in dettaglio di cosa si tratta e soprattutto chi può beneficiare di questa normativa.
Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa inerente il leasing è ammissibile al cofinanziamento qualora venga utilizzato da parte del concedente con l'obiettivo di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, oppure, ed è un caso abbastanza frequente, quando i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
La normativa attualmente in vigore specifica a chiare lettere che in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza l'approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate,mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo del contratto di leasing.
Per quel che concerne l'acquisto vero e proprio del bene da parte del concedente è necessario che questi sia comprovato da una fattura quietanzata, o anche da un altro tipo di documento contabile avente forza probatoria equivalente, che costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può comunque, in nessun caso, superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
Un altro aspetto da tener presente è che non sono ammissibili al cofinanziamento le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Per quanto riguarda l'utilizzatore, invece, la normativa prevede che i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati, anche in questo caso, da una fattura quietanzata o da un altro valido documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
Nel caso di contratti di leasing contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può, ovviamente, superare il valore di mercato del bene stesso e, inoltre, non sono assolutamente ammissibili, come avviene per il concedente, tutte le altre spese connesse al contratto, ovvero i tributi, gli interessi, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Una cosa da tenere bene a mente è che i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili al cofinanziamento a differenza dei costi di acquisto del bene.
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