L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la risoluzione numero 68/E del 28 febbraio 2008, che è possibile rinegoziare i mutui ipotecari Inpdap cosi come avviene in banca.
Il provvedimento, nel dettaglio, fa si che le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).
Le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, in alcuni casi particolari stabiliti per regolamento (vedi le risoluzione numero 68/E del 28/2/2008), sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative a fronte, però, del pagamento di un'imposta sostitutiva la cui entità, fino al 31/7/2004, giorno precedente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, era per tutte le operazioni pari allo 0,25%.
Con la risoluzione numero 68/E del 28 febbraio 2008, è stato introdotto un regime agevolato, dal punto di vista fiscale, per tutti coloro i quali contraggono un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo. A tal fine, rientrano nel regime tutte le operazioni di ricontrattazione dei mutui originariamente stipulati compresi i nuovi mutui contratti per sostituire quelli precedentemente contratti.
Il nuovo mutuo contratto sconterà l’aliquota dello 0,25% o del 2%, a seconda che, rispettivamente, per l’immobile ricorrano o meno i requisiti previsti per godere del regime agevolato prima casa.
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martedì 4 marzo 2008
Rinegoziazione agevolata per i mutui Inpdap
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