sabato 8 marzo 2008

Bonus incapienti: la richiesta può essere efettuata fino al 30 settembre 2008

I pensionati che non hanno ricevuto il bonus fiscale di 150 euro potranno chiederlo all'Inps tramite il modello predisposto e disponibile sul sito internet dell'ente previdenziale, presentandolo alla sede competente entro il 30 settembre 2008.

A precisarlo è stata la sessa Inps attraverso la comunicazione numero 5785 del 7 marzo 2008.

Il bonus è stato introdotto dall'articolo 44 del decreto legge 159/07, convertito nella legge 222/07, che ha previsto misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito. Il decreto ministeriale dell'8 novembre 2007 ha individuato le categorie di, contribuenti destinatari del beneficio, definendo le modalità di erogazione diversificate sulla base della tipologia di reddito posseduta dai destinatari.

Il beneficio consiste nell'attribuzione ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e un'imposta netta pari a zero, di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico. L'articolo 1 del decreto stabilisce che il bonus compete ai soggetti residenti in Italia, non fiscalmente a carico di altri, che nel 2006 hanno avuto un'imposta netta pari a zero, qualora alla formazione del loro reddito complessivo abbiano concorso uno o più redditi espressamente indicati dalla norma, tra cui i redditi di pensione di cui all'articolo 49 del TUIR. Il decreto individua differenti modalità di erogazione delle somme.

L'erogazione è automatica per i pensionati che a dicembre 2007 hanno ricevuto il reddito dallo stesso sostituto d'imposta o ente pensionistico che ha rilasciato loro il Cud relativo ai redditi 2006. La richiesta al sostituto d'imposta è prevista solo in due casi: per il pensionato che ha ricevuto il Cud relativo ai redditi 2006 da un sostituto d'imposta diverso dall'Inps; per il pensionato che nel 2006 ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da un soggetto che non è sostituto d'imposta quali, ad esempio, i datori di lavoro domestico. Questi ultimi possono presentare richiesta all'Inps di bonus fiscale, attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006, che l'imposta netta era pari a zero; che è stata presentata la dichiarazione dei redditi o che si era esonerati; la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico eventualmente fruita nel 2006.

I pensionati rientranti in qualunque categoria che, pur trovandosi nelle condizione per fruire del
bonus, non hanno percepito l'importo o lo hanno percepito solo in parte, possono chiedere il beneficio mediante la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono richiedere il benefìcio mediante la presentazione di un'istanza all'agenzia delle Entrate utilizzando un modello che la stessa Agenzia renderà disponibile a breve.

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto pone in capo ai pensionati che abbiano ricevuto le somme in esame l'obbligo di comunicare al proprio sostituto l'eventuale assenza del diritto a percepirle anche in parte. La comunicazione di non aver diritto al bonus per sé o per i familiari a carico dovrà essere resa non oltre il 30 settembre 2008. Articolo a cura di Arturo Rossi (Il Sole 24 Ore)
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