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giovedì 27 marzo 2008
Il 30 Aprile entra in vigore il Decreto Legislativo n. 231 del novembre 2007 in materia di riciclaggio di denaro sporco
Nell'ambito della lotta ai finanziamenti illeciti volti a favorire fenomeni di riciclaggio di denaro sporco, la cui destinazione potrebbe essere quella di finanziare atti terroristici a livello globale, lo scorso 29 dicembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo numero 231 del 21 novembre 2007, che recepisce la Terza Direttiva Antiriciclaggio/Antiterrorismo (n. 2005/60/CE), volta a prevenire il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale.
Con la nuova normativa, che conferma il preesistente impianto giuridico, vengono introdotti nuovi obblighi e divieti finalizzati a rafforzarne l'effetto, in modo da rendere tutto il quadro normativo più aderente alle esigenze di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del terrorismo.
A partire dal prossimo 30 aprile 2008, in ottemperanza al suddetto decreto, entreranno in vigore le nuove norme concernenti la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore. I punti salienti del decreto sono 9 e di seguito li riportiamo in estrema sintesi.
1) divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore, fra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00);
2) obbligo, per tutti gli istituti di credito, di rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di "non trasferibilità"; è possibile, tuttavia, richiedere per iscritto presso gli sportelli della propria banca il rilascio di moduli di assegno in forma libera pagando, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo;
3) gli assegni emessi per un importo pari o superiore ad euro 5.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità" (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00);
4) gli assegni emessi a proprio favore con le formule: "a me stesso", "a se stesso", "a me medesimo", "a m.m." o altre equivalenti, possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane;
5) La banca consente di richiedere l'emissione di assegni vidimati. In tal caso gli assegni sono
emessi muniti della clausola di "non trasferibilità", salvo che il richiedente, all'atto della richiesta scritta, dichiari espressamente di voler emettere assegni vidimati di importo inferiore ad euro 5.000,00 in forma libera. Per ogni assegno vidimato richiesto in forma libera è dovuto un importo di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo;
6) i vaglia postali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità". Si può richiedere a Poste Italiane, per iscritto e pagando l'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun titolo, il rilascio di vaglia postali di importo inferiore ad euro 5.000,00 senza la clausola di "non trasferibilità";
7) ciascuna girata apposta su assegni bancari o postali, vaglia circolari o cambiari e vaglia postali emessi in forma libera deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante;
8) il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore ad euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00). I libretti al portatore esistenti alla data del 30 aprile 2008, con saldo pari o superiore ad euro 5.000,00 devono essere estinti o il relativo saldo deve essere ridotto al citato importo entro il 30 giugno 2009;
9) in caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore, il cedente deve comunicare alla propria banca o alle Poste, entro 30 giorni, la data di trasferimento e i dati identificativi del cessionario, codice fiscale compreso.
Le cambiali e i pagherò sono esclusi dalla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista per gli assegni bancari, postali, circolari e per i vaglia postali o cambiari speciali; il riferimento ai “vaglia cambiari”, infatti, riguarda solo quelli speciali emessi da Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia e non i vaglia cambiari ordinari (cambiale e pagherò) che sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento.
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