Nella seduta del 14 giugno l'INPDAP ha discusso la convenzione quadro finalizzata alla concessione di prestiti e mutui a iscritti, pensionati, nonché a dipendenti e pensionati di amministrazioni pubbliche iscritte ad altre gestioni previdenziali diverse dall’Inpdap.
Di seguito pubblichiamo il documento integrale maturato nel corso dell'assemblea del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPDAP.
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
VISTO il D.L.vo n.479 del 30 giugno 1994 di istituzione dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;
VISTO l’art. 1, comma 245 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, che istituisce presso l’Inpdap la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a favore degli iscritti, in conformità di
quanto previsto dai TT.UU. emanati con DPR nn. 180 del 1950 e 1032 del 1973, per i quali
l’Inpdap può cedere prestiti in forma diretta e prestare la propria garanzia per i prestiti ceduti agli iscritti da istituti finanziari e società autorizzati dal Ministero del Tesoro ad esercitare il credito a tassi agevolati;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 Luglio 1998 n. 463 recante le norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, adottato ai sensi dell’art.1, comma1, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
CONSIDERATO che il suddetto decreto, ai sensi dell’art.1 lettera f, conferisce all’Istituto la
possibilità di ricercare ulteriori forme di prestazione di natura creditizia e sociale, in relazione alle
modificate necessità degli iscritti e dei pensionati nonché dei loro familiari;
VISTA la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 278 del 9 marzo 2006 con la quale sono
state aggiornate le linee di indirizzo per il triennio 2006 – 2008;
VISTO l’ordine del giorno n. 42 del 23 marzo 2006, con cui si impegnavano gli Organi di gestione, in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a procedere prontamente alla definizione delle modalità di accesso alle prestazioni creditizie erogate dall’Istituto anche per i pensionati, nonché per i dipendenti e pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti presso gestioni previdenziali diverse dall’Inpdap;
VISTO l’art.13 bis, comma 2, del decreto legge n.35 del 14 marzo 2005, convertito con
modificazioni nella legge n.80 del 14 maggio 2005 il quale prevede che, con successivo decreto
del Ministro dell’Economia, vengano dettate le disposizioni atte a consentire ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;
TENUTO conto, che in attuazione del predetto art.13 bis, lo scorso 8 febbraio è stato emanato il
decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n.313 del 27 dicembre 2006;
TENUTO, altresì, conto che il richiamato art.1 comma 347 della legge 266 del 23 dicembre 2005, prevede che, con il medesimo decreto che ha previsto l’estensione dei prestiti ai pensionati devono essere anche stabilite le modalità di accesso a tutte le prestazioni creditizie agevolate erogate dall’Inpdap sia per i pensionati che già fruiscono di trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto, sia per i dipendenti e pensionati di enti ed amministrazioni pubbliche iscritti ad altre gestioni pensionistiche;
CONSIDERATO, infine, il regolamento di attuazione di cui al Decreto ministeriale n.45 del 7
marzo 2007 che prevede l’iscrizione alla gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali
istituita presso l’Inpdap di tutte le categorie appena citate;
RILEVATO, peraltro che, in data 31 maggio c.a. è venuta a scadere la convenzione precedentemente posta in essere con la BNL e Banca Nuova per la concessione indiretta di prestiti e mutui ad iscritti e pensionati dell’Istituto;
RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di adottare, nelle more dell’attivazione delle procedure per
l’accesso diretto alle prestazioni creditizie dell’Inpdap dei nuovi aventi diritto, un ulteriore atto
convenzionale che, oltre consentire la continuità del ricorso al credito indiretto per le categorie in
precedenza considerate, preveda anche l’estensione alle fattispecie sopra descritte;
RILEVATO, infine, lo stato di disagio ed incertezza diffuso tra gli utenti, in conseguenza del venir
meno, della possibilità di ricorrere alla prestazione, considerato anche il tempo già trascorso dalla
scadenza della precedente convenzione, senza che siano stati adottati e divulgati opportuni
provvedimenti;
IMPEGNA
gli Organi di gestione a porre in essere, senza indugio, ogni utile iniziativa volta all’immediata
adozione della convenzione finalizzata alla concessione di prestiti e mutui a iscritti, pensionati,
nonché ai dipendenti e pensionati di enti ed amministrazioni pubbliche iscritti a gestioni
previdenziali diverse dall’Inpdap, nella quale risultino disciplinate, secondo gli indirizzi più volte
dettati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, le modalità operative ed applicative per la
concessione, da parte delle banche ed intermediari finanziari, sotto ogni profilo procedurale, di
accesso alla prestazione e di convenienza finanziaria.