Le agevolazioni, secondo quanto si apprende dalla prima sentenza oggetto del nostro post, spettano anche a chi acquista un immobile in corso di ultimazione, da destinare ad abitazione non di lusso. A tal proposito, è necessario che l'immobile, che per le sue caratteristiche strutturali e funzionali non perfette per la mancata ultimazione o per degrado o per abbandono non è al momento idoneo all'uso abitativo, sia poi destinato ad abitazione entro 3 anni dalla registrazione dell'atto che deve riportare tale volontà. Le agevolazioni fiscali vengono riconosciute in sede di registrazione dell'atto e spettano anche per l'acquisto della nuda proprietà, del diritto di abitazione, uso e usufrutto.
L'altra novità scaturita dalla Corte di Cassazione, inerisce il riconoscimento del diritto spettante ai contribuenti di beneficiare delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa sull'intero valore della compravendita, anche se coniugi in comunione legale dei beni e se solo uno di essi risponde ai requisiti previsti dalla norma per beneficiare di tali agevolazioni. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in questo caso, il coniuge che non ha i requisiti, di fatto, non acquista il bene ma lo riceve per volontà di legge. Qualche anno fa, a dire il vero, la stessa Corte di Cassazione, in tal senso, si pronunciò in maniera diametralmente opposta. Questa discordanza di giudizio ha creato, è sta tuttora creando, non pochi problemi ai contribuenti. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene che le agevolazioni fiscali spettano solo al coniuge che risponde ai requisiti previsti, quindi sul 50% del valore della compravendita. Le diverse interpretazioni da parte della Corte di Cassazione prima, e dell'Agenzia delle Entrate poi, generano solo confusione. L'auspicio è che presto si riesca a trovare una soluzione tale da rendere univoca l'interpretazione della norma da parte di tutti gli organi competenti.