lunedì 14 aprile 2008

Detrazione fiscale per mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'articolo 1 ; comma 4; del Decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28 euro, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a, b, c e d dell'articolo 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere, e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'articolo 1813 del codice civile - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, contine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 22 marzo 1997, inerente l'attuazione dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997, stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;

- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;

- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si sia già fruito
della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM del Modello Unico 2008 relativo ai redditi a tassazione separata.

APPROFONDIMENTI

Mutui: il diritto alla detrazione degli interessi passivi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale!

Mutui: come detrarre gli interessi passivi se si è cambiata la destinazione d'uso dell'immobile
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