L'accollo del mutuo è un'operazione con la quale un soggetto si sostituisce a un altro debitore, avendone ottenuto preventivamente il consenso; ha l'effetto di consentire il subentro o la sostituzione del debitore o far diventare co-debitore chi si accolla il debito. Nel mutuo si ha accollo quando si acquista una casa su cui già grava un mutuo e il venditore si accorda con il compratore per trasferirgli il mutuo esistente: le rate del mutuo, il capitale restante e gli interessi saranno a carico del nuovo proprietario. Con l'accollo, dal prezzo della casa si sottrae il valore del capitale residuo ancora da versare alla banca al momento del rogito. Nel caso in cui il contratto di mutuo sia assistito da ipoteca, la banca creditrice deve dare il suo assenso (ma può anche negarlo se ritiene che l'acquirente non dia garanzie) ma di solito il primo proprietario resta ipotecato, a meno che non faccia domanda di essere liberato e che la domanda sia accolta, perché l'accollo di solito ha carattere cumulativo e non liberatorio. In questo caso i responsabili del debito verso la banca, garantito da ipoteca, saranno sia il venditore che il compratore dell'immobile.
Esistono clausole vessatorie sull'accollo, infatti, è vietato l'accollo del mutuo, salvo espresso consenso della banca, la quale potrà prestarlo o meno a suo insindacabile giudizio; è vessatoria, salvo che il mutuo sia previsto solo per un certo tipo di mutuatario (per esempio, dipendente della banca oppure soggetto appartenente a una categoria convenzionata con la banca stessa); in tal caso l'accollo determinerebbe la prosecuzione del contratto con un nuovo soggetto (l'accollante) privo dei requisiti soggettivi, determinando estensione di condizioni favorevoli a soggetti per i quali dette condizioni non erano previste.
Le spese per l'accollo del mutuo appartengono alla categoria delle spese per la gestione del rapporto di mutuo e devono essere riportate obbligatoriamente, espresse in euro, nel foglio informativo.