Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori. Tra questi, L'Agenzia delle Entrate segnala:
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Tutti gli oneri concorrono, unitamente agli interessi passivi, alla formazione del limite complessivo di 4.000 euro. In linea di principio, vengono fatti rientrare in questo ambito soltanto quelle spese e quegli oneri funzionali alla stipula del contratto di mutuo ipotecario; e, pertanto, non può qualificarsi tale la parcella notarile connessa all'acquisto dell'unità abitativa. Un altro esempio di spesa accessoria, ritenuta espressamente indetraibile (circolare 15/E dell'Agezia delle Entrate del 20 aprile 2005), riguarda i premi dell'assicurazione - che solitamente la banca richiede di stipulare al mutuatario - sull'immobile acquistato con il finanziamento. Inevitabilmente, per una stretta identità sostanziale, non può che attribuirsi analoga rilevanza fiscale anche ai premi per l'assicurazione sulla vita del mutuatario, che parimenti viene richiesta dalla banca. Non sono ammesse alla detrazione anche le spese di mediazione immobiliare, le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali. Infine, non sono, inoltre, detraibili gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici.