- Le penali per l'estinzione anticipata del mutuo sono vietate su tutti i nuovi contratti di mutuo sottoscritti a partire dal 2 febbraio 2007 da persone fisiche, per la prima casa o per attività economiche e professionali.
- Le penali per l'estinzione anticipata del mutuo devono essere ridotte per i mutui preesistenti, così come stabilito dall'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Abi e dalle Associazioni dei Consumatori.
- Alle banche è vietato sostituire le penali di estinzione anticipata con altre forme di costi o di commissioni.
Per i mutui estinti tra il 2 febbraio 2007 (per ciò che attiene la prima casa) o il 3 aprile (altri contratti, come per costruzione, ristrutturazione, eccetera) e il 2 maggio 2007, data dell'accordo tra Abi e Associazioni dei Consumatori, gli istituti di credito sono stati obbligati a rimborsare la differenza tra quanto incassato con le vecchie penali e quanto avrebbero incassato con le nuove penali ridotte.
L'estinzione anticipata con le penali agevolate va chiesta compilando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da reperire in banca. I benefici sono applicati automaticamente e senza costi, nemmeno di comunicazione.