Ai fini dell'avvio della procedura di messa in mora è considerato in ritardo il pagamento che ha luogo dopo 30/180 giorni dalla scadenza prevista. La conseguenza principale e assai sgradevole della messa in mora è quella di finire segnalati nelle banche dati finanziarie dei cattivi pagatori. Se ciò avviene, in caso di richiesta di ulteriori finanziamenti, ce lo si vedrà rifiutare o accordare con un consistente aumento dei costi.
Se le rate saltate sono almeno 7 e non si provvede a saldarle, l'istituto di credito può annullare la rateizzazione del prestito o risolvere il contratto, chiedendo l'immediata restituzione di tutto il montante residuo. Se il cliente non regolarizza la situazione, la banca può avviare il recupero coatto del credito facendo valere la garanzia dell'ipoteca con la cosiddetta procedura esecutiva, che consiste nel pignoramento della casa e nella sua messa in vendita. I costi di questa procedura forzosa sono tutti a carico del cliente.
La mora scatta in questi casi:
- il ritardo del pagamento è imputabile al cliente (non alla banca, dunque, che non ha incassato le somme nei tempi previsti);
- il cliente è colpevole del mancato o tradivo pagamento;
- la banca invia una comunicazione scritta (messa in mora) con cui chiede il pagamento di quanto non è stato versato.
La banca può chiedere la risoluzione del mutuo se il ritardo si è verificato per almeno 7 volte, anche non consecutive, ma deve attendere che siano passati almeno 180 giorni dalla scadenza di ogni rata non versata. In questo periodo di ritardo la banca applica alla rata interessi superiori rispetto a quelli del mutuo, detti interessi di mora, che sono indicati espressamente nel contratto. Questi però non possono essere aggiunti a quelli previsti dal mutuo, ma sono alternativi.