giovedì 4 settembre 2008

La manovra finanziaria d'estate ci riserva molte novità!

La manovra finanziaria d'estate, come è stata chiamata dagli esperti del settore, è un insieme ordinato di articoli volti a sostituire norme già esistenti o, come nella stragrande maggioranza dei casi, ad applicare nuovi regolamenti.

Leggendo tutti i provvedimenti assunti se ne trovano moltissimi inerenti i temi trattati dal nostro blog. A tal fine ve ne proponiamo un elenco estremamente sintetico ed assolutamente non esaustivo che vuol essere un utile vademecum per tutti i nostri lettori.

Nei prossimi giorni tratteremo in maniera più approfondita molti dei temi qui esposti.

SINTESI DELLA MANOVRA FINANZIARIA DELL'ESTATE 2008

- Assegni, contanti e conti correnti (articolo 32)

Elevata da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (quelli che, per intenderci, sono emessi senza la clausola di non trasferibilità). E' stata, altresì, soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta inalterato l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. E' stata anche cancellata la cosiddetta "tracciabilità" o rintracciabilità dei professionisti con la soppressione dell'obbligo, per ciò che attiene i lavoratori autonomi e i professionisti, di tenere un conto corrente bancario o postale per l'esercizio della propria attività lavorativa.

- Banca per il Mezzogiorno (articolo 6-ter)

E' stata istituita la Banca per il Mezzogiorno. Questo provvedimento che, a prima vista può apparire come un ritorno al passato (vedi Cassa del Mezzogiorno), è stato preso al fine di assicurare la presenza di un istituto bancario nelle regioni meridionali. Tale istituto dovrà essere in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorire la crescita dell'intera area. A livello tecnico è stata costituita una S.p.A. denominata, per l'appunto, "Banca del Mezzogiorno". La nomina del comitato promotore della Banca per il mezzogiorno sarà rimessa a un decreto del ministro dell'Economia che sarà adottato entro un tempo massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 112. Per tutto il 2008, inoltre, è stata autorizzata una spesa extra di 5.000.000 di euro come apporto dello Stato, in qualità di soggetto fondatore, al capitale sociale della Banca.

- Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia (articolo 83, comma 25)

E' stata varata l'istituzione del "Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia". Questi avrà il compito di analizzare, supportare e coordinare i fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali, a titolo esemplificativo possono essere considerati l'influenza dei cosiddetti "fondi sovrani" e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

- Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni ai fini Ires e Irap (articolo 82, commi da 1 a 5)

Verrà introdotta una parziale indeducibilità, ai fini Ires e Irap, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è stata fissata al 3% per l'anno in corso e al 4% a partire dal 2009. Per le società che applicano il consolidato nazionale, gli interessi passivi, maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo, sono deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

- Derivati (articolo 62)

La nuova normativa vieta, di fatto, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali, la stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Questo provvedimento sarà valido finché non verrà varata una nuova regolamentazione a livello governativo; è vietato anche il ricorso all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi nonché l'emissione di titoli con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

- Depositi dormienti (articolo 61, comma 27)

Una quota del fondo alimentato dagli importi di conti correnti e rapporti bancari dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario sarà destinata all'acquisto di beni e servizi in favore dei cittadini residenti nel nostro Paese e che versano in condizioni di disagio economico.

- Fondi di investimento immobiliari familiari (articolo 82, commi da 17 a 22)

Sono state apportate delle sostanziali modifiche anche in materia di disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare con l'istituzione di un'imposta patrimoniale pari all'1% da applicare sui fondi comuni di investimento immobiliari c.d. familiari. E' stata innalzata, dal 12,50% al 20%, l'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo comune di investimento immobiliare e vi è stata l'attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliari chiusi e siano controllati, direttamente o indirettamente, attraverso società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.

- Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81, commi 29 e 30)

Un'altra novità di rilievo, introdotta con questa legge finanziaria estiva, è rappresentata dal cosiddetto "Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti". Il finanziamento del Fondo avverrà tramite le somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione da soggetti iscritti a ruolo, le somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla decisione C (2008) 869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea incompatibile con il mercato comune, dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente, con trasferimenti dal bilancio dello Stato e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da chiunque, comprese società ed enti operanti nel comparto energetico.

- Fondo per il finanziamento di misure di proroga di agevolazioni fiscali (articolo 63, comma 8)

E stato istituito, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia, un Fondo per il
finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. Questo provvedimento ha determinato uno stanziamento, da parte del Governo, di 900.000.000 di euro per il prossimo anno e di 500.000.000 a partire dal 2010. La proroga dell'agevolazione sarà disposta da specifici provvedimenti normativi adottati di volta in volta e la copertura dei relativi oneri (in termini di minori entrate) sarà posta a valere sulle disponibilità del Fondo.

- Pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (articolo 83, commi 21 e 22)

Le nuove disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso, dai debitori
dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo, prevedono che se il soggetto passivo ha versato somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offrirà la restituzione mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell'eccedenza. Nel caso in cui decorrano 90 giorni dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione è tenuto a riversare
le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato. Se l'eccedenza del versamento è, invece, inferiore ai 50 euro, il termine per il riversamento all'ente creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di 90 giorni a far data dal pagamento in eccesso; in tal caso, non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore. In ogni caso, una quota pari al 15% dell'eccedenza affluisce a una
apposita contabilità speciale. Il riversamento sarà effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

- Pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 83, comma 23-bis)

I pagamenti delle somme iscritte a ruolo, effettuati con mezzi diversi dal contante, sono considerati omessi in caso di utilizzazione di un assegno, qualora l'assegno stesso risultasse scoperto o, comunque, non pagabile e nel caso venisse, invece, utilizzata una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

- Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita (articolo 82, comma 13-bis)

Aumenta dallo 0,3% allo 0,35%, a partire dal periodo d'imposta 2009, l'aliquota applicata sulle
riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti nel comparto delle polizze vita, nella misura dello 0,2% e successivamente aumentato allo 0,3%. Per il solo anno 2008, l'aliquota è aumentata fino allo 0,39% e, per quanto riguarda le modalità di versamento, i soggetti interessati dovranno versare, in acconto, entro il mese di novembre 2008, una maggiore imposta dell'0,05% delle riserve matematiche esposte in bilancio, qualora il termine di approvazione del bilancio medesimo sia scaduto anteriormente al 25 giugno 2008.

- Rapporti tributari (articolo 83, commi da 18 a 18-quater)

Sarà ampliata la possibilità, per il contribuente, di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali. L'adesione del contribuente deve intervenire entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.

- Regime Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi (articolo 82, comma 16)

Rinviata al 1° gennaio 2009 la decorrenza delle norme che hanno assoggettato a Iva alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell'ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

- Social card (articolo 81, commi da 32 a 38-bis)

Verrà istituita la carta per gli acquisti per le fasce deboli della popolazione in stato di particolare disagio economico dovuto, in massima parte, agli aumenti, spesso ingiustificati, dei prezzi dei generi alimentari e del costo delle bollette energetiche, nonché del costo della fornitura di gas da privati. Sono allo studio tutta una serie di iniziative a carattere informativo per i cittadini. Approfondimenti

- Strumenti innovativi di investimento (articolo 4)

Verranno costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive a elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali).

- Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti (articolo 82, commi da 11 a 13)

Si interverrà, con una modifica al Tuir, sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari.
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