giovedì 23 dicembre 2010

Nuove regole per il microcredito

Ne avevamo già parlato, in estrema sintesi, lo scorso 2 agosto all'interno del post intitolato "Nuove norme per il credito al consumo" elencando quelli che a nostro avviso sarebbero stati i punti di maggior interesse sia per ciò che concerne i consumatori che per ciò che attiene gli operatori del settore creditizio. Quest'oggi, invece, intendiamo approfondire l'argomento parlando in maniera più ampia di quello che è stato il decreto che ha reso attuativi numerosi interventi relativi ai soggetti che operano nel settore finanziario, disciplinando numerosi aspetti che coinvolgono la regolamentazione del microcredito.

Il decreto in questione è il numero 141 del 13 agosto 2010 ed è entrato in vigore il 19 settembre di quest'anno, in attuazione della direttiva 2008/48/CE ed apporta modifiche alla disciplina dei contratti di credito al consumo e fornisce maggiore trasparenza ampliando le garanzie.

Il decreto specifica che finanziatore è colui che, essendo abilitato ad erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito; come intermediari del credito vanno intesi gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o altri soggetti che presentano o propongono contratti di credito, o li concludono per conto del finanziatore.

Le nuove norme , che modificano il Testo Unico Bancario (decreto legislativo numero 385/1993) e il Codice del consumo (decreto legislativo  numero 206/2005), si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75.000 euro.

La nuova legge rende indispensabile la costituzione di un organismo con il compito di mantenere un albo di tutti i soggetti che intendono operare in tale ambito e che costituirà il riferimento giuridico in materia garantendo maggiori garanzie e più trasparenza. Il decreto ha reso attuativi numerosi interventi relativi ai soggetti che operano nel settore finanziario, disciplinando numerosi aspetti che ineriscono la regolamentazione del microcredito.

Nell'articolo 111 del suddetto decreto  si evidenzia  la distinzione tra attività di microcredito con finalità sociali i cui finanziamenti non superiori ai 10.000 euro, dovranno essere concessi a favore di persone fisiche in particolari condizioni economico-sociali e attività di microcredito con finalità d'impresa.

Il decreto legislativo disciplina delle regole fondamentali per l'attuazione dello stesso. Il consumatore potrà recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste. In tal caso il consumatore non dovrà pagare una penale ma restituire la somma ricevuta con gli interessi calcolati su tale capitale, dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, a non oltre 30 giorni dall'invio della notifica del recesso al creditore.

Gli interessi saranno calcolati in base al tasso concordato. Anche il rimborso anticipato è previsto e attentamente disciplinato. Al consumatore è consentito ottemperare agli obblighi del contratto creditizio, prima della naturale conclusione, con una riduzione del costo totale del credito calcolato sugli interessi dei costi dovuti per la restante durata del contratto.

Altre due specifiche vengono regolamentate dal decreto legislativo: gli annunci pubblicitari, che devono riportare il tasso d'interesse ed indicare informazioni di base in forma chiara e graficamente evidenziata e la valutazione, da parte del finanziatore prima della conclusione del contratto, del merito creditizio del consumatore, ossia una valutazione delle sue reali possibilità di indebitamento ottenuta tramite informazioni attendibili.

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010
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