lunedì 2 agosto 2010

Nuove norme per il credito al consumo

Sono state recentemente varate dal Governo nuove norme inerenti il credito al consumo. Di seguito proponiamo, in estrema sintesi, gli 11 punti che, a nostro avviso, possono risultare di maggiore interesse pratico sia per i consumatori che per coloro i quali operano nel settore.


  1. Dopo aver effettuato un acquisto, se il contratto si scioglie, non ci sarà più la necessità di dover impugnare il finanziamento in sede separata ma, questi, decadrà automaticamente e, qualora il fornitore risulti inadempiente, il consumatore può recedere anche pretendendo il rimborso delle rate già pagate.
  2. E' stato approvato, in via definitiva, anche lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/48/Ce sul credito al consumo.
  3. E' stato istituito anche l'Albo unico per tutte le finanziarie. Una sezione speciale comprenderà le fiduciarie controllate da banche o costituite sotto forma di S.p.A. con capitale superiore al doppio di quello previsto per legge. Organismi privati, invece, monitoreranno i confidi minori e gli operatori no profit deputati al microcredito.
  4. Sono state definite le linee guida in merito al diritto di ripensamento (diritto di recesso) che potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla stipula del contratto e, per ciò che attiene i contratti a tempo indeterminato, il diritto di recesso potrà essere esercitato in ogni momento e senza oneri.
  5. Il decreto legge prevede che il venditore possa concludere contratti di credito al consumo esclusivamente sotto forma di dilazione del prezzo. Non potranno essere applicate commissioni o altri oneri.
  6. Le carte revolving, così come le carte a saldo e prepagate, non potranno essere stipulate presso esercizi commerciali.
  7. Per i mediatori creditizi sarà introdotto l'obbligo di solvibilità, da adempiere attraverso la costituzione di società di capitali con requisiti patrimoniali parificati.
  8. Per gli agenti scatta l'obbligo del monomandato; solo se la linea di prodotti da vendere è incompleta potranno stipulare fino a tre contratti.
  9. E' stato adeguato anche il testo unico bancario a quello che rappresenta l'insieme delle norme figlie del cosiddetto Decreto Bersani 1 e 2 sui mutui.
  10. Decade lo Ius Variandi, ovvero la possibilità per le banche di rivedere unilateralmente le condizioni contrattuali.
  11. E' stata estesa la portabilità del mutuo anche se chi lo ha contratto non è un consumatore ma un ente o un'impresa.
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