L'espromissione è un contratto che ricorre quando un terzo soggetto (detto espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio e senza che sia stato delegato dal debitore (espromesso), assume il debito nei confronti del creditore (detto espromissario).
La particolarità dell'espromissione consiste nel fatto che l'obbligo che il terzo estraneo si assume nei confronti del creditore è vantaggioso per il debitore, il quale, pertanto, non deve rilasciare alcun consenso o incarico al terzo soggetto.
L'espromissione può essere:
- CUMULATIVA: ricorre quando il terzo soggetto, ossia il nuovo debitore (espromittente), rimane obbligato in solido con il debitore originario. E' la regola, a meno che il nuovo debitore ed il creditore si accordino in modo diverso.
- LIBERATORIA: ricorre quando il creditore dichiara espressamente di liberare dall'obbligo del pagamento il debitore originario.
Il Codice Civile ha stabilito che il nuovo debitore non può opporre al creditore le eccezioni relative al suo rapporto con il debitore originario (esempio, compensazione del debito). Tuttavia, il nuovo debitore subentra nella stessa identica posizione del debitore originario e, per tale motivo, potrà opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore originario (estromesso) avrebbe potuto opporre al creditore (espromissario) tranne: a) le eccezioni personali (esempio, l'incapacità del debitore); b) le eccezioni derivanti da fatti successivi all'espromissione.
RIFERIMENTI NORMATIVI SULL'ESPROMISSIONE
Articolo 1272 del Codice di procedura Civile: Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Se non si è deciso diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
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