mercoledì 10 novembre 2010

La normativa antiriciclaggio e le sue implicazioni

  1. RESPONSABILITA' PERSONALE E REATO DI RICICLAGGIO:  l'operatore bancario, postale, finanziario, in caso di dubbi, deve informarsi sulla liceità dell'operazione, astenendosi, nel frattempo, dall'effettuarla. Secondo l'articolo 648 bis, Capo II, titolo XIII, secondo libro Codice Penale (Delitti contro il patrimonio, Riciclaggio): "fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale".
  2. GLI OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO E DEL CLIENTE: Obblighi dell'intermediario: adeguata verifica della clientela; astenzione dal compiere l'operazione; registrazione; segnalazione di operazioni sospette. Particolari attenzioni agli utenti occasionali: l'operatore deve assumere un atteggiamento più prudente che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando risultino di importo superiore a una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni sottostanti (informando in via preventiva il superiore gerarchico). I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di verifica; per iscritto, sotto la propria responsabilità, danno tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui sono a conoscenza.
  3. I DELITTI TRIBUTARI: la Banca d'Italia nelle Istruzioni operative del 12 gennaio 2001 impartite agli intermediari finanziari, ha scritto che, in relazione a imposte dirette e Iva, le fattispecie di: dichiarazione fraudolenta; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico. Su questo presupposto normativo si è successivamente innestata la circolare numero 81 del 18 agosto 2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che indica la dichiarazione infedele come reato presupposto.
  4. IL RICICLAGGIO (ARTICOLO 2 DLGS 231/2007): costituiscono riciclaggio, se intenzionali: a) conversione o trasferimento di beni sapendo che provengono da attivvità criminosa o partecipazione ad essa, per occultare o dissimulare l'origine illecita o aiutare chi è coinvolto in tali attività; b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, sapendo che provengono da attività criminosa o partecipazione; c) acquisto, detenzione o utilizzo di beni sapendo, al momento della loro ricezione, che provengono da attività criminosa o partecipazione; d) partecipazione a uno degli atti precedenti, l'associazione per commetterlo, il tentativo, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o agevolarne l'esecuzione.
  5. LE MODALITA' DI SEGNALAZIONE: il responsabile di dipendenza, ufficio, altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo, al titolare dell'attività, legale rappresentante o suo delegato le operazioni sospette. Il titolare dell'attività, legale rappresentante o suo delegato esamina le segnalazioni e, se le ritiene fondate in base agli elementi a disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informaytico, le trasmette alla Uif senza nome del segnalante. La valutazione se effettuare o meno la segnalazione, è lasciata alla discrezionalità dell'operatore bancario o postale che deve attenersi agli indicatori di anomalia della Banca d'Italia, potendo comunque integrare le fattispecie anomale elencate.
  6. LO SCUDO FISCALE TER: l'emendamento Fleres al Dl 103/2009, correttivo del Dl 78/2009 (Scudo fiscale ter), recita che tutto quello che non è stato scudato e che è stato commesso in territorio italiano o in relazione ai reati tributari dovrà essere segnalato all'Uif dagli intermediari. Le circolari sull'operatività connessa con lo scudo fiscale dell'Agenzia delle Entrate (10/10/2009) e del Ministero dell'Economia (12/10/2009) hanno chiarito che gli intermediari coinvolti nel perfezionamento dello scudo fiscale restano soggetti a tutti  i presidi antiriciclaggio previsti dal dlgs 231/2007, in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.
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