Entro il 31 marzo 2011 dovrà essere versata un'imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali per tutti i leasing in essere all'1 gennaio 2011. Torneranno le imposte indirette in misura piena per le operazioni immobiliari poste in essere con le società di leasing e le banche. La riduzione alla metà delle imposte ipotecarie e catastali rimane solo per le operazioni dei fondi immobiliari chiusi. In sede di riscatto del leasing le imposte indirette saranno dovute in misura fissa. Lo prevede l'emendamento al ddl stabilità in tema di regime delle iposte indirette sulle operazioni immobiliari.
L'imposta sostitutiva trova la sua motivazione in un'altra innovazione che sarà introdotta. L'emendamento infatti interviene sul dl 223/2006. In primis sostituendo il comma 10-ter dell'articolo 35 che con riguardo alle cessioni di beni immobili strumentali anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto prevede una riduzione al 50% delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale nel caso in cui siano parte di tali operazioni fondi immobiliari chiusi o imprese di locazione finanziaria o banche e intermediari finanziari. Tale regola è efficace dal primo ottobre 2006. Tale norma è ora completamente sostituita con la previsione che la riduzione si applicherà solo alle volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, numero 8-ter del dpr 633/72, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico sull'intermediazione finanziaria e dall'articolo 14-bis della legge 25/1/94. Per converso viene poi stabilito che con riguardo alle operazioni di riscatto dei beni immobiliari già detenuti in leasing o nel caso di risoluzione dello stesso le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno dovute in misura fissa.
Le due norme se lette congiuntamente portano come effetto sostanziale ad un anticipo del versamento di tali imposte. Le norme attuali infatti prevedono che limitatamente all'acquisto (da parte del concedente) ed al riscatto (da parte dell'utilizzatore) di fabbricati strumentali da concedere o concessi in lo9cazione finanziaria, una riduzione dal 4% al 2% del totale delle imposte ipotecarie e catastali, data dalla somma di 1,5% di imposta ipotecaria e 0,5% di imposta catastale.
L'agevolazione, disposta esclusivamente per le operazioni predette, è rivolta alle imprese di locazione finanziaria, alle banche, agli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 dlgs 385/93. La riduzione si applica agli acquisti e ai riscatti effettuati dall'1/10/2006. Per evitare una doppia imposizione relativamente ai trasferimenti di immobili derivanti da contratti di locazione finanziaria, il comma 10-sexies dell'articolo 35 prevede poi la possibilità per l'acquirente di scomputare dall'ammontare delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto l'imposta proporzionale di registro dell'1% pagata sui canoni di locazione.
Ora invece secondo l'emendamento nella prima fase delle operazioni le imposte saranno dovute in misura piena mentre invece in sede di riscatto saranno dovute in misura fissa tanto che sarà anche abrogata la norma di cui al comma 10 sexies secondo cui è possibile per l'acquirente scomputare dall'ammontare delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto l'imposta proporzionale di registro dell'1% pagata sui canoni di locazione.
Presumibilmente per parificare la situazione di tutti i contribuenti e per evitare salti d'imposta, l'emendamento introduce un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovuta per tutti i leasing immobiliari in corso di esecuzione all'1/1/2011 che sarà da versare entro il 31/3/2011. Ciò si presume per evitare l'effetto così esemplificabile: in sede di stipula del leasing si erano pagate le imposte ridotte del 50%. Quando interverrà il riscatto sarà ormai entrata in vigore la nuova norma che vede dovute solo le imposte in misura fissa e quindi si avrebbe un vantaggio rispetto al caso in cui il contratto fosse avviato già in presenza del nuovo regime. L'imposta sostitutiva sarà regolamentata da un apposito dm ma l'emendamento prevede già l'individuazione della misura. La stessa sarà infatti da quantificare partendo dalle misure in vigore in forza del dl 223/06 (pari alla metà di quelle ordinarie) riducendole del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
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lunedì 15 novembre 2010
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