lunedì 7 maggio 2007

Ottenere il rimborso della penale sui mutui


C'è ancora poco tempo per chiedere alla banca il conguaglio delle cifre pagate in più rispetto a quanto previsto dall'accordo tra Abi e consumatori

Tre settimane e tre giorni per chiedere il conguaglio. Scade il 31 maggio prossimo, infatti, il termine per chiedere alla banca il rimborso delle penali per l'estinzione del mutuo quando questa è stata richiesta dopo il 2 febbraio e prima del 2 maggio scorso e per questo sono state pagate penali più alte di quelle previste nell'accordo tra Abi e consumatori. Un accordo innovativo in sé non solo e non tanto perché si è riusciti a trovare un'intesa per ribassare le penali, ma anche perché una volta tanto le condizioni più favorevoli hanno anche un valore retroattivo. Per chi non ha potuto attendere, dunque, il rimborso è un atto dovuto.


In base all'accordo, può richiedere il conguaglio chi aveva ancora il mutuo in corso al 2 febbraio, nel caso di finanziamento prima casa, e al 3 aprile per i mutui per ristrutturazione. La richiesta va presentata alla banca o all'ente che ha erogato il finanziamento originario accompagnata da una dichiarazione di notorietà, ossia un'autocertificazione nella quale si deve attestare che il mutuo era ancora attivo prima dell'entrata in vigore della legge. Ovviamente il conguaglio non potrà essere richiesto da chi aveva avviato la pratica di estinzione in precedenza e si è semplicemente trovato a pagare dopo il 2 febbraio ma sulla base di un accordo raggiunto prima che fosse annunciato il provvedimento.


Per i mutui stipulati prima del 2001 la nuova penalità massima è pari allo 0,50 per cento, che scende allo 0,20 per cento per il terzultimo anno, mentre per gli ultimi due anni non è prevista alcuna penalità.
Per i mutui stipulati dopo il primo gennaio 2001, nel caso di tasso variabile e tasso misto restano le condizioni precedenti e cioè dello 0,50 per cento, 0,20 per cento e zero per gli ultimi due anni. Per i mutui a tasso fisso la penalità massima è pari all'1,90 per cento nel caso in cui l’estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, e scende all’1,50 per cento per la seconda metà del mutuo. Inoltre anche per questi mutui nel terzultimo anno la penalità scende allo 0,20 per cento ed è a costo zero per gli ultimi due.

La clausola di salvaguardia prevede invece che per quei casi che già oggi sono al di sotto dello 0,50 per cento una riduzione comunque dello 0,20 per cento nel caso di tasso fisso e zero nel caso di mutuo a tasso variabile per tutti i finanziamenti stipulati fino al 31 dicembre 2000.

Per i mutui stipulati dopo il primo gennaio 2001, invece per i soli mutui a tasso fisso con una penale pari o superiore all’1,25 per cento la clausola di salvaguardia è dello 0,25 per cento, mentre per i mutui con penale inferiore all’1,25 per cento la clausola di salvaguardia è dello 0,15. In pratica nel caso in cui il contratto di mutuo fosse già all’1,90 per cento viene applicata comunque una riduzione dello 0,25 per cento, per cui la penale sarà dell’1,65 per cento e se si fosse già pagato si avrebbe diritto al conguaglio.

Nell'accordo non è specificato come dovrà essere effettuato il conguaglio, e per questo ciascun istituto potrà scegliere la via che ritiene più opportuna, dal bonifico sul nuovo conto del cliente all'invio di un assegno a domicilio. Quello che invece la banca non potrà fare è rendere la procedura più complicata rispetto a quella prevista né, tantomeno, rifiutarsi di adottarla.

Ovviamente questo regime vale anche per chi ha presentato richiesta di estinzione e non ha ancora pagato: prima del pagamento le penali dovranno essere ricalcolate automaticamente e senza alcun costo e senza farne esplicita richiesta. Insomma chi andrà ad estinguere il mutuo nei prossimi giorni dovrà trovare una somma più leggera da versare, altrimenti potrà chiedere il conguaglio. E questo anche nel caso in cui la penale da pagare fosse pari al nuovo tetto massimo.

Fonte: Antonella Donati - La Repubblica
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