venerdì 23 dicembre 2011

Che differenza c'è tra bollo fisso e proporzionale?

Che differenza c'è tra bollo fisso e proporzionale? Tra il mare magnum delle norme partorite dal Governo ve ne è una che riguarda praticamente chiunque sia titolare di un conto corrente, bancario o postale non ha importanza, o abbia in portafoglio prodotti e strumenti finanziari di vario genere. In entrambi i casi si è soggetti al pagamento di un'imposta, definita bollo, ma non tutti sanno che esistono due tipi di bollo, quello fisso e quello proporzionale e che si applicano a seconda dello strumento finanziario posseduto. Vediamo di fare un minimo di chiarezza al riguardo partendo dal Bollo Fisso.

Iniziamo col dire che il Bollo Fisso riguarda tutti i conti correnti e depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari. Vediamone ora i campi di applicazione a seconda del prodotto sottoscritto:

  • Conti correnti bancari e postali: per ogni estratto conto con periodicità annuale (ex articolo 13, comma 2-bis, Tariffa) se il cliente è una persona fisica paga 34,20 euro, altrimenti 100 euro l'anno.
  • Libretti di risparmio bancari e postali: per ogni rendiconto con periodicità annuale (ex articolo 13, comma 2-bis, Tariffa) se il cliente è una persona fisica paga 34,20 euro, altrimenti 100 euro (nota 3-bis). Se il cliente è persona fisica, limposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo è complessivamente inferiore a 5.000 euro. La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta l'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
  • Conti di deposito: per ogni rendiconto o estratto conto (ex articolo 13, comma 2, Tariffa) per ogni esemplare 1,81 euro, quando la somma supera 77,47 euro. Contrattualmente riconducibili a un generico rapporto di deposito bancario. Si tratta di rapporti diversi dai conti correnti di corrispondenza e dai libretti di risparmio e, in quanto depositi bancari non rappresentati da strumenti finanziari, non sono nemmeno tassabili con bollo proporzionale. L'inquadramento precisato in passato dalle Entrate (risoluzione numero 15/2009) non sembra essere messo in discussione dalle novità introdotte dal DL 201 del 2011.
Il Bollo Proporzionale, invece, inerisce prodotti e strumenti finanziari, compresi i buoni postali fruttiferi ed esclusi i fondi pensione e sanitari. Anche in questo caso andiamo ad analizzare i campi d'applicazione di questa imposta a seconda del prodotto sottoscritto:

  • Azioni, obbligazioni, certificati, fondi, Etf, CW, derivati, Buoni postali fruttiferi: (nota 3-ter). Sono esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ai 5.000 euro.
  • Pronti Contro Termine: I Pct sono considerati due contratti distinti anche dall'amministrazione finanziaria (circolare 149/2000).
  • Gestioni patrimoniali: nel mandato l'intermediario gestore agisce in nome suo ma per conto del cliente.
  • Polizze vita finanziarie: Index linked, unit linked, polizze di capitalizzazione (ex articolo 13, comma 2-ter, Tariffa). Per ogni comunicazione relativa ai prodotti sopra elencati, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Per l'anno 2012: 1 per mille annuo con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro; a decorrere dal 2013: 1,5 per mille annuo, minimo 34,20 euro, senza tetto massimo. La comunicazione relativa a strumenti e prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
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