Il primo requisito di cui verificare l'esistenza è quello relativo alla circostanza che il mutuo
sia stato stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
Per i mutui stipulati dal 1993, infatti, la detrazione d'imposta, da calcolare sugli interessi
pagati, è concessa solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue per-
tinenze.
L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto.
Questa condizione deve permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni.
Nel caso di mutui misti (ad es. mutuo per acquisto e ristrutturazione), l'importo riferibi-
le all'acquisto dell'abitazione principale deve essere chiaramente distinto per consentire
una corretta detrazione.
Un'altra condizione richiesta dalla legge è quella che prevede che il mutuo stipulato sia
garantito da ipoteca su immobili.
Non possono fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento, quali: cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca, cessioni di stipendio.
Non è richiesto che l'immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato; può trattar-
si sia di un altro immobile posseduto dall'acquirente sia di un altro immobile posseduto
da persona diversa dall'acquirente.
L'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo al mutuo.
Per avere diritto alla detrazione, occorre che il soggetto che eroga il mutuo sia residente
in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero sia una stabile organizzazio-
ne nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
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