venerdì 28 gennaio 2011

I mutui condizionano pesantemente l'economia familiare

I mutui condizionano pesantemente l'economia familiare. Non è una novità, si direbbe, eppure, il quadro della situazione appare appesantito da proposte e offerte di prodotti appositamente studiati dalle banche al fine di garantire il proprio sistema economico a discapito dei consumatori. Il fatto stesso che, a tutt'oggi, gli istituti di credito non concedano più mutui a copertura totale dell'investimento ma, neanche si avvicinino a sfiorare l'80% del valore dell'immobile, la dice lunga sulla loro volontà di salvaguardare i propri interessi sacrificando, anche se in parte, una fetta di mercato.

Da un'attenta analisi condotta dal settimanale "Plus 24" emerge con forza questo dato. Vito Lops ha fatto l'esempio di un mutuo richiesto per acquistare un'unità immobiliare di circa 70 metri quadrati ad un prezzo complessivo di circa 250.000 euro. Per finanziare il 60% della somma necessaria all'acquisto dell'appartamento (150.000 euro) si dovrebbero pagare, se si sceglie un mutuo a tasso variabile, rate proibitive che vanno dai 1.383 euro a 10 anni, ai 968 euro a 15 anni, fino a 763 euro per la soluzione ventennale. La proposta a tasso fisso è anche meno conveniente, com'è ovvio. Il miglior fisso a 10 anni comporta una rata di 1.500 euro, che scendono a 1.124 euro a 15 anni e a 968 euro a 20 anni.

I dati raccolti da Vito Lops e fornitigli dagli istituti di credito appositamente interpellati, rivelano con ampia evidenza una forbice di circa 2,5/3 punti percentuali tra le offerte a tasso variabile e quelle a tasso fisso. Che Banca! Ad esempio, propone un muto a tasso variabile ventennale al 2,12% (con Cap fissato al 2,60%) ed un fisso al 4,93%. Ing Direct offre un variabile al 2,14% senza Cap ed un fisso al 5% netto mentre, la soluzione più cara, facendo riferimento ovviamente all'esempio in esame, ovvero l'erogazione di un mutuo di importo pari a 150.000 euro, si è rivelata essere la proposta di Banca Monte Paschi di Siena, con un variabile che parte dal 3,04% (con Cap fissato al 3,66%) ed un fisso al 6,04%.

venerdì 21 gennaio 2011

Mutui vicini ai tassi d'usura

L'ultima rilevazione della Banca d'Italia è stata effettuata sulla base dei dati del terzo trimestre2010: un periodo in cui i tassi di interesse, soprattutto gli Irs che sono alla base dei mutui fissi, viaggiavano ai minimi storici. I limiti attuali saranno in vigore fino al 31 marzo 2011, ma oggi quegli stessi tassi sono su livelli più elevati e questo scollamento temporale potrebbe portare i mutui stipulati nei prossimi due mesi ad avvicinare i limiti stabiliti per il tasso di usura. Il rischio è maggiore per i prodotti a tasso fisso perché più sensibile è stato il rialzo dei tassi Irs: quello a 20 anni, per esempio, quotava il 19 gennaio 2011 il 3,73% contro il 2,70% di fine agosto. A questo valore vanno poi aggiunti spread e spese accessorie (istruttoria, perizia, assicurazione). Un confronto immediato delle offerte presenti online segnala in effetti la presenza di mutui fissi con tasso effettivo globale del 5,9% già abbastanza vicino al limite di usura. Lo scarto sul variabile (le offerte più care sono al 3%) è, invece, al momento più elevato. Ma cosa succede a chi ha un mutuo con un tasso fisso superiore al livello di usura? Con il decreto salva banche 394/2000, la legge ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento. Le norme antiusura non hanno quindi valore retroattivo e non si applicano a chi ha già stipulato in passato un mutuo il cui tasso, nel frattempo, è divenuto superiore al livello di usura. Per questi le uniche strade percorribili restano quelle della sostituzione, della surroga o della rinegoziazione del tasso con la stessa banca.

mercoledì 19 gennaio 2011

Cos'è la fideiussione?

La fideiussione è un contratto con il quale un terzo soggetto garantisce personalmente l'adempimento da parte del debitore. La fideiussione è una garanzia personale perchè il creditore a favore del quale è rilasciata, in caso di inadempimento del debitore principale, può soddisfarsi attaccando il patrimonio del terzo soggetto, detto fideiussore.

Normalmente, la fideiussione nasce tramite la sottoscrizione di un contratto tra il creditore e il terzo soggetto. La preventiva intesa tra il debitore principale e il fideiussore non è necessaria, dato che la fideiussione può anche essere spontanea, cioè può essere assunta dal terzo soggetto anche se il debitore principale non ne è a conoscenza.

Considerato che il fideiussore garantisce l'adempimento del debitore principale con tutto il suo patrimonio, anche se non è richiesta una forma sacramentale da parte del legislatore, l'obbligazione deveessere quanto meno espressa e, quindi, redatta per iscritto.

L'oggetto della fideiussione è l'obbligo che si è assunto il debitore principale. La fideiussione, infatti, è accessoria rispetto al contratto principale e, pertanto, non può essere superiore rispetto all'importo effettivamente dovuto dal debitore principale e, per lo stesso motivo, non può essere prestata a condizioni più gravose. Allo stesso modo, se per un qualsiasi motivo (ad esempio il debitore è stato costretto a firmare sotto minaccia fisica) il contratto principale non è valido, anche la fideiussione non sarà valida.

Dato che la fideiussione è un contratto di garanzia, il fideiussore e il debitore principale sono obbligati in solido nei confronti del creditore. Ciò significa che per il pagamento il creditore potrà rivolgersi indifferentemente sia al debitore principale sia al fideiussore. Tuttavia, in alcuni casi, il fideiussore e il creditore possono pattuire che il creditore non potrà rivolgersi al fideiussore se non avrà preventivamente sottoposto ad esecuzione i beni del debitore principale (fideiussione con beneficio di escussione). In pratica, il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore se prima non ha sottoposto a esecuzione i beni del debitore principale. Solo nel caso in cui l'esecuzione sui beni del debitore principale risulti totalmente o parzialmente infruttuosa, il creditore potrà agire nei confronti del fideiussore per ottenere l'intera prestazione o per la parte residua. Nel caso il debito sia garantito da più fideiussori, questi e il creditore potranno accordarsi affinchè i primi paghino solo per la loro quota (beneficio della divisione).

Quando il fideiussore paga al posto del debitore principale subentra al creditore nella posizione attiva dell'obbligazione. In pratica, il fideiussore diventa il nuovo creditore del debitore principale e potrà agire nei confronti del debitore per ottenere la restituzione di quanto pagato al creditore.

martedì 18 gennaio 2011

Fondo di garanzia per le PMI italiane

Parte il tavolo tra il Ministero dello Sviluppo e le Regioni per la messa a sistema del fondo di garanzia che facilita l'accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane. Il tavolo, promosso dal Ministro Paolo Romani e condiviso dalle Regioni, nasce per definire un piano d'azione condiviso e si muoverà su quattro linee: priorità all'impresa, uso efficiente delle risorse, utilizzo del fondo come strumento di sviluppo e controllo dei risultati. Al fondo di garanzia nel 2010 sono state ammesse 50.076 aziende (+103,6% rispetto all'anno precedente) per un volume di finanziamenti di 9,1 miliardi di euro (+86,6%) ed un importo garantito di 5,2 miliardi di euro (+90,8%). Il tavolo di confronto con le Regioni servirà per indirizzare ancora meglio le risorse sul territorio e intervenire a favore delle aziende in maggiore sofferenza.

lunedì 17 gennaio 2011

Mutuo Solar della Banca Popolare di Bari

Mutuo Solar della Banca Popolare di Bari è un finanziamento appositamente studiato per tutti coloro i quali hanno la necessità di installare pannelli fotovoltaici o impianti di energia pulita per la propria casa o per la propria azienda. In questo post faremo riferimento ad entrambe le tipologie di mutuo, ponendo maggiormente l'accento sul Mutuo Solar Privati.

Il Mutuo Solar Privati è destinato a tutte le persone fisiche che intendono installare un impianto fotovoltaico per la produzione o vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il finanziamento, che si presenta sotto forma di mutuo chirografario, ha una durata massima di 12 anni ed un periodo di preammortamento pari a 3 mesi. L'importo finanziabile varia da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 80.000 euro e può coprire fino al 100% dell'investimento Iva inclusa. Il Mutuo Solar Privati può essere richiesto solo per installare un impianto da  1 kW e la rata mensile si aggira intorno ai 67 euro (questo calcolo - dati ufficiali forniti dalla BPB - si riferisce ad un impianto da 1 kW dal costo di circa 7.000 euro, che nelle regioni meridionali produce mediamente 1.600 kW/h all'anno). Le rate possono essere rimborsate mensilmente, trimestralmente o semestralmente. In caso di vendita dell'immobile sul quale insiste l'impianto finanziato è obbligatorio, per il contraente, estinguere il debito residuo del mutuo concesso.

A fronte della concessione del mutuo, la Banca Popolare di Bari richiede delle garanzie che, venendo a mancare quelle di tipo ipotecario, sono le seguenti:

  • Canalizzazione dei pagamenti da parte del GSE delle tariffe incentivanti;
  • Polizza assicurativa Full Risk obbligatoria;
  • Cessione dei crediti nascenti dall'assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (per finanziamenti superiori ai 35.000 euro);
  • Contratto di manutenzione dell'impianto per tutta la durata del finanziamento (per finanziamenti superiori ad 80.000 euro).
Il Mutuo Solar Privati si presenta in due versioni, a tasso fisso e a tasso variabile. Nella versione a tasso fisso si ha un TAN pari al 3,35% ed un TAEG del 4,95%, nella versione a tasso variabile, invece, si avrà un TAN dell'1,05% ed un TAEG del 2,85%.

Le spese d'istruttoria ammontano allo 0,20% dell'ammontare del finanziamento e comunque non sono mai inferiori a 100 euro e mai superiori a 1.000 euro. La banca pretende anche una commissione da corrispondere una tantum pari allo 0,25% dell'ammontare del finanziamento. La commissione di incasso rata allo sportello può arrivare a costare fino a 5 euro, anche per pagamenti a mezzo Rid. E' previsto il pagamento di una commissione onnicomprensiva per estinzione anticipata, calcolata sul capitale residuo, pari all'1%.

Per ciò che attiene, invece, il Mutuo Solar Aziende, diciamo che questa tipologia di finanziamento (mutuo chirografario o garantito) è riservata a tutte quelle imprese che intendono effettuare specifici investimenti agevolati per lo sviluppo di impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili. La durata massima è di 15 anni ed il periodo di preammortamento, durante il quale, lo ricordiamo, si paga solo la quota interessi, è di massimo 24 mesi. L'importo finanziabile non può essere inferiore a 80.000 euro ed il rimborso delle rate è semestrale.

APPROFONDIMENTI: Perché conviene installare un impianto fotovoltaico?

domenica 16 gennaio 2011

Formula Rendipiù di Ugf Banca e Ugf Assicurazioni

Ugf Banca e Ugf Assicurazioni, società di Unipol gruppo finanziario, hanno lanciato Formula Rendipiù. Si tratta di un prodotto costituito da un conto corrente bancario e da una polizza vita. Il primo consente di attivare senza alcun costo tutti i servizi classici,quali ad esempio, l'accredito automatico dello stipendio, la domiciliazione delle utenze, il rilascio di carnet di assegni, Bancomat, internet banking e operazioni gratuite illimitate. La polizza vita, denominata Ugf AssiConto, non prevede costi di entrata e di uscita garantendo, all'intero capitale presente in polizza, un rendimento minimo dell'1,75% annuo lordo fono al 31 dicembre del 2012. I movimenti di denaro dal conto corrente alla polizza vita avvengono quotidianamente in base a criteri prestabiliti: all'apertura del conto corrente il sottoscrittore sceglie fra due possibili combinazioni: soglia di 3.000 euro oppure 5.000 euro, determinando il meccanismo dei versamenti e dei disinvestimenti automatici.

sabato 15 gennaio 2011

Se la cartella esattoriale non è stata notificata cosa succede?

Quando la cartella esattoriale contiene un errore palese come ad esempio l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, di doppia imposizione, del tributo già pagato, la mancata considerazione di diritti a riduzioni, eccetera, è preferibile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo amichevole direttamente all'ente creditore, senza procedere subito con la procedura di contestazione formale in via giudiziale. Infatti, è possibile avviare la procedura di autotutela, una procedura stragiudiziale che viene attivata inviando all'ente creditore una richiesta contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione e allegando la documentazione che dimostra l'errore. Bisogna tenere presente, tuttavia, che questa procedura non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale. Il consiglio quindi è di agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa e, in caso di risposta negativa, stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili per l'impugnazione giudiziale. Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non potrà più essere presentato.

Generalmente la cartella esattoriale può essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente. Nel caso in cui l'atto precedente risulti regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella potrà essere impugnata solo per vizi propri, mentre l'atto precedente rimane valido.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, se il verbale (atto che dovrebbe precedere la cartella) non è stato notificato regolarmente e, quindi, la cartella è il primo atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa è contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria recuperando, così, il diritto alla difesa che non si è potuto esercitare in precedenza.

I termini per proporre il ricorso davanti al Giudice o alla Commissione Tributaria cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella. Di recente la Cassazione, con sentenza 8200/2009, ha precisato, per le cartelle esattoriali che riguardano il codice della strada, che è possibile ricorrere al Giudice di Pace solo nel caso in cui la notifica del precedente verbale è viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella è il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa. Se, invece, si intende contestare la cartella in sè (per vizi formali o di notifica) non coinvolgendo il verbale precedente, correttamente notificato, si deve procedere presso il Giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 615 e 617 del Codice di Procedura Civile. Questo perché in tal caso, la cartella è il primo atto dell'azione esecutiva.

lunedì 10 gennaio 2011

Termine di prescrizione cartelle esattoriali

La cartella esattoriale è lo strumento attraverso il quale il concessionario riscuote le somme relative a tasse, tributi, sanzioni, eccetera, dovute allo Stato, a Enti pubblici e previdenziali. Per questo motivo non esiste un termine di prescrizione proprio della cartella, ma è diverso a seconda del tipo di tributo che è stato iscritto a ruolo e che deve essere riscosso. Quindi, il termine di prescrizione della cartella, cioè il termine entro il quale la cartella deve essere notificata, è quello del tributo riscosso.

Ad esempio:

  • per le multe relative a violazioni del codice della strada e per le sanzioni amministrative in genere il termine di prescrizione è di 5 anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire. Pertanto, la prescrizione della cartella è di 5 anni dalla notifica del verbale (Codice della strada articolo 209 e Legge 689/81 articolo 28);
  • per i tributi locali (ici, tarsu, tia, tosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni) il termine è di 5 anni e riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi 3. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento;
  • per il bollo auto il termine di prescrizione è in pratica di 4 anni, in quanto cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento;
  • per il canone Rai la prescrizione è quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

domenica 9 gennaio 2011

Recupero dei crediti erariali

Le cartelle esattoriali riguardano crediti erariali (cioè quelli dovuti al fisco a seguito del mancato pagamento di imposte, di imposte evase o di maggiori imposte calcolate in seguito ad accertamenti) o da infrazioni amministrative (ad esempio le multe).

Il mancato pagamento dei debiti erariali può avere gravi conseguenze per il debitore. Il recupero dei crediti erariali iscritti aruolo e notificati al debitore tramite cartella esattoriale è gestito da Equitalia, una società di proprietà dell'Inps per il 49% e dell'Agenzia delle Entrate per il 51%.

Quando la cartella esattoriale non viene pagata nel termine di 60 giorni, oltre alle somme iscritte a ruolo sono dovuti anche gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella, nonchè il compenso a favore del concessionario (Equitalia). Una volta scaduti i 60 giorni senza che il debitore abbia pagato, il concessionario, senza necessità di ulteriori avvisi, potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva dell'importo indicato nella cartella esattoriale su tutti i beni del debitore e dei suoi eventuali coobbligati.

Qualora la somma da pagare risultasse estremamente onerosa per le tasche del contribuente, l'agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento delle somme che risultano iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni), nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per le rateizzazioni di somme superiori ai 50.000 euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera). Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano d'ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione).

E' importante tenere presente che, in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'agente può riscuotere immediatamentee automaticamente in un'unica soluzione l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e non è più possibile chiedere ulteriori rateizzazioni.

sabato 8 gennaio 2011

Recupero dei crediti al consumo

I crediti al consumo sono generati dalla stipula di contratti di finanziamento con apposite società, banche o finanziarie, dalle quali il consumatore riceve le somme necessarie per acquisti che soddisfino i propri bisogni personali o familiari.

Generalmente, questi finanziamenti vengono concessi sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di un bene o di un servizio oppure sotto forma di altra facilitazione finanziaria.

In pratica, si tratta di una forma di credito destinata esclusivamente ai consumatori, cioè alle famiglie e alle persone fisiche che richiedono un finanziamento per fini che nulla hanno a che vedere con un'attività imprenditoriale o professionale.

Le principali tipologie di finanziamento che rientrano nel credito al consumo sono: la vendita a rate, il prestito personale, le carte di credito, il prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Con la stipula di questi contratti il consumatore si obbliga a rifondere il suo debito alla finanziaria o alla banca che gli ha concesso il prestito. Accade, tuttavia, che alcune volte il consumatore non è in grado di onorare il suo debito. In questi casi, la finanziaria non agisce direttamente contro il debitore perché non è organizzata, né ha le competenze per esercitare l'attività di recupero del credito. Il più delle volte, pertanto, accade quanto segue.

La finanziaria, dopo aver inutilmente sollecitato il debitore, li iscrive nella banca dati dei cattivi pagatori, il SIC (Sistema di Informazioni Creditizie), in modo che non possa ottenere altri finanziamenti e cede il proprio credito ad una società di recupero crediti, il più delle volte, tramite un contratto di factoring. In genere, la cessione avviene ad un valore inferiore rispetto a quello del debito ceduto. Ad esempio, se il contratto di finanziamento è per un valore di 5.000 euro, la società di recupero crediti acquisterà il credito per un valore di 1.000 euro.

Il credito in sofferenza può essere acquistato da una società iscritta all'UNIREC oppure da una società di piccola o media struttura, a dimensione familiare o parafamiliare, che negli ultimi anni si sono dedicate, il più delle volte improvvisando, alla lucrosa attività del recupero crediti.

Se il credito viene acquistato da una società iscritta all'UNIREC, il debitore ha poche speranze di riuscire a non pagare il suo debito. Queste sono enti in cui lavorano professionisti del settore, cioè degli specialisti del recupero crediti quali investigatori, avvocati, agenti esattoriali esterni. Il debitore ha lapossibilità di non pagare solo nel caso in cui non risulti proprietario di beni mobili ed immobili e la sua attività lavorativa venga retribuita in nero. In caso contrario, la società procederà ad iscrivere un'ipoteca sull'abitazione, a chiedere il pignoramento dello stipendio, della pensione o dell'eventuale compenso professionale percepito.

Solitamente la società di recupero crediti invia comunicazioni di messa in mora contenenti inviti amichevoli al debitore per una regolazione stragiudiziale del contenzioso e, in alcuni casi, con promessa di stralcio (cioè la promessa di effettuare uno sconto sul capitale iniziale dovuto) e di un piano di ammortamento (cioè la possibilità di effettuare un pagamento a rate) piuttosto vantaggioso.

A questo punto, può accadere che il debitore abbia superato la temporanea difficoletà economica oppure abbia bisogno di ottenere un finanziamento (ad esempio, un mutuo per l'acquisto di una casa o il finanziamento per l'acquisto di un'automobile), ma si è visto rifiutare l'accesso al credito perché ormai segnalato dalla finanziaria nella banca dati dei cattivi pagatori. In tale circostanza, il debitore contatterà la società di recupero crediti e troverà l'accordo per la chiusura della pratica avendo l'accortezza di farsi rilasciare la liberatoria, cioè la dichiarazione di avvenuta estinzione del debito con la quale è possibile ottenere la cancellazione dalla banca dati dei cattivi pagatori.

Attenzione: in genere le società UNIREC non concedono riduzioni del capitale a debito, ma possono rinunciare agli interessi maturati qualora il debitore dimostri comprovate oggettive difficoltà nel pagamento.

Nel caso in cui la società di recupero crediti non fosse iscritta all'UNIREC e non fosse dotata di un'adeguata struttura investigativa interna, questa potrebbe, se i precedenti inviti al pagamento fossero caduti nel nulla, decidere a sua volta di cedere il credito ad un'altra società di recupero. La cessione del credito, ulteriormente svalutato, verrebbe nuovamente effettuata tramite un contratto di factoring.

Generalmente le cessioni di crediti da una società all'altra vengono effettuati per pacchetti di pratiche. La convenienza all'acquisto del pacchetto di crediti sofferenti da parte della seconda società si basa sulla probabilità statistica che alcuni dei debitori abbiano superato il momento di difficoltà economica o necessitino di poter accedere a finanziamenti più elevati. Il pareggio delle spese sostenute da queste società di recupero è costituito dal pagamento anche solo di alcuni dei debitori ceduti e ogni ulteriore piano di rientro rappresenta, per tali enti, una fonte di guadagno netto.

venerdì 7 gennaio 2011

I costi del factoring

Le aziende che stipulano un contratto di factoring devono sostenere due ordini di costi:

  1. Finanziari: rappresentati dagli interessi relativi al finanziamento implicito nel pagamento del credito prima della scadenza. Gli interessi praticati dal factor sono in linea con i tassi del mercato, tenuto conto delle caratteristiche della clientela e del rischio delle operazioni;
  2. Amministrativi: rappresentati da: A) una commissione riferita alla gestione ed eventualmente alla garanzia di buon fine del credito. La commissione dipende dalla tipologia di servizi offerti e dalle caratteristiche (scadenze, importi, eccetera) dei crediti ceduti; B) un diritto fisso, a titolo di rimborso spese (istruttoria, tenuta conto, telefonia, eccetera) per ogni fattura ceduta.
Per la società cedente che stipula il contratto di factoring la convenienza del ricorso a questo strumento dipende, quindi, dal confronto tra oneri amministrativi e finanziari tradizionali e oneri di factoring.

giovedì 6 gennaio 2011

Condizioni da rispettare per la cessione dei crediti nel factoring

Alcuni aspetti del contratto di factoring sono disciplinati dalla Legge numero 52 del 1991. Tale normativa ha previsto l'istituzione di un albo delle imprese (tenuto a cura della Banca d'Italia) che praticano il factoring.

Secondo quanto disposto dalla Legge numero 52 del 1991, le disposizioni in essa contenute si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni:

  • il cedente è un imprenditore;
  • i crediti ceduti sono pecuniari e riguardano contratti che il cedente ha stipulato nel corso della sua attività imprenditoriale;
  • il cessionario (cioè il factor) è una società o un ente avente personalità giuridica.
I contratti di factoring nella maggioranza dei casi vengono stipulati per permettere al cedente di ottenere un finanziamento. Per questo motivo, tali contratti sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie.

Legge 52 del 21 Febbraio 1991 - Cessione dei crediti di impresa

mercoledì 5 gennaio 2011

Cosa è il factoring?

Il factoring è un contratto di origine anglosassone con il quale un soggetto (detto cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla sua attività imprenditoriale a un altro soggetto (detto factor). Il factor, a sua volta, dietro un corrispettivo, si impegna a fornire al cedente una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione alla gestione, dalla riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti.

Nel factoring i soggetti che interagiscono sono tre:

  1. il creditore cedente, ossia l'impresa che cede i propri crediti;
  2. il factor che acquista i crediti dall'impresa, solitamente dopo aver fissato un limite di fido. Il factor può essere sia una banca sia una società di factoring che può anche fare parte di una Banca Polifunzionale e svolgere i seguenti servizi: a) servizio gestionale, che si concretizza nella contabilizzazione dei crediti, invio di solleciti, eventuale recupero coattivo dei crediti, eccetera; b) servizio finanziario, che si concretizza nell'opportunità di smobilizzare anticipatamente i crediti; c) servizio di garanzia, quando il factoring è pro soluto;
  3. la clientela dell'impresa che, venuta a conoscenza della cessione, è obbligata a pagare direttamente ed esclusivamente al factor.
Il factoring non deve essere confuso con il contratto di cessione dei crediti, dato che il trasferimento dei crediti è lo strumento attraverso cui il factor può erogare i suoi servizi al cedente. Infatti, non è detto che i crediti affidati in amministrazione al factor gli vengano ceduti, anche se nella maggior parte dei casi tale contratto viene stipulato per effettuare un'operazione di finanziamento dell'impresa cedente tramite le anticipazioni che il  factor concede all'impresa cliente sull'ammontare dei crediti gestiti.

Nel caso in cui l'impresa cliente ceda effettivamente i suoi crediti al factor, la cessione può avvenire:

  • Pro solvendo: in modo che sul cedente grava il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
  • Pro soluto: quando il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti e, in caso di inadempimento di questi ultimi, non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
Dunque, per le aziende che si rivolgono alle società di factoring, tale contratto costituisce un supporto gestionale e una tecnica finanziaria con il quale possono soddisfare le proprie esigenze di gestione dei crediti di fornitura. Infatti, il factoring comprende i seguenti servizi:

  • amministrazione, gestione ed incasso dei crediti;
  • assistenza legale nella fase di recupero dei crediti;
  • valutazione dell'affidabilità della clientela;
  • anticipo dei crediti prima della relativa scadenza;
  • garanzia del buon fine delle operazioni.
Il factoring non è, pertanto, un'alternativa al credito bancario, ma presenta una componente finanziaria che può essere utilizzata in via complementare alle altre fonti di finanziamento a disposizione dell'impresa.

Esistono tre tipologie di factoring:

  1. Full Factoring: permette l'acquisto continuativo da parte del factor dei crediti commerciali dell'impresa cliente man mano che essi sorgono;
  2. Maturity Factoring: in questo caso il factor si astiene dal fornire il supporto finanziario all'impresa cliente, mantenendo uguali le componenti gestionali e assicurative;
  3. International Factoring: rivolto a clienti e debitori di Paesi differenti, può essere concettualmente inteso come un pacchetto di servizi volti a facilitare le vendite all'estero e consentire all'esportatore di concedere condizioni competitive ai propri clienti.
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