Il factoring è un contratto di origine anglosassone con il quale un soggetto (detto cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla sua attività imprenditoriale a un altro soggetto (detto factor). Il factor, a sua volta, dietro un corrispettivo, si impegna a fornire al cedente una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione alla gestione, dalla riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti.
Nel factoring i soggetti che interagiscono sono tre:
- il creditore cedente, ossia l'impresa che cede i propri crediti;
- il factor che acquista i crediti dall'impresa, solitamente dopo aver fissato un limite di fido. Il factor può essere sia una banca sia una società di factoring che può anche fare parte di una Banca Polifunzionale e svolgere i seguenti servizi: a) servizio gestionale, che si concretizza nella contabilizzazione dei crediti, invio di solleciti, eventuale recupero coattivo dei crediti, eccetera; b) servizio finanziario, che si concretizza nell'opportunità di smobilizzare anticipatamente i crediti; c) servizio di garanzia, quando il factoring è pro soluto;
- la clientela dell'impresa che, venuta a conoscenza della cessione, è obbligata a pagare direttamente ed esclusivamente al factor.
Il factoring non deve essere confuso con il contratto di
cessione dei crediti, dato che il trasferimento dei crediti è lo strumento attraverso cui il factor può erogare i suoi servizi al cedente. Infatti, non è detto che i crediti affidati in amministrazione al factor gli vengano ceduti, anche se nella maggior parte dei casi tale contratto viene stipulato per effettuare un'operazione di finanziamento dell'impresa cedente tramite le anticipazioni che il factor concede all'impresa cliente sull'ammontare dei crediti gestiti.
Nel caso in cui l'impresa cliente ceda effettivamente i suoi crediti al factor,
la cessione può avvenire:
- Pro solvendo: in modo che sul cedente grava il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
- Pro soluto: quando il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti e, in caso di inadempimento di questi ultimi, non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
Dunque, per le aziende che si rivolgono alle società di factoring, tale contratto costituisce un supporto gestionale e una tecnica finanziaria con il quale possono soddisfare le proprie esigenze di gestione dei crediti di fornitura. Infatti, il factoring comprende i seguenti servizi:
- amministrazione, gestione ed incasso dei crediti;
- assistenza legale nella fase di recupero dei crediti;
- valutazione dell'affidabilità della clientela;
- anticipo dei crediti prima della relativa scadenza;
- garanzia del buon fine delle operazioni.
Il factoring non è, pertanto, un'alternativa al credito bancario, ma presenta una componente finanziaria che può essere utilizzata in via complementare alle altre fonti di finanziamento a disposizione dell'impresa.
Esistono tre tipologie di factoring:
- Full Factoring: permette l'acquisto continuativo da parte del factor dei crediti commerciali dell'impresa cliente man mano che essi sorgono;
- Maturity Factoring: in questo caso il factor si astiene dal fornire il supporto finanziario all'impresa cliente, mantenendo uguali le componenti gestionali e assicurative;
- International Factoring: rivolto a clienti e debitori di Paesi differenti, può essere concettualmente inteso come un pacchetto di servizi volti a facilitare le vendite all'estero e consentire all'esportatore di concedere condizioni competitive ai propri clienti.
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