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anticipo del Tfr per l'acquisto della prima casa è una prassi ormai consolidata in Italia che agevola notevolmente le operazioni di accesso al credito, poiché non si va a richiedere un prestito alla banca ma si ottengono delle somme di denaro estrapolandole direttamente dal Trattamento di Fine Rapporto maturato dal lavoratore basandosi sulla sua anzianità di servizio. L'anticipo del Tfr è previsto dalla legge 297 del 29 maggio 1982; in base alla norma, il dipendente che intende comprare la prima casa per andare ad abitarci può chiedere al datore di lavoro un importo pari al 70% del Tfr maturato fino a quel momento. Ci sono però alcune condizioni da rispettare:
- l'immobile deve diventare l'abitazione abituale del dipendente (quindi presumibilmente deve sorgere a una distanza tale da consentire di raggiungere in un tempo ragionevole il luogo di lavoro);
- il lavoratore deve aver maturato almeno otto anni di anzianità presso la stessa azienda o lo stesso gruppo.
Se ricorrono entrambe le condizioni appena accennate, il datore di lavoro non può rifiutare la concessione dell'anticipo del Tfr. A meno che non si rientri in uno di questi due casi:
- il numero dei richiedenti è superiore al 10% dei dipendenti con almeno otto anni di servizio;
- il numero dei dipendenti che chiedono l'anticipo, quindi con un'anzianità di oltre otto anni, supera il 4% del personale complessivo dell'azienda.
Ci sono, infine, aziende che, d'accordo con le rappresentanze sindacali, prevedono ulteriori agevolazioni per i propri dipendenti, come prestiti personali senza interessi o con tassi agevolati. In questi casi, occorre però fare attenzione, poiché se l'agevolazione è considerata un "fringe benefit" può essere tassata come normale retribuzione. Le regole sopra ricordate valgono anche per chi abbia optato di versare il suo Tfr in un fondo pensione; anzi, in questa ipotesi, l'anticipo richiedibile arriva al 75% delle somme maturate.