I servizi di pagamento diventeranno, in tal maniera, più "europei". Sarà, infatti, sufficiente un solo giorno di attesa per l'accredito dei bonifici bancari. Il recepimento della direttiva europea, ormai prossima, come dicevamo, al debutto nel Bel Paese, spalanca nuove opportunità per i consumatori ma anche per le imprese.
La direttiva europea prevede un giorno lavorativo per l'accredito del bonifico, sia in termini di valuta che di disponibilità, rispetto agli oltre tre giorni finora necessari.
Tempi ridotti anche per l'accredito, su conto corrente, di assegni circolari, così come prevede la nuova legge italiana entrata in vigore recentemente (Legge 102/2009), con valuta di 1 giorno e disponibilità in un tempo massimo di 4 giorni lavorativi.
Rosario Trefiletti, presidente della Federconsumatori, si è detto entusiasta ed ha affermato che "è senz'altro un fatto positivo perché si accorciano i tempi per le disponibilità di denaro ma, naturalmente, siccome siamo abituati a vedere comportamenti scorretti da parte delle banche, come ad esempio, sulle commissioni di massimo scoperto, sulla portabilità dei mutui, sulla simmetria dei tassi, noi vigileremo e controlleremo e, eventualmente, denunceremo se vi saranno elementi di scorrettezza su questa direttiva".
Gli istituti di credito avranno tempo fino al gennaio 2012 per mettersi in regola. Tra le novità della direttiva europea, anche l'ingresso di nuovi istituti di pagamento come, ad esempio, i supermercati. Si potranno pagare le bollette e le utenze direttamente alla cassa.
SINTESI DELLA DIRETTIVA EUROPEA NUMERO 64 DEL 2007
- Tempi di esecuzione: i bonifici nazionali e all’interno degli altri Paesi dell’Unione Europea avranno tempi certi di esecuzione; in particolare saranno eseguiti entro un giorno lavorativo quando disposti su canali telematici ed entro due giorni lavorativi quando disposti su un ordine cartaceo.
- Disponibilità dei fondi e data valuta: per i fondi ricevuti da un’altra banca la data di disponibilità giuridica e la data valuta applicata al conto corrente coincideranno sempre con la data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto corrente; ovvero non saranno più applicati i cosiddetti "stacchi di valuta" sugli importi ricevuti attraverso i servizi di pagamento rientranti nell’ambito della direttiva (Bonifici, RID, RiBa, eccetera).
- Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (ABI-CAB-CC): il codice IBAN è l’unico identificativo per l'esecuzione dei bonifici nazionali. Quindi, non è più possibile eseguire bonifici sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie.
- Abolizione della data valuta antergata: non sarà più possibile chiedere l’accredito dei fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine.
- Modifica della gestione degli incassi commerciali interbancari: le disposizioni di incasso attraverso i prodotti interbancari denominati incassi commerciali (RID, Ri.Ba., MAV e bollettini bancari) non potranno mantenere il trattamento attuale. In particolare, non sarà più possibile effettuare le aggregazioni per lotti di disposizioni aventi diverse scadenze, e, in alcuni casi, si renderà necessario modificare l’attuale gestione delle modalità di incasso (dopo incasso, salvo buon fine, ecc.). Sarà necessario effettuare il pagamento di una Ri.Ba. entro e non oltre la data di scadenza; un pagamento successivo alla scadenza non sarà più possibile.
- Aumento dei tempi per richiedere il rimborso dei pagamenti domiciliati: i debitori che appartengono alla categoria dei "consumatori" (come sono definiti dalla legge di recepimento della direttiva) avranno fino a 8 settimane dalla data di addebito per richiedere alla propria banca lo storno di un singolo pagamento RID.