La risposta non può che essere: dipende da molteplici fattori legati alla natura della causa che ha provocato l'iscrizione nella banca dati.
Le informazioni contenute nei S.I.C. sono comunemente utilizzate dagli istituti di credito e dalle società finanziarie per verificare, in tempi rapidi, l'affidabilità di un potenziale cliente. Una volta che è stata istruita una pratica e il finanziamento è stato concesso, i dati del cliente vengono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (ad esempio, l'esposizione debitoria residuale, il numero e le caratteristiche dei rapporti di credito in essere, l'andamento e la storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, l'eventuale presenza e le caratteristiche delle nuove richieste di credito, la storia dei rapporti di credito estinti, l'anagrafica).
Tutti questi parametri diventano poi oggetto di particolari elaborazioni statistiche che hanno il fine di attribuire un giudizio sintetico e/o un punteggio inerente il grado di affidabilità e solvibilità del cliente detto "credit scoring".
Di seguito, in estrema sintesi, proponiamo una tabella riassuntiva dei tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.
- Richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o un mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa;
- Morosità di due rate o di due mesi, poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- Ritardi superiori ai 2 mesi, sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.
Esistono, oltre ai S.I.C. anche due “centrali rischi pubbliche”. Per ciò che attiene le strutture pubbliche, che sono state istituite per legge, citiamo la Centrale Rischi della Banca d’Italia, che riguarda esposizioni (mutui, anticipazioni, aperture di credito, eccetera) pari o superiori a 75.000,00 Euro e la Centrale Rischi della SIA (Società Interbancaria per l’Automazione), che, invece, riguarda esposizioni fra i 31.246,00 Euro e i 74.990,00 Euro.
Ciascuna Banca o Società finanziaria è tenuta a fornire a tali enti i dati, i nominativi e gli importi, delle esposizioni in capo a ciascun soggetto, privato o impresa che sia.
Tra i S.I.C. più noti in Italia vi sono CRIF, Consorzio per la tutela del credito ed Experian.
Modulo per la consultazione dei dati conservati nella centrale rischi della Banca d'Italia