A determinare un simile "terremoto" è stata una decisione dell'Isvap relativa alle polizze assicurative legate ai mutui ipotecari. Da quando è entrato in vigore il famoso Decreto Bersani, nel 2007 (legge numero 40/2007), la surroga e la portabilità del mutuo da un istituto di credito all'altro, sono state oggetto di tutta una serie di pastoie burocratiche che ne hanno condizionato pesantemente l'uso da parte dei mutuatari.
Quello inerente le polizze assicurative è un aspetto poco noto agli utenti ma, il meccanismo alla base dei contratti stipulati a corredo dei mutui ha ulteriormente osteggiato la piena operatività del Decreto Bersani.
Il fenomeno è assai diffuso. Ci sono, ad esempio, le assicurazioni obbligatorie incendio e scoppio che hanno la duplice funzione di tutelare, da un lato, il cliente e, dall'altro, la banca, da eventi direttamente collegati all'immobile oggetto del contratto di mutuo. In caso di sinistro, l'assicurazione provvede a rimborsare l'ammontare equivalente al costo che sarebbe necessario sostenere per ricostruire l'abitazione ipotecata.
Tra le altre coperture assicurative non obbligatorie ma, vivamente consigliate dalle banche, vi sono la TMC (polizza temporanea caso morte) che garantisce un capitale nel caso in cui il mutuatario dovesse perdere la vita durante l'erogazione del mutuo. Questa copertura impedisce che il debito residuo debba essere rimborsato dagli eredi della parte contraente, al posto dei quali, sarà la compagnia assicurativa a indennizzare la banca.
C'è anche la classica polizza vita che, se abbinata al mutuo, prevede la possibilità per il mutuatario, in caso di perdita del posto di lavoro, di attingervi per compensare i mancati introiti mensili facendo sì che il debito residuo venga rimborsato con l'aiuto della compagnia assicuratrice in maniera tale da non mettere a rischio la propria casa.
Infine, un'altra polizza facoltativa, legata al mutuo, è la cosiddetta polizza fideiussoria che, a differenza delle altre precedentemente citate, consiste semplicemente nella garanzia fornita dalla compagnia qualora il cliente non dovesse per qualche motivo rimborsare il prestito della banca.
Tutte queste polizze vengono solitamente stipulate per una durata pari a quella del mutuo. Il costo, a volte consistente, può essere spalmato nelle rate, ma più frequentemente viene pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ed è qui che nasce il problema. Nel caso di un trasferimento del mutuo in un'altra banca, che fine fa la quota parte del premio relativa al periodo di assicurazione non goduto?
A spiegare l'inghippo ci ha pensato Giancarlo Giannini, presidente dell'Isvap: "il meccanismo funziona così: quando accendi un mutuo presso una banca, questa ti chiede di sottoscrivere una polizza a garanzia. Premio e commissioni, anche per un mutuo decennale, sono generalmente pagate subito, in un'unica soluzione. Se vuoi cambiare banca, la nuova polizza ti chiede altrettanto, ma se il costo per estinguere la vecchia polizza è ingiustificatamente alto perché non recuperi premio e commissioni, il cambio di banca è scoraggiato. Per dare piena attuazione alla portabilità e alla surroga del mutuo, occorre garantire al cliente che vuole estinguere la polizza la restituzione integrale della quota assicurativa di premio non goduto e riconsiderare la misura delle provvigioni applicate che sono eccessivamente penalizzanti per gli assicurati, da un minimo del 40% ad un massimo dell'80%."
Da queste considerazioni è nata, in sintesi, l'indicazione da parte dell'Isvap che né le banche, né le compagnie d'assicurazione, avrebbero mai voluto udire, ovvero, secondo l'Authority, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese devono restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Ma non è tutto, l'Isvap va anche oltre e chiede che, nel caso specifico della portabilità del mutuo, le assicurazioni restituiscano al cliente anche le commissioni, lasciando a loro il compito di rivalersi poi sugli intermediari. Quest'ultima indicazione si pone in netto contrasto a quanto previsto dal protocollo Abi-Ania secondo il quale, invece, l'onere di restituire la quota parte del premio pagato, corrispondente alle provvigioni corrisposte dall'impresa, spetti direttamente all'intermediario, circostanza questa che, di fatto, significherebbe per il cliente una moltiplicazione delle pratiche da evadere e del tempo necessario per ottenere la liquidazione del dovuto.
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