Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Nei mutui cointestati la detrazione spetta a ciascun intestatario pro quota

In caso di mutui che hanno più intestatari (in genere i due coniugi), il diritto alla detrazione spetta a ciascun intestatario in proporzione alla propria quota. Vale la pena di notare che in caso di contitolarità del contratto di mutuo, il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi e degli oneri e non a ciascuna persona. Per esempio, i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione. La detrazione degli interessi passivi è ammessa anche nell'evenienza in cui il mutuo venga stipulato per l'acquisto di un'ulteriore quota di proprietà dell'abitazione principale. L'importo degli interessi passivi, sul quale commisurare la detrazione del 19%, è dato dalla somma degli interessi relativi al precedente mutuo (estinto e stipulato per il residuo capitale) e di quelli relativi al successivo mutuo, nei limiti della quota occorsa per il restante 50% di proprietà dell'immobile (per un caso del tutto analogo, si può far riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 328/E del 14 novembre 2007).

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