I
contratti di leasing, proposti da società specializzate nella locazione finanziaria di beni materiali o immateriali per la quale sia prevista la corresponsione di un corrispettivo da parte del contraente che, a scadenza ha la facoltà di riscattare il bene, saranno redatti in base a dei format messi a punto, congiuntamente, da Assilea (Associazione Italiana Leasing) e dal Consiglio notarile di Milano.
Il fine ultimo di questa iniziativa è quello di fornire alle società di leasing degli strumenti che siano in grado di consentir loro, non soltanto di redigere in maniera più semplice il contratto ma, anche, di fornire alla clientela un accesso più chiaro e comprensibile alle varie sezioni di cui esso è composto.
Sono stati "sfornati" ben
quattro contratti tipo che riguardano:
1) l'acquisto di immobili da concedere in leasing;
2) la vendita di immobili già oggetto di leasing;
3) l'acquisto di immobili oggetto di lease back e
4) l'acquisto di terreni su cui edificare immobili da concedere in leasing.
Andando ad analizzare singolarmente ogni tipologia di contratto, notiamo come sia ricca di sezioni, ad esempio, la bozza di clausole da inserire nel
contratto di compravendita di un immobile strumentale che sia, per l'appunto, oggetto di locazione finanziaria. Nella fattispecie, oltre al patto contrattuale vero e proprio, notiamo la presenza di ben 15 clausole accessorie dalle quali attingere di volta in volta a seconda dei casi. Le sezioni più interessanti sono senz'altro quelle relative alla "certificazione energetica", agli "obblighi da convenzione", all'opzione per "IVA e Reverse Charge" e quella inerente "l'unità abitativa pertinenziale" (applicabile quando sussiste vincolo di pertinenzialità della porzione abitativa rispetto al fabbricato principale).
Nel modello di
contratto di compravendita di un immobile strumentale a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto derivante da locazione finanziaria, che consta di 10 sezioni, spiccano la clausola inerente la "regolarità edilizia", e la clausola da far valere in caso di cessione del fabbricato costruito o ristrutturato dalla società di leasing, tramite imprese appaltatrici, per riscatto anticipato dell'utilizzatore entro i primi 4 anni.
Nel
contratto di compravendita di un immobile strumentale oggetto di leaseback non notiamo sostanziali differenze rispetto alla prima tipologia esaminata, fatta salva, ovviamente, la natura stessa del contratto di leasing leaseback che, come noto, prevede l'acquisto, da parte della società di leasing, di un bene appartenente ad una persona che subito dopo lo riprende in leasing.
L'ultima bozza di clausole da inserire nel
contratto di compravendita di un terreno sul quale verrà edificato un immobile strumentale da concedere in locazione finanziaria, consta di 9 sezioni, tra cui spicca quella relativa agli "obblighi dell'utilizzatore" che, è bene ricordarlo, oltre agli adempimenti burocratici inerenti la progettazione e la messa in opera degli impianti, è tenuto anche a: presentare al "Catasto dei Fabbricati" la denunzia di nuova costruzione; ad ottenere nel minor tempo possibile la certificazione di agibilità; a dotare l'immobile dell'attestato di certificazione energetica, richiesto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali; ed in fine dovrà farsi rilasciare, dal competente comando dei vigili del fuoco, il certificato di prevenzione degli incendi (C.P.I.). Tutta questa documentazion dovrà, in seguito, essere consegnata alla società di leasing che, in ogni caso, sarà sgravata da eventuali sanzioni per l'occupazione dell'immobile prima del rilascio del certificato di agibilità e delle eventuali autorizzazioni connesse all'eventuale attività che verrà svolta al suo interno.
APPROFONDIMENTI- Cos'è il contratto di leasing?- Il leasing è ammissibile al cofinanziamento, ma a quali condizioni?DOWNLOAD UTILI- Riscatto di fabbricato strumentale da parte dell'utilizzatore - Reverse Charge (PDF)
- La tassazione degli atti nel leasing immobiliare - imposte indirette (PDF)
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