Il paradosso degli affitti brevi in Italia: una crisi pilotata

Affitti brevi in Italia: tra nuove norme, crisi del settore e impatti sulla proprietà privata Negli ultimi anni, il settore degli affitti brevi in Italia ha vissuto una trasformazione significativa, passando da una crescita esponenziale a una fase di contrazione e incertezza. Le nuove normative introdotte nel 2025 hanno portato a un cambiamento radicale, con conseguenze che stanno facendo discutere. Se da un lato queste regole mirano a contrastare l’abusivismo e a regolamentare un mercato in forte espansione, dall’altro hanno sollevato preoccupazioni per il loro impatto su piccoli proprietari, posti di lavoro e il diritto alla proprietà privata. Un settore in evoluzione: dati pre e post pandemia Prima della pandemia, il mercato degli affitti brevi in Italia era in piena espansione, con piattaforme come Airbnb , Booking.com , Expedia e TripAdvisor che dominavano il settore. Nel 2019, si contavano oltre 642.300 unità abitative attive su Airbnb, un numero che rappresentava una crescita ...

Interventi a sostegno delle PMI del Friuli Venezia Giulia

Come sempre attenta alle esigenze delle imprese operanti sul territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di una serie articolata di interventi destinati alle aziende di dimensioni medio piccole, ha predisposto un fondo, denominato per l'appunto "Fondo regionale di garanzia per le PMI" che ha lo scopo di facilitare l'accesso al credito delle realtà imprenditoriali che versano in condizioni di disagio economico-finanziario.

Il riferimento normativo è il Decreto del Presidente della Regione del 20 marzo 2009, numero 73. Per essere ammessi alla cogaranzia del Fondo, i richiedenti devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Comitato di garanzia ed i finanziamenti devono riguardare tutte quelle operazioni bancarie, per le quali è richiesta la cogaranzia del Fondo da parte delle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, che sono finalizzate al finanziamento dell’operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Un'altra condizione necessaria è quella di essere assistiti da garanzia del Confidi convenzionato. La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

Per la tipologia relativa al consolidamento del debito a breve, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del Fondo sulla medesima tipologia solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.

La cogaranzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40% del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.

Verificata con la Banca convenzionata con il Fondo la possibilità di ottenere un finanziamento, l’impresa compila la domanda chiedendo contestualmente l'attivazione sia della garanzia di un Confidi sia della cogaranzia del Fondo regionale.

Entro 15 giorni lavorativi dalla domanda la Banca convenzionata trasmette al Comitato di Gestione del FRIE la documentazione istruttoria; entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione il Comitato delibera in merito alla concessione della cogaranzia regionale. Le sono esaminate nel rispetto dell’ordine di ricevimento.

Se la domanda è accolta, il Comitato emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell’interesse dell’impresa richiedente. In caso di non ammissibilità, la domanda viene archiviata.

Tra le altre caratteristiche, che deve possedere l'azienda richiedente, vi sono anche le seguenti:

- il fatturato negli ultimi due anni, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci deve aver registrato una crescita di almeno il 10%;

- l’impresa deve avere un'anzianità superiore ai cinque anni;

- l’impresa deve presentare un utile d’esercizio negli ultimi due anni;

- il finanziamento non deve essere assistito da garanzie reali, assicurative e bancarie;

I documenti da produrre sono i seguenti:

a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;

b) la comunicazione dell’avvenuta concessione del finanziamento, eventualmente condizionata all’ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l’operazione;

c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all’ammissione alla cogaranzia del Fondo;

d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento richiesti per l’ammissione alla garanzia del Fondo;

e) gli elementi utili per una corretta valorizzazione delle garanzie reali, assicurative, bancarie acquisite;

f) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l’ammissione ai benefici del Fondo.

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