Calcolatore dazi internazionali

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Il mutuo fondiario di importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato è totalmente nullo

Il mutuo fondiario di importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato è totalmente nullo e quindi l'iscrizione ipotecaria si deve considerare come inesistente; con la conseguenza che sarebbe da qualificare come chirografario il credito della banca finanziatrice nella procedura esecutiva cui è sottoposto il proprietario del bene "ipotecato". A stabilirlo è stato il Tribunale di Venezia nel decreto depositato il 26 luglio 2012 ed emesso a seguito dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca erogatrice di un credito fondiario contro la mancata ammissione del suo credito allo stato passivo con il privilegio ipotecario. Ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico bancario, per aversi credito fondiario occorre che il finanziamento sia contenuto entro un certo limite di importo, stabilito dalla Banca d'Italia. Con deliberazione del Cicr del 22 aprile 1995, è stato sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi; e che tale percentuale può essere elevata fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate, ad esempio, da fidejussioni bancarie e assicurative o da polizze di compagnie di assicurazione. Questa circostanza, di fatto, rappresenta una mini rivoluzione per ciò che attiene i mutui fondiari poiché il credito della banca, alla restituzione dell'importo finanziato da parte del suo cliente, poi fallito, non avrebbe il beneficio dell'iscrizione ipotecaria ma degraderebbe a mero credito chirografario.

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