Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Possibile per le banche modificare i tassi dei finanziamenti alle imprese

Possibile per le banche modificare i tassi dei finanziamenti alle imprese. Anche per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato. Il Decreto Sviluppo integra l'articolo 118 del Testo Unico Bancario e, con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro impresa, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, ammette la possibilità di inserire clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente. Ai fini dell'applicazione della disposizione va tenuto presente che, in base alla raccomandazione numero 2003/361/CE, nella categoria delle PMI, "microimpresa" è quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro. L'articolo 118 citato in generale stabilisce limiti alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; in particolare, nei contratti a tempo indeterminato subordina la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto alla sottoscrizione di una clausola approvata specificamente dal cliente e al ricorrere di un giustificato motivo. Con la modifica in commento si introduce la modificabilità dei tassi per clienti diversi da consumatori e microimprese. Con una disciplina transitoria, poi, si stabilisce che le novità non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (14/05/2011) e, quindi, sono inefficaci le modifiche introdotte ai contratti in corso a quella data. Peraltro qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere sempre comunicata espressamente al cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

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