Impatto economico globale del conflitto Israele-Iran: rischi e scenari

Le conseguenze economiche globali del conflitto tra Israele e Iran  Il conflitto tra Israele e Iran sta destabilizzando i mercati internazionali, generando effetti tangibili su petrolio, energia e finanza. La tensione geopolitica tra due attori chiave del Medio Oriente non solo influenza i rapporti regionali, ma incide profondamente sull'economia globale. Petrolio alle stelle: impatto sui mercati energetici L'Iran è tra i maggiori esportatori di petrolio e gas naturale , e la sua posizione strategica rende ogni crisi politica una minaccia per l’approvvigionamento mondiale. Il prezzo del Brent ha già registrato un incremento significativo, toccando i 73 dollari al barile , mentre il gas naturale ha subito un aumento del 4% nelle quotazioni europee. Un'eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz , da cui transita il 20% del petrolio globale , potrebbe causare un’impennata dei costi energetici, con ripercussioni sull’economia mondiale. Shock finanziari e crollo delle Borse ...

Possibile per le banche modificare i tassi dei finanziamenti alle imprese

Possibile per le banche modificare i tassi dei finanziamenti alle imprese. Anche per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato. Il Decreto Sviluppo integra l'articolo 118 del Testo Unico Bancario e, con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro impresa, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, ammette la possibilità di inserire clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente. Ai fini dell'applicazione della disposizione va tenuto presente che, in base alla raccomandazione numero 2003/361/CE, nella categoria delle PMI, "microimpresa" è quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro. L'articolo 118 citato in generale stabilisce limiti alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; in particolare, nei contratti a tempo indeterminato subordina la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto alla sottoscrizione di una clausola approvata specificamente dal cliente e al ricorrere di un giustificato motivo. Con la modifica in commento si introduce la modificabilità dei tassi per clienti diversi da consumatori e microimprese. Con una disciplina transitoria, poi, si stabilisce che le novità non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (14/05/2011) e, quindi, sono inefficaci le modifiche introdotte ai contratti in corso a quella data. Peraltro qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere sempre comunicata espressamente al cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

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