venerdì 8 luglio 2011

Le clausole vessatorie nei contratti di mutuo

Il notaio ha un ruolo di verifica fondamentale della congruità del contratto di mutuo. Il primo controllore però dovrebbe essere il debitore, insistendo per avere la bozza del contratto prima del rogito e cercando di avere, per i punti che non comprende o che ritiene ingiusti, tutte le delucidazioni dal professionista, ottenendo le eventuali modifiche alla stipula. Il Consiglio nazionale del Notariato (via Flaminia 160, 00196 Roma - telefono  06.362091 - fax 06.3221594) ha anche realizzato, di concerto con 12 associazioni dei consumatori, la guida "Mutuo Informato" (disponibile per la consultazione o il download alla fine di questo post).

Un primo consiglio del notariato è quello di respingere sempre la richiesta di una procura a vendere la casa ipotecata nel caso in cui non vengano pagate le rate del mutuo. Si deve, inoltre, porre molta attenzione alla presenza di clausole considerate vessatorie dal Codice del Consumo. Queste pattuizioni sono quelle che determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Siccome non sono tutte facili da identificare, Abi e notariato hanno dato vita ad uno schema negoziale di "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" e "Capitolato di patti e condizioni generali" che identifica come clausole vessatorie le pattuizioni che:

  1. stabiliscono, nel caso di controversie, come foro competente quello della sede della banca e non quello della residenza del consumatore;
  2. indicano le risultanze dell'estratto conto come piena prova per la determinazione di quanto dovuto dalla parte mutuataria;
  3. vietano in termini assoluti l'accollo a terzi del debito derivante dal mutuo;
  4. vietano la vendita dell'immobile ipotecato o comunque ne inibiscono l'uso in modo rilevante;
  5. derogano allo specifico e più favorevole regime di responsabilità previsto dall'articolo 190 del Codice Civile per le obbligazioni assunte dai coniugi in comunione legale.
Guida Mutuo Informato
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