Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Cos'è il credito al consumo?




Cos'è il credito al consumo? E' l'erogazione di un prestito tra i 154,94 euro e i 30.987,41 euro ad un consumatore, che non percepisce il denaro per un'attività imprenditoriale o professionale. Il rimborso avviene in forma rateale.
All'interno di questa tipologia esistono forme diversissime di prestiti: si va infatti da quelli personali a quelli finalizzati per l'acquisto di beni o servizi predeterminati, dall'emissione e utilizzo di carte di credito revolving alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Come per i mutui, anche per il credito al consumo è necessario che la banca o la finanziaria e il consumatore sottoscrivano un contratto che regoli modalità di erogazione, rimborso rateale e penalità in caso di violazione. La distinzione fondamentale è tra i finanziamenti finalizzati (la somma è erogata per l'acquisto di un bene o di un servizio specifico che dev'essere sempre indicato nel contratto) e non finalizzati (la somma è erogata senza che nel contratto ne sia specificata la motivazione).

Se si tratta di un finanziamento finalizzato, il contratto deve sempre indicare con precisione i beni o i servizi acquistati. In questo caso, dopo la stipula la somma viene accreditata non al cliente, ma alla società che vende il prodotto o il servizio. Questa procedura comporta la necessità di porre moltissima attenzione al contratto che si firma: spesso infatti la banca o la finanziaria inseriscono delle clausole, e le fanno firmare a parte, con le quali il cliente le esenta da qualsiasi effetto o danno se, una volta percepita la somma del finanziamento, il venditore non effettua la consegna del prodotto o servizio oppure non effettua i lavori previsti, come anche vende un bene deteriorato o danneggiato, o un servizio scadente e non a norma.

Se il cliente ha firmato una clausola di questo genere non ha più alcuna possibilità di rivalersi per i danni nei confronti della banca o della finanziaria, come pure non può evitare di pagare interamente le rate (e gli interessi) per il prestito ricevuto: deve solo pagare e portare in giudizio il venditore del bene o del servizio. Una situazione drammatica nella quale si sono trovati spesso molti incauti clienti, che oltre al danno si sono dovuti accollare anche gli oneri di cause legali lunghissime, costose e dagli esiti incerti.

Invece nel caso di un finanziamento non finalizzato, di un prestito personale o di un contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la somma viene versata direttamente sul conto corrente bancario del cliente che può spenderla come meglio ritiene.

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