Il trattamento del creditore ipotecario nel fallimento

Il trattamento del creditore ipotecario nel fallimento: una guida dettagliata Nel vasto panorama delle procedure fallimentari, il trattamento del creditore ipotecario è un tema centrale, capace di influenzare la gestione del credito e la distribuzione delle risorse. Questo articolo offre un'analisi approfondita delle normative e delle implicazioni che regolano la posizione del creditore ipotecario nel fallimento, con l'obiettivo di fornire informazioni utili e chiare per operatori economici e lettori interessati. Nel fallimento, l'ordinamento italiano stabilisce una gerarchia rigorosa per il trattamento dei creditori, basata sul tipo di credito vantato e sulle garanzie associate. Questa classificazione, regolata dal codice civile e dalla legge fallimentare, è fondamentale per garantire un approccio sistematico ed equo alla distribuzione delle risorse. Vediamo ora in dettaglio le caratteristiche e il funzionamento delle principali categorie creditizie. 1. Crediti prededucibi...

Ricorso all'arbitro bancario finanziario: il reclamo costa 20 euro

L'arbitro bancario finanziario può decidere tutte le controversie che riguardano conti correnti, mutui e prestiti personali: a) fino a 100 mila euro, se il cliente chiede una somma di denaro; b) senza limiti di importo, se il cliente vuole solo l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

Il ricorso all'arbitro bancario finanziario, deve essere preceduto da un reclamo scritto all'intermediario-banca oggetto della contestazione. Se la risposta non arriva, o non soddisfa, può scattare il ricorso all'arbitro, entro 12 mesi dal reclamo all'intermediario. E', inoltre, necessario inviare copia del ricorso allo stesso intermediario con raccomandata A/R, in caso contrario c'è il rischio di uno stop o di ritardi nella procedura.

Prima del ricorso è necessario versare 20 euro via bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Banca d'Italia - Segreteria tecnica dell'arbitro bancario finanziario (IBAN: IT71M0100003205000000000904). Cinque mesi e mezzo, salvo intoppi, è il tempo massimo per vedere attuata la decisione dell'arbitro. In caso di inadempimento da parte dell'intermediario scatta la sanzione reputazionale che consiste nella pubblicazione dell'inadempimento su due quotidiani.

L'arbitro bancario finanziario non può decidere le controversie su servizi e attività di investimento (compravendita di azioni e obbligazioni) di competenza della Consob.

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