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La clausola dello Ius Variandi

Lo Ius Variandi è una prassi largamente in uso da parte degli istituti di credito al fine di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali di partenza. Antonio Catricalà, Presidente dell'Antitrust, ha chiaramente detto che "va, una volta per tutte, esplicitata in modo chiaro l'inapplicabilità dello ius variandi nei contratti di finanziamento".

Il nodo principale inerisce i contratti di mutuo. Questi, anche grazie al benestare dei notai, prevedono l'applicazione della clausola dello ius variandi, in ottemperanza dell'articolo 118 del Testo Unico bancario che specifica i presupposti per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte delle banche.

Nella bozza di decreto di recepimento della direttiva 2008/48/Ce, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritocca anche l'articolo 118 del Tub, ma non dirime la questione in maniera definitiva.

Il problema, di natura squisitamente interpretativa, potrebbe essere risolto con una semplice modifica del testo normativo,escludendo dalla facoltà di modifica unilaterale almeno i contratti a tempo determinato, quali mutui, aperture di credito, leasing e prodotti similari.

Con un pizzico di buon senso, cosa che notoriamente è avulsa ai burocrati di casa nostra, il notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo ha proposto di sostituire, nel primo comma dell'articolo 118, le parole "nei contratti di durata" con "nei contratti a tempo indeterminato". Sostituire queste poche parole significherebbe eliminare alla radice il dubbio interpretativo che neanche una precedente circolare ministeriale (la numero 5574/2007) emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, era riuscita a dipanare efficacemente.

Questa soluzione piace molto all'Antitrust ma non all'Abi che, infatti, si è riservata di proporre, in occasione della prevista audizione in commissione al Senato, l'applicazione della clausola dello ius variandi anche ai contratti a tempo determinato come i mutui.

L'Abi, a tal fine, ha chiarito che l'accettazione della proposta da parte degli organi competenti, non riguarderebbe le condizioni economiche del contratto, ma le spese accessorie, soggette nel tempo, ad eventuali variazioni. Tra queste ha menzionato le spese per l'invio dell'avviso di pagamento delle rate.

Nel frattempo, come segnalato dal settimanale d'informazione economica de "Il Sole 24 Ore", "Plus 24", arrivano i primi casi di banche che modificano anche i tassi d'interesse, attraverso l'elevazione dello spread.

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