Il paradosso degli affitti brevi in Italia: una crisi pilotata

Affitti brevi in Italia: tra nuove norme, crisi del settore e impatti sulla proprietà privata Negli ultimi anni, il settore degli affitti brevi in Italia ha vissuto una trasformazione significativa, passando da una crescita esponenziale a una fase di contrazione e incertezza. Le nuove normative introdotte nel 2025 hanno portato a un cambiamento radicale, con conseguenze che stanno facendo discutere. Se da un lato queste regole mirano a contrastare l’abusivismo e a regolamentare un mercato in forte espansione, dall’altro hanno sollevato preoccupazioni per il loro impatto su piccoli proprietari, posti di lavoro e il diritto alla proprietà privata. Un settore in evoluzione: dati pre e post pandemia Prima della pandemia, il mercato degli affitti brevi in Italia era in piena espansione, con piattaforme come Airbnb , Booking.com , Expedia e TripAdvisor che dominavano il settore. Nel 2019, si contavano oltre 642.300 unità abitative attive su Airbnb, un numero che rappresentava una crescita ...

Anche i mutui cartolarizzati possono essere rinegoziati!

La banca ha la facoltà di cartolarizzare un mutuo, così come previsto dalla legge 130 del 1999. Tecnicamente ciò avviene mediante la vendita del credito, vantato dalla banca nei confronti del proprio cliente, ad una società detta "veicolo" che, a fronte della liquidità concessa alla banca per l'acquisto, emette dei titoli obbligazionari che in seguito verranno collocati sul mercato.

In caso di cartolarizzazione del mutuo, la banca cessionaria (cioè quella presso cui il cliente ha contratto il mutuo) non ha alcun obbligo di informare preventivamente il cliente, ma può discrezionalmente comunicarglielo per mezzo delle comunicazioni periodiche alla clientela.

Anche i mutui cartolarizzati possono essere rinegoziati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 7 del 2007, convertito e modificato dalla legge 40 del 2007 e successivamente modificato all'interno della legge finanziaria 2008 con la legge 244 del 2007. In sintesi, la legge attualmente in vigore prevede che resta salva la possibilità del creditore originario (la banca) e del debitore (il cliente mutuatario) di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo posto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

Ciò vuol dire che l'eventuale rinegoziazione del mutuo è rimessa alla valutazione discrezionale della banca. In ogni caso, il cliente è libero di ricorrere all'istituto della portabilità del mutuo, ovvero alla surroga di una banca al posto di un'altra, rivolgendosi ad altro istituto di credito con la prospettiva di poter godere di un tasso d'interesse più conveniente.

Commenti

  1. Mi sembra però che si possa cartolarizzare solamente verso la fine del mutuo, esempio un mutuo di 15 anni si può cartolarizzarlo solamente negli ultimi 5 anni. Buona serata da Tiziano

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