Decreto Bollette: protezione per debiti condominiali sotto i 5.000 euro

Dl Bollette: tutela per i debiti condominiali sotto i 5.000 euro – Una svolta per i soggetti vulnerabili   Con l’introduzione del Dl Bollette , la Commissione Attività produttive della Camera offre una nuova protezione per i debitori condominiali. Esaminiamo nel dettaglio le implicazioni, le condizioni e l’impatto di questa misura. Un emendamento per garantire maggiore equità Un recente emendamento al Dl Bollette, presentato da Fratelli d’Italia con la prima firma di Silvio Giovine, e approvato in Commissione Attività produttive, mira a proteggere i proprietari di immobili in difficoltà economica. Secondo questa nuova normativa, un immobile di proprietà non può essere pignorato a causa di debiti per bollette energetiche condominiali inferiori a 5.000 euro , a patto che la casa rappresenti l’unico bene di proprietà del debitore e che vi sia stabilita la residenza. Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità sociale, offrendo una rete di prot...

Rinegoziazione agevolata per i mutui Inpdap

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la risoluzione numero 68/E del 28 febbraio 2008, che è possibile rinegoziare i mutui ipotecari Inpdap cosi come avviene in banca.

Il provvedimento, nel dettaglio, fa si che le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).

Le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, in alcuni casi particolari stabiliti per regolamento (vedi le risoluzione numero 68/E del 28/2/2008), sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative a fronte, però, del pagamento di un'imposta sostitutiva la cui entità, fino al 31/7/2004, giorno precedente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, era per tutte le operazioni pari allo 0,25%.

Con la risoluzione numero 68/E del 28 febbraio 2008, è stato introdotto un regime agevolato, dal punto di vista fiscale, per tutti coloro i quali contraggono un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo. A tal fine, rientrano nel regime tutte le operazioni di ricontrattazione dei mutui originariamente stipulati compresi i nuovi mutui contratti per sostituire quelli precedentemente contratti.

Il nuovo mutuo contratto sconterà l’aliquota dello 0,25% o del 2%, a seconda che, rispettivamente, per l’immobile ricorrano o meno i requisiti previsti per godere del regime agevolato prima casa.

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