martedì 10 luglio 2007

Riforma del credito al consumo: disciplina degli intermediari finanziari



Per gli intermediari finanziari, non bancari, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB, (questi soggetti risultano, attualmente, sottoposti a controlli ad opera dell’Ufficio Italiano Cambi) la riforma sul credito al consumo prevede, innanzitutto, l’innalzamento del requisito di capitale sociale minimo, elevandolo da cinque a dieci volte quello di 120 mila euro richiesto dal codice di procedura civile per le società per azione. Inoltre, ed è una novità assoluta, è stata introdotta la possibilità, per il Ministro dell’Economia, di individuare soglie superiori in relazione all’attività svolta. Tali previsioni, oltre a rafforzare le garanzie patrimoniali per gli intermediari, hanno il fine di scoraggiare l’iscrizione, nel suddetto elenco, di soggetti che non abbiano un serio progetto imprenditoriale, riducendone il numero in maniera significativa.

Un’altra importante novità è l’introduzione di poteri regolamentari dell’Ufficio Italiano Cambi inerenti l’organizzazione delle forme di commercializzazione. Quest’ultimo provvedimento mira ad aumentare il livello di affidabilità dei soggetti incaricati della promozione e del collocamento di prodotti finanziari.

Per ciò che attiene gli intermediari finanziari “non vigilati”, la riforma va a modificare il quadro delle norme che disciplinano l’operato degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi (decreto legislativo n. 374/1999 e Legge n. 108/1996) con particolare riferimento all’innalzamento dei livelli di professionalità ed al rafforzamento dei controlli per l’ammissione all’esercizio delle attività anche attraverso organismi autoregolamentati. Queste modifiche mirano a combattere il diffondersi di operatori finanziari abusivi.

E’ stato costituito un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari, che avrà il compito di provvedere alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati. Per avviare un’attività di intermediazione finanziaria sarà, altresì, necessario stipulare una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale responsabilità professionale, di danni di varia natura, imputabili ai soggetti mediatori nei confronti dell’utenza. Sono stati inaspriti anche gli obblighi per l’agente di rispondere dei danni causati, a qualsiasi titolo, nel corso di svolgimento della propria attività professionale mentre, resta inalterata la responsabilità dell’intermediario per conto del quale l’agente opera, nonché la possibilità di BI e UIC di irrogare sanzioni pecuniarie direttamente nei confronti dell’agente, secondo quanto previsto dall’articolo 144, comma 5 del TUB.


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