Il mondo dei mutui è inondato di novità, oramai, pressoché quotidianamente e, il più delle volte non si tratta di buone nuove ma di news volte a cambiare in negativo l'umore dei lettori e soprattutto dei mutuatari. Con la riforma Fornero, entrata in vigore lo scorso 18 luglio, sono cambiate alcune regole per accedere al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà. Sono stati confermati i requisiti per i richiedenti, titolari di un contratto di mutuo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono escluse dalla riforma Fornero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; l’importo erogato non può essere superiore ai 250.000 euro; il reddito ISEE complessivo del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui. La novità più consistente riguarda, però, l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:
- licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.
Questa circostanza, di fatto, rende inapplicabili diversi punti della precedente normativa. Quindi niente più accesso al Fondo di solidarietà nei seguenti casi:
- per il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno;
- per le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro;
- in caso di aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.