Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Torna la commissione di massimo scoperto anche se avrà un nome diverso

Non ne sentivamo di certo la mancanza, ma tra le altre norme varate dal Governo Monti, spunta la reintroduzione della famigerata commissione di massimo scoperto, anche se non si chiamerà più così, ma bensì, "commissione onnicomprensiva" o "commissione di istruttoria veloce" a seconda dei casi. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Sul fronte dei fidi il decreto sulle liberalizzazioni stabilisce che i contratti di apertura di credito e di conto corrente già esistenti, devono essere adeguati entro 90 giorni con la "commissione onnicomprensiva" o la "commissione di istruttoria veloce", che hanno sostituito la commissione di massimo scoperto, introdotte all'articolo 117 bis del Testo Unico Bancario. Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i contratti di apertura di credito, meglio conosciuti come fidi, potranno quindi prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate, che però dovrà essere corrisposta anche per sconfinamenti di un solo giorno. Per andare incontro alle esigenze delle aziende di credito, sono stati abrogati infatti i commi 1 e 3 dell'articolo 2 bis del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che esentava i clienti dal pagamento delle commissioni di massimo scoperto se il saldo del conto risultava a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni. L'ammontare della commissione onnicomprensiva non potrà comunque superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione. Tuttavia, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido, i conti correnti e i fidi possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Altre clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a questi sono nulle ma non comportano la nullità del contratto di fido o di conto corrente.

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