Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Che differenza c'è tra bollo fisso e proporzionale?

Che differenza c'è tra bollo fisso e proporzionale? Tra il mare magnum delle norme partorite dal Governo ve ne è una che riguarda praticamente chiunque sia titolare di un conto corrente, bancario o postale non ha importanza, o abbia in portafoglio prodotti e strumenti finanziari di vario genere. In entrambi i casi si è soggetti al pagamento di un'imposta, definita bollo, ma non tutti sanno che esistono due tipi di bollo, quello fisso e quello proporzionale e che si applicano a seconda dello strumento finanziario posseduto. Vediamo di fare un minimo di chiarezza al riguardo partendo dal Bollo Fisso.

Iniziamo col dire che il Bollo Fisso riguarda tutti i conti correnti e depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari. Vediamone ora i campi di applicazione a seconda del prodotto sottoscritto:

  • Conti correnti bancari e postali: per ogni estratto conto con periodicità annuale (ex articolo 13, comma 2-bis, Tariffa) se il cliente è una persona fisica paga 34,20 euro, altrimenti 100 euro l'anno.
  • Libretti di risparmio bancari e postali: per ogni rendiconto con periodicità annuale (ex articolo 13, comma 2-bis, Tariffa) se il cliente è una persona fisica paga 34,20 euro, altrimenti 100 euro (nota 3-bis). Se il cliente è persona fisica, limposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo è complessivamente inferiore a 5.000 euro. La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta l'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
  • Conti di deposito: per ogni rendiconto o estratto conto (ex articolo 13, comma 2, Tariffa) per ogni esemplare 1,81 euro, quando la somma supera 77,47 euro. Contrattualmente riconducibili a un generico rapporto di deposito bancario. Si tratta di rapporti diversi dai conti correnti di corrispondenza e dai libretti di risparmio e, in quanto depositi bancari non rappresentati da strumenti finanziari, non sono nemmeno tassabili con bollo proporzionale. L'inquadramento precisato in passato dalle Entrate (risoluzione numero 15/2009) non sembra essere messo in discussione dalle novità introdotte dal DL 201 del 2011.
Il Bollo Proporzionale, invece, inerisce prodotti e strumenti finanziari, compresi i buoni postali fruttiferi ed esclusi i fondi pensione e sanitari. Anche in questo caso andiamo ad analizzare i campi d'applicazione di questa imposta a seconda del prodotto sottoscritto:

  • Azioni, obbligazioni, certificati, fondi, Etf, CW, derivati, Buoni postali fruttiferi: (nota 3-ter). Sono esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ai 5.000 euro.
  • Pronti Contro Termine: I Pct sono considerati due contratti distinti anche dall'amministrazione finanziaria (circolare 149/2000).
  • Gestioni patrimoniali: nel mandato l'intermediario gestore agisce in nome suo ma per conto del cliente.
  • Polizze vita finanziarie: Index linked, unit linked, polizze di capitalizzazione (ex articolo 13, comma 2-ter, Tariffa). Per ogni comunicazione relativa ai prodotti sopra elencati, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Per l'anno 2012: 1 per mille annuo con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro; a decorrere dal 2013: 1,5 per mille annuo, minimo 34,20 euro, senza tetto massimo. La comunicazione relativa a strumenti e prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

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